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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25667/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19842-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] tempo determinato - Altro R.G.N. 19842/2020 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3136/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2019 R.G.N. 3550/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3136/2019, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Civitavecchia, per quello che interessa in questa sede ha respinto l’originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], assistente di volo di [OSCURATO:PERSONA] spa (ora [OSCURATO:PERSONA] spa), diretta a sentire dichiarare la nullità delle clausole appositive del termine ai contratti stipulati tra le parti e, conseguentemente, a sentire dichiarare l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 21.6.2010, con immediata reintegra nel posto di lavoro e ricostruzione della carriera e della posizione contributiva, oltre alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 32 legge n. 183/2010.

2. La Corte distrettuale ha rilevato che: a) l’impugnativa stragiudiziale della lavoratrice risultava tempestiva, b) erroneamente, per il primo contratto, era stato ritenuto dal primo giudice che non vi fosse stato, in atti, il documento di valutazione dei rischi: invero,la società, in primo grado, aveva depositato due documenti di valutazione dei rischi, per lo scalo di Fiumicino, così assolvendo all’onere della prova a suo carico, e questi documenti non erano stati contestati; a nulla, poi, rilevava che in sede di ricostruzione del fascicolo la Compagnia aveva chiesto di depositare anche un documento di valutazione dei rischi relativo alla sede di Catania (ove era addetta la lavoratrice) perché la tempestiva e specifica contestazione avrebbe dovuto essere effettuata sin dalla prima difesa successiva alla produzione, sebbene la documentazione fosse relativa allo scalo di Fiumicino; di talché la produzione del documento sulla sicurezza dello scalo di Catania, anche se tardiva, non poteva essere ritenuta una circostanza dirimente ai fini della decisione in quanto la contestazione atteneva alla mancanza del documento sulla sicurezza e non alla eventuale inidoneità di quello presente in atti; c) per le proroghe dei contratti a termine ex art. 2 D.lgs. n. 368/2001, non era necessario indicare le ragioni giustificatrici, ma solo rispettare i limiti quantitativi previsti.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. I motivi dedotti dal la ricorrente possono essere così sintetizzati.

5. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell’art.118 disp. att. cpc, nonché l’omessa motivazione della sentenza su un punto essenziale ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cpc.

Si sostiene che la Corte territoriale non aveva rilevato che il documento di valutazione dei rischi relativo allo scalo di Catania e riferito al personale navigante fosse originariamente assente in atti, mentre ciò che era stato depositato ritualmente era quello relativo allo scalo di Fiumicino e, in riferimento a questa circostanza, avrebbe dovuto esaminare l’osservanza, per le parti processuali, dei rispettivi oneri di allegazione, contestazione e prova.

6. Con il secondo moti vo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 3 lett. d) del d.lgs. n. 368/2001 (ratione temporisapplicabile), agli artt.115, 116, 416 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di appello che il requisito della disposizione di cui all’art. 3 lett. d) del D.lgs. n. 368/2001 fosse stato assolto per il semplice fatto che CAI spa aveva provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, in relazione allo scalo di Fiumicino e al settore “scalo”, mentre essa lavoratrice aveva prestato la propria attività lavorativa in qualità di assistente di volo presso lo scalo di Catania.

Si deduce che, nel verbale della prima udienza del giugno 2013, la documentazione prodotta (in particolare i documenti n. 4 e n. 7) era stata contestata perché priva di sottoscrizione, provenienza e non avente valore probatorio.

Si obietta, infine, la violazione del principio di non contestazione, per essere stata data rilevanza, in quanto non contestato, ad un documento inesistente dal punto di vista giuridico. 7.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza, della violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell’art.118 disp. att. cpc, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per motivazione apparente, nella parte della pronuncia in cui la Corte di appello, nell’accogliere il gravame e riformare la sentenza di primo grado, aveva fornito argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

8. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell’art.118 disp. att. cpc, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere omesso l’esposizione di fatto delle ragioni sottese alla statuizione che gli ulteriori profili dedotti in primo grado dalla lavoratrice appellata non potessero essere esaminati in quanto il relativo esame era precluso alla Corte territoriale.

9. Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 436 cpc, in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc, nella parte in cui la Corte distrettuale aveva ritenuto che la lavoratrice appellata non avesse assolto all’onere della prova di cui agli artt. 346 e 436 cpc.10.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono fondati.

11. E’ opportuno evidenziare le circostanze di fatto, sotto un profilo processuale, evincibili dal provvedimento impugnato e dagli atti, per individuare il contesto in relazione al quale valutare, poi, i denunciati errori di diritto della gravata sentenza.

12. La ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, tra i vari motivi di nullità delle clausole appositive del termine aveva dedotto la mancanza del documento di valutazione rischi ex art. 3 lett. d) D.lgs. n. 368/2001.

13. La società, tra la documentazione tempestivamente depositata