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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 21457/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza in epigrafe indicata, resa dalla Corte di appello di Messina in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 26526/24 del 2/4/2024); visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Messina emessa il 3 aprile 2023 limitatamente al capo 53 dell'imputazione, riguardante la fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90, fatto commesso il 27/11/19; rilevato che nella sentenza emessa a seguito del giudizio di rinvio, impugnata in questa sede, l'imputato è stato assolto dal reato di cui al predetto capo.

Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze espresse nel ricorso, riguardanti la mancata valutazione da parte del giudice del rinvio dei motivi di gravame che attenevano alle ulteriori imputazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, essendo relative a questioni già decise in sede di legittimità, non riproponibili in questa sede per effetto della formazione del giudicato progressivo [cfr., ex multis, Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263:"Nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, con la conseguenza che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, a seguito dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati. (conf.

Sez.

U, n. 20/1996, Vitale, Rv. 206170)"].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza in epigrafe indicata, resa dalla Corte di appello di Messina in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 26526/24 del 2/4/2024); visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Messina emessa il 3 aprile 2023 limitatamente al capo 53 dell'imputazione, riguardante la fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90, fatto commesso il 27/11/19; rilevato che nella sentenza emessa a seguito del giudizio di rinvio, impugnata in questa sede, l'imputato è stato assolto dal reato di cui al predetto capo. Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze espresse nel ricorso, riguardanti la mancata valutazione da parte del giudice del rinvio dei motivi di gravame che attenevano alle ulteriori imputazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, essendo relative a questioni già decise in sede di legittimità, non riproponibili in questa sede per effetto della formazione del giudicato progressivo [cfr., ex multis, Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263:"Nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, con la conseguenza che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, a seguito dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati. (conf. Sez. U, n. 20/1996, Vitale, Rv. 206170)"]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore
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