CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 31673/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 25/11/2025 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10852/2025 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul procedimento iscritto al numero 10852del ruolo generale dell’anno 2025, vertente [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01561320845), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B117 B429C) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nella Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6390/2025, pubblicata in data 10 marzo 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: con l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., viene richiesta «la correzione dell’or- dinanza n. 6390/2025 nella parte in cui non distrae le spese legali del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ne ha fatto anticipazione e del precedente Ric. n. 10852/2025 –Sez. 3 – A d. 25/11/2025 – Ordinanza – Pag . 2 di 3 grado da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ivi di- chiaratosi antistario [sic]»; l’istanza non risulta notificata alla controparte ma, nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza affetta dal denunciato er- rore materiale, l’unica parte intimata non ha svolto difese, il che induce ad escludere la suddetta necessità; nella specie, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, se l’omessa considerazione della richiesta di distrazione in favore dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle spese relative al giudizio di legittimità (contenuta nel ricorso per cassazione) può effettiva- mente ritenersi una omissione emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui all’art. 391-bisc.p.c., non altrettanto può dirsi in relazione alla richiesta di distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’avvocatoMulè; tale ultima richiesta risulta inammissibile, già al momento della sua formulazione, nel corso del giudizio di legittimità, in quanto proposta in mancanza di uno specifico richiamo del contenuto degli atti processuali del giudizio di merito in cui essa era stata eventualmente effettuata (richiamo, per di più, neanche pre- sente nell’istanza di correzione), onde non ricorrono le condi- zioni per l’intervento emendativo richiesto; per tale profilo, l’istanza di correzione va, quindi, dichiarata inammissibile; in definitiva, può disporsi la correzione della decisione, nel senso richiesto dalla parte istante, limitatamente alla richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata va, pertanto, corretta con l’aggiunta, all’ultimo capoverso della motivazione, dopo le parole «come in dispositivo», nonché al termine del dispositivo stesso, delle pa- role (precedute da una virgola): «con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], delle spese del (solo) giudizio di legittimità»; Ric. n. 10852/2025 –Sez. 3 – A d. 25/11/2025 – Ordinanza – Pag . 3 di 3 per questi motivi la Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di correzione, con ri- guardo alla richiesta di distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mulè; - accoglie l’istanza, limitatamente alla richiesta di distra- zione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto, dispone correg- gersi l’ordinanza impugnata con l’aggiunta, all’ultimo ca- poverso della motivazione, dopo le parole «come in di- spositivo», nonché al termine dello stesso dispositivo, delle seguenti parole (precedute da una virgola): «con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’av- vocato [OSCURATO:PERSONA], delle spese del (solo) giudizio di legittimità»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.. Così decis