CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 17561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26959-2017 proposto da: R. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] eMANLIO LUCIA, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 378, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti ; Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3411/2017 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 20/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 3/04/2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Molina), esponendo che in data 14 febbraio 2000 la convenuta aveva riconosciuto di aver ricevuto la somma di L. 100.000.000 in aggiunta a quella di L. 360.000.000 per l’acquisto di una porzione di immobile di sua proprietà. L’attore esponeva che davanti al notaio, lo stesso giorno fissato per il rogito, scopriva che l’immobile descritto nel contratto preliminare presentava delle difformità quanto al piano sottotetto. Accettava quindi che nell’atto venisse dichiarato il prezzo ridotto dell’immobile dai pattuiti e versati L. 460.000.000 a L. 360.000.000, in cambio della promessa verbale della soc. Molina di consegnare a compensazione dell’importo complessivo un locale destinato a deposito-magazzino. Chiedeva pertanto all’adito Tribunale di accertare in via principale la sussistenza dell’accordo verbale; in subordine, di essere riconosciuto creditore della somma di L.100.000.000 (€ 51.911,11) a titolo di indebito oggettivo parziale, con conseguente condanna della convenuta al suo pagamento; in via di ulteriore subordine, Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -3- chiedeva che venisse accertato l’arricchimento senza causa della convenuta per la stessa cifra, condannandola alla restituzione. 2. Si costituiva la società Molina, chechiedeva il rigetto delle domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell’attore al rilascio del magazzino detenuto senza titolo a decorrere dalla richiesta della sua restituzione in data 21 luglio 2008, con condanna al risarcimento danni e alle spese, comprese quelle sostenute per l’azione possessoria. 3. Con sentenza n. 11270/2013 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda subordinata dell’attore, condannava la convenuta a corrispondergli € 51.645,69 a titolo di ripetizione di indebito; accoglieva parimenti la domanda riconvenzionale con conseguente condanna dell’attore a restituire l’immobile adibito a magazzino e a corrispondere alla convenuta € 20.000,00 a titolo di risarcimento danni da occupazione senza titolo. Compensava per due terzi le spese di lite. 4. La società Molina appellava la sentenza, chiedendo in via principale il rigetto della domanda di accertamento di indebito oggettivo con la conseguente condanna alla restituzione della suddetta somma; in subordine - previo accertamento della legittimazione “al 50%” dell’appellato, per essere l’immobile acquistato intestato anche ad altra persona – chiedeva la riduzione del 50% della somma oggetto della condanna a suo carico. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] eccependo la tardività dell’impugnazione e chiedendone il rigetto nel merito. 5. Con sentenza n. 3411/2017, la Corte di Appello di Milano, dichiarata preliminarmente tempestiva l’impugnazione, respingeva l’appello. Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -4- 6. Avverso tale decisione la società Molina propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. 7. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 8. La causa è stata decisa in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti presentato richiesta per la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. per avere deciso su fatti differenti da quanto richiesto dalle parti. Parte ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nel punto in cui la Corte di Appello di Milano, facendo propria la motivazione del giudice di prime cure, ha affermato che la ricorrente non ha provato la simulazione relativa al prezzo dell’immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA], nonostante questa domanda non fosse stata formulata da alcuna delle parti e che il riferimento a motivi fiscali da parte della ricorrente comparisse, incidentalmente, solo come mera ipotesi a giustificazione della discrepanza tra le somme indicate nel preliminare e quelle del rogito. La domanda avanzata da parte attrice era finalizzata all’accertamento dell’esistenza di un vizio (mancata abitabilità) in una parte (il sottotetto) dell’immobile acquistato, scoperto al momento del rogito, a seguito del quale veniva pattuito verbalmente tra le parti di riequilibrare il sinallagma mediante cessione del magazzino. Le parti avevano limitato le loro difese e richieste istruttorie all’oggetto della domanda dell’attore. A detta della ricorrente, entrambi i giudici, con evidente vizio di extrapetizione, avevano considerato la domanda come se vertesse sull’accertamento di una simulazione del prezzo, Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -5- comportando ciò un giudizio su un elemento difforme da quello richiesto dalle parti. 1.1.-Il motivo è inammissibile. Anzitutto il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione, come quello di omessa pronuncia, deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo”, ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità –in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrime nti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello(Cass, 329/2016; 12952/2007; 2493/2009). Il motivo in esame neppure contiene un univoco riferimento alla nullità della decisione (circostanza, questa, che può consentire di supplire all’assenza del formale richiamo all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.: Cass. n. 10862/2018 ; n. 6835/2017) , posto che si limita a confutare la motivazione del giudice a quo, come si evince dalle stesse conclusioni del motivo. Comunque, posto che la decisione della Corte distrettualeha sul punto fatto propria la motivazione del giudice di primo grado, la ricorrente era tenut a a specificare di avere avanzato la doglianza di extrapetizione con l’atto di appello, stante la non deducibilità di tali vizi avanti alla Corte di Cassazione qualora si riferiscano alla sentenza di primo grado e non siano stati esplicitamente dedotti quali motivi di gravame (C ass . n. 15629/2005;n. 21/2000; n. 4612/1999; n. 9808/1997). Come affermato in altra occasione “il vizio di ultra o extra petizione della sentenza di primo grado non può essere Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -6- prospettato per la prima volta nel ricorso per cassazione ove il ricorrente non l'abbia dedotto come specifico motivo di gravame nel giudizio d'appello” (Cass. n. 11382/2011). 