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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07123/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la prima doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta l'attendibilità della persona offesa, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata nella quale la Corte non solo ha spiegato le ragioni per le quali la p.o. doveva ritenersi pienamente attendibile ma anche che dette dichiarazioni risultavano corroborate da ulteriori elementi probatori), dovendosi gli stessi considerare non specifici in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la seconda doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che la terza doglianza dell'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 e 4, cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese, è manifestamente infondato avuto riguardo a termine prescrizionale (anni 15) previsto per il reato de quo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13/01/2026 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la prima doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta l'attendibilità della persona offesa, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata nella quale la Corte non solo ha spiegato le ragioni per le quali la p.o. doveva ritenersi pienamente attendibile ma anche che dette dichiarazioni risultavano corroborate da ulteriori elementi probatori), dovendosi gli stessi considerare non specifici in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la seconda doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che la terza doglianza dell'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 e 4, cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese, è manifestamente infondato avuto riguardo a termine prescrizionale (anni 15) previsto per il reato de quo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2026 -