CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 29994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 8 marzo 2022, il tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione loro ascritto previa concessione della attenuante di cui all'art. 648 cpv cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione per saltum il procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge ai sensi degli artt. 648 e 157 cod.pen. per avere il giudice monocratico del tribunale ritenuto che la concessione della attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen. configurasse un'ipotesi autonoma di reato soggetta a prescrizione più breve. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo il costante indirizzo di questa Corte in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492 - 01). Sulla base del predetto principio deve affermarsi che ha errato il giudice del tribunale nel ritenere che la concessione della attenuante comportasse un termine di prescrizione più breve rispetto a quello prorogato di anni 10 previsto per la ricettazione non rilevando la concessione di attenuanti, ex secondo comma dell'art. 157 cod.pen.. Alla luce della predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata e gli atti trasmessi ex art. 569 quarto comma cod.proc.pen. alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Roma, 8 luglio 2022 CONSIGLIER.‘ST. Par . a IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]