1.1.2.-Ad ogni buon conto, il motivo appare anche privo di giuridico fondamento. Nella sentenza appellata si legge che, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato il versamento del maggior prezzo in forza di un accordo relativo al trasferimento di un magazzino quale riequilibrio del sinallagma contrattuale, era stata la convenuta stessa ad eccepire che la discrepanza tra il prezzo indicato nel preliminare e quello indicato nel rogito era frutto di un accordo simulatorio concluso tra le parti a fini fiscali, per cui non sussiste alcuna ultrapetizione della sentenza. Ciò è riconosciuto dall a stess a ricorrente - che riporta testualmente anche la parte della motivazione del primo giudice, a pag. 10 del ricorso - allorchè la medesim a afferma: “ ora è sicuramente vero che la convenuta non ha provato l'esistenza della simulazione, ma le competeva?” e pure nel sesto motivo, del quale si dirà, in cui la ricorrente sostiene che la dedotta prova di una confessione della controparte, non ammessa, “sarebbe (stata) tale da superare i limiti di prova relativi alla simulazione”. 2.- Il secondo motivo contesta la v iolazione de gli artt.2033 e 2697 c.c.,in riferimento all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., per avere riversato sulla ricorrente l'onere della prova. Sostiene la società Molina che la sentenza non avrebbe gravato parte appellata , in forza della propria domanda sull’esistenza di un indebito oggettivo, dell’onere di dare la prova del pagamento della somma di cui chiedeva la ripetizione e la prova dell’invalidità dello stesso trasferimento. Nella fattispecie in esame l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato né l’esistenza del Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -7- vizio lamentato, né l’esistenza di altro fatto che potesse giustificare il suo diritto alla restituzione della somma, violando così i principi affermati dall’orientamento giurisprudenziale in materia di soluti retentio, secondo il quale incombe sull’attore l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l’avvenuto pagamento e l’originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio. Non doveva essere quindi la ricorrente a provare la simulazione, ma l’[OSCURATO:PERSONA] a provare il vizio dell’immobile e la tardiva scoperta dello stesso. Invece, il Tribunale ha ritenuto sufficiente che l’attore provasse la differenza di prezzo tra preliminare e definitivo, imputando allasocietà Molina l’obbligo di provare il contenuto dell’avanzata eccezione. 2.1.-Il motivo è infondato. La motivazione della Corte di appello è chiara sul punto. Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata dell’[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sussistenza di un ’ indebita percezione di somme e non già la sua domanda principale di accertamento dell’accordo sul trasferimento del magazzino “a compensazione” del maggior prezzo versato di L. 100.000.000 ( sul punto la pronuncia neppure è stata impugnata dinanzi alla Corte di appello). Posto che la società Molina ha ammesso di avere ricevuto il maggiore importo sul prezzo di acquisto dichiarato, per cui l’incasso di una somma incrementata di L. 100.000.000 all’atto della vendita dell’immobile costituiva un fatto pacifico, non spettava all’[OSCURATO:PERSONA] – come sostenuto dalla ricorrente - fornire la prova della mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio , ma competeva alla Molina la Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -8- dimostrazione, non fornita, della sussistenza di una ragione che legittimasse la percezionedel prezzo maggiorato. Non sussiste dunque alcuna inversione dell’onere della prova. 3.-Il terzo motivo contesta alla sentenza di avere v iola to l’art. 2734 c.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere utilizzato solo una parte della dichiarazione confessoriainvece di valutarla nella sua interezza. Secondo la ricorrente i Giudici di primo e secondo grado hanno affermato che la stessa ha confessato che la differenza delle due somme è dovuta a simulazione relativa: da ciò il suo obbligo, eluso, di provare la simulazione. La soc. Molina ritiene non esserci stata alcuna confessione ma, “indipendentemente dalla veridicità o meno della circostanza, se confessione c’è stata, questa comprende dichiarazioni aggiunte e quindi entrambe andrebbero accettate o espunte”. Invece, il giudicea quo ha selezionato uno degli elementi della confessione (la somma percetta) espungendo arbitrariamente l’altra dichiarazione (l’esistenza della simulazione). Il giudice può accogliere o escludere la confessione nella sua interezza ma non ha la facoltà di selezionare la parte della confessione favorevole ad una delle parti. 3.1.-Il motivo è inammissibile. La ricorrente trascura di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità,non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -9- stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Cortedi adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/2015; Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013). Niente di ciò si rinviene nel motivo, che –violando i principi di specificità e di autosufficienza del ricorso- neppure riporta i l testo della confessione di cui si assume una considerazione parziale, non consentendo a questa Corte di esaminare la doglianza avanzata. 