CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 05513/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “SCA” s.p.a. in liquidazione, in persona della dott.prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , alla via Anastasio II, n. 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei16/17.7.2018 del Tribunale di Como , udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod.proc. c iv . al ricorso; preso atto che il controricorrente ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinunciacon compensazione integrale delle spese; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 27525 - 201 8 R.G. Così deciso in Roma l’8 febbraio 2024 Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]