CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1972
Cassazione n. 29085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano del 25 settembre 2023 che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett. b), D.Igs. n. 285 del 1992. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 3 D.M. 22 maggio 1990 n. 196 in combinato disposto con l'art. 379 comma 8 del CdS, per aver affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base dei risultati del test alcolemico rilevato con apparecchio non regolarmente omologato e annualmente tarato, ~la contraddittorietà della motivazione in merito alle deduzioni difensive eccepite dall'imputato in ordine al regolare funzionamento dell'etilometro, nonché la contraddittorietà della motivazione in merito alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, RV. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, deo. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività dì accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia, nel caso esaminato, che le deduzioni difensive non sono suffragate da elementi suscettibili di avvalorare la tesi del malfunzionamento dell'apparecchio,in quanto, relativamente al primo punto, il libretto metrologico attestava i regolari controlli nell'anno 2022/2023, in cui era avvenuta la rilevazione; né la dedotta mancanza delle calibrature relative alle fasce mg/I 0,40 e 1,5 era stata ostativa al controllo che aveva riportato esito positivo. E' inoltre del tutto esaustiva e non manifestamente illogica la motivazione fornita in ordine al preventivo test di funzionamento: in proposito la Corte osserva, da un lato, che non vi è alcuna disposizione che imponga la produzione di uno scontrino di preventiva verifica di funzionamento dell'etilometro) né tale argomentazione risulta censurata nel ricorso; e, dall'altro, che il teste Sciortino, operante dì PG ( la cui attendibilità non è mai stata messa in discussione) aveva riferito come, prima del test, il display dell'etilometro riportasse la dicitura "OK", attestante il regolare funzionamento. 4. Il ricorrente lamenta, con l'ultimo motivo, la contraddittorietà della motivazione in merito alla determinazione della pena. La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi di illogicità, ha confermato la pena irrogata sulla base delle circostanze in cui risultano svolti i fatti ( precisamente, l'allontanamento del ricorrente alla vista degli operanti, dopo che era stato notato in zona antistante a un boschetto, nota località di spaccio, mentre era intento a discutere con altro soggetto appoggiato al finestrino), evidenziando comunque che si trattava di una pena che, quanto alla ammenda, era di poco superiore al minimo edittale, mentre per l'arresto la pena di attestava sul medio edittale ( mesi tre). È utile allora ribadire che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). È dunque consentito il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie. Inoltre, la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (ex multis Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deci