4.-Il quarto motivo è così rubricato: “ Violazione dell’art.2697 c.c. per l’illegittima ritenuta ultrattività del preliminare in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. (errata applicazione di legge)”. La ricorrente lamenta la contraddizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale da una parte ha affermato l’irrilevanza del preliminare a fronte del definitivo e quindi l’obbligo dell’attore di provare i motivi della sua domanda (che non può essere identificata con la prova della differenza delle due cifre, potendo, questa avere le più diverse giustificazioni che sta all’attore provare), e dall’altra ha trasferito detto obbligo sulla convenuta. 4.1.-Il motivo è inammissibile, in quanto è chiaramente rivolto a criticare la sentenza di primo grado e comunque la censura è inconferente rispetto alla Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -10- 5.- Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 245 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati dal Tribunale e derivati dal protrarsi della trascrizione della domanda giudiziale richiesta dalla controparte. Parte ricorrente lamenta la mancata decisione della Corte distrettuale sulla documentazione pro dotta in appello, comprovante il danno da essa subito per effetto del difetto di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto, come si legge in ricorso, successivamente alla sentenza di appello. Nonostante la ricorrente avesse prodotto in sede di gravame i documenti comprovanti i danni subiti, la Corte locale –si afferma in ricorso -non si è pronunciata sulla questione. 5.1.-Anche questo motivo è inammissibile , anzitutto per la presenza di una “doppia conforme” che, a norma dell’art. 348- terquinto comma c.p.c. preclude la censura di omesso esame di fatto decisivo, a meno che il ricorrente non assolva l’onere di specificare che le argomentazioni della sentenza di primo grado e di quella di seconda istanza sono sostanzialmente diverse. In ogni modo, anche a volere qualificare diversamente il motivo, riconducendolo più propriamente al paradigma dell’art.360 comma 1, n. 4 c.p.c., la doglianza non riesce a superare la Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -11- soglia dell’ammissibilità. Come eccepito dal controricorrente, la stessa riguarda la mancata pronunzia su una domanda nuova, secondo le stesse dichiarazioni di parte ricorrente (relativa a danni sofferti dopo la sentenza impugnata e diversi da quelli liquidati dal Tribunale, non fatta valere in primo grado), sulla quale non era stato accettato il contradditorio. L’omessa pronunzia, quando abbia ad oggetto una domanda inammissibile, come affermato da questa Corte, “non rileva come motivo di ricorso per Cassazione in quanto alla proposizione di tale domanda non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito”(Cass. n. 20363/2021). Per di più, il motivo pecca anche in termini di specificità e di autosufficienza, posto che “ove una determinata questione giuridica - che i mplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 2038/2019). Il mezzo di ricorso non soddisfa alcuno di questi requisiti. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l’o messo esame di prove testimoniali dirette a provare una confessione dell’attore resa a terzi,in relazione all’art. 360 primo comma n.5 c.p.c. La società Molina contesta che entrambi i giudici di merito non abbiano consentito l’audizione di due testi, i quali avrebbero Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -12- potuto dichiarare di aver ricevuto la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che confessava loro come la sua pretesa fosse in realtà un atto di ritorsione. Detta confessione avrebbe potuto inficiare le affermazioni di parte attrice in merito al diritto vantato e sarebbe stata tale da superare i limiti di prova relativi alla simulazione. 6.1. -Il motivo, mal formulato perché non riconducibile al raggio applicativo dell’art. 360 comma 1 n. 5, èinammissibile. Qualora denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a una prova per testi, il ricorrente per cassazione ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova, che, per il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. In particolare, per potersi dolere in sede di ricorso di legittimità della mancata ammissione della prova, il ricorrente è tenuto a precisare che le richieste istruttorie fossero state riproposte all’udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi diversamente ritenere le prove rinunciate. Costituisce infatti insegnamento della giurisprudenza di questa Corteche la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie “ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -13- principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione(Cass. n. 36134/2021; n. 5741/2019). Il ricorrente ha provveduto a trascrivere i capitoli di prova, ma ha omesso di fornire a questo Collegio le ulteriori indicazioni richieste ai fini dell’ammissibilità del motivo. 7.-Con il settimo e ultimo motivo la ricorrente deduce l’errata attribuzione all’intimato della piena legittimazione invece di una legittimazione al 50%, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura relativa alla legittimazione “al 50%” dell’[OSCURATO:PERSONA], avendo egli stipulato il contratto preliminare insieme alla sua convivente e non potendo pertanto spettare a lui il rimborso dell’intera somma dovuta a titolo di ripetizione di indebito. 7.1.-Il motivo è inammissibile, come precisato anche dal Pubblico Ministero, perché volto ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio sulla scorta del quale la Corte di appello ha affermato che “risulta dalla documentazione in atti che la somma rivendicata venne versata dall'attore con assegni tratti sul conto corrente bancario di sua esclusiva titolarità”. 8. -In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. Ric. 2017 n. 26959 sez. S2 -ud. 05-10-2022 -14- 9.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà