CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 30/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 18/01/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza per essere stata effettuata l'udienza nonostante l'astensione del difensore. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non tiene conto che la trattazione del processo è avvenuta ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 senza alcuna richiesta di trattazione orale e, dunque, attraverso atti scritti, trattandosi di periodo ricadente in emergenza pandemica. Ne consegue che la mancata presenza del difensore, dovuta alla adesione alla astensione, non ha compromesso nessuna prerogativa difensiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]