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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00177/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione è reiterativo e fattuale contestando la portata inferenziale dell'utilizzo della Sim nel cellulare (circostanza congruamente valorizzata dalla Corte territoriale); Ritenuto che il secondo motivo, con cui si invoca la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non si confronta con la motivazione dei giudici di appello in punto di mancanza di giustificazioni offerte dall'imputato, coerentemente con la consolidata esegesi di legittimità; Considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, oltre ad essere del tutto generico, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ottemperando a un obbligo motivazionale parametrato sulla mitezza della pena irrogata rispetto alla forbice edittale; che il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato adeguatamente illustrato, richiamando i significativi precedenti e la pregressa valutazione ex art. 648, quarto comma, cod. pen. del valore del bene ricettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA])si9lier, estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione è reiterativo e fattuale contestando la portata inferenziale dell'utilizzo della Sim nel cellulare (circostanza congruamente valorizzata dalla Corte territoriale); Ritenuto che il secondo motivo, con cui si invoca la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non si confronta con la motivazione dei giudici di appello in punto di mancanza di giustificazioni offerte dall'imputato, coerentemente con la consolidata esegesi di legittimità; Considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, oltre ad essere del tutto generico, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ottemperando a un obbligo motivazionale parametrato sulla mitezza della pena irrogata rispetto alla forbice edittale; che il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato adeguatamente illustrato, richiamando i significativi precedenti e la pregressa valutazione ex art. 648, quarto comma, cod. pen. del valore del bene ricettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA])si9lier, estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00177/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris