CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PISAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Lrefite-i-1-4if-e44..so.re Nessun difensore è presente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Pisa non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A per il secondo e capo B per il primo). Il G.I.P. ha rilevato che per i reati contestati non è previsto l'arresto in flagranza e che, tenuto conto del modesto quantitativo di stupefacente detenuto e dell'incen- suratezza degli indagati, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen.. 2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Pisa ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. per violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen.. Si deduce che sussistevano i presupposti per disporre la convalida dell'arresto. Dal verbale di arresto, infatti, si evinceva che i CC del Nor di Volterra, dopo aver fermato sulla strada gli indagati per detenzione di una modica quantità di hashish, avevano proceduto a perquisizione nel domicilio dei medesimi, rinvenendo nella stanza di [OSCURATO:PERSONA] gr. 48 di hashish, divisa in due pezzi e un bilancino di precisione utilizzato per preparare le singole dosi e nella stanza di [OSCURATO:PERSONA] gr. 94 di ha- shish, diviso in due pezzi, un bilancino di precisione, la somma contante di euro due- mila ed un foglio di carta contenente le annotazioni di clienti e danaro ricevuto. Tali elementi consentivano di ipotizzare che gli indagati svolgessero attività di vendita di stupefacenti in modo continuativo. Il quadro indiziario, pertanto, andava ben oltre il semplice fumus richiesto quale presupposto legittimante l'arresto. Pur trattandosi di soggetti incensurati, pertanto, gli arresti erano giustificati dalla gravità del fatto e dalla pericolosità degli indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una veri- fica ex ante (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudizia- ria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arre- sto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite succes- sivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P. Rv. 278382; Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto deve limi- tarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria e ad una valutazione ex ante, con riferimento agli ele- menti di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto. Il giudice in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei ter- mini previsti dalla legge, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della P.G. sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Aimad). Tale regula iuris non risulta rispettata dal giudice della convalida, spintosi am- piamente in una valutazione di gravità indiziaria dei reati ascritti nel capo di imputa- zione, andando ben oltre la delibazione preliminare richiestagli dal codice di rito in sede di convalida dell'arresto. Il G.I.P. non ha valutato gli elementi indicati dalla Procura ricorrente, consistenti nel possesso di quantitativi di stupefacenti presso il domicilio e di un bilancino di precisione nonché la documentazione indicativa di una stabilità dell'attività di spaccio, svolgendo valutazioni sulla gravità del fatto. Considerando, pertanto, gli elementi di fatto noti agli organi di P.G. al momento dell'arresto, la loro valutazione di una situazione di flagranza di reato può reputarsi ragionevole e, di conseguenza, l'arresto deve reputarsi legittimamente eseguito. In ossequio all'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giu- dizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esi- stenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 45910 del i 16/10/2013, Moretti, Rv. 258162). P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legitti- mamente eseguit