CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argonnentativo tracciato dalla sentenza impugnata. 2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, deo. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per i reati contestati ed alla definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al diniego dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, confermando analoga valutazione del giudice di primo grado, riteneva che gli elementi raccolti fossero unicamente indicativi della responsabilità del ricorrente e che non vi fossero elementi idonei ad un contenimento della pena già inflitta. Con specifico riguardo alla doglianza relativa alla ho messa motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 cod.pen. il collegio rileva che sul giudice di secondo grado non gravava alcun onere motivazionale tenuto conto della assoluta genericità dell'atto d'appello nella parte in cui lo stesso invocava la concessione del beneficio sanzionatorio denegato. Si ribadisce - sul punto - che il giudice di legittimità deve valutare i motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez 2, n. 4830 del 21/12/1994 Rv. 201268; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700). La sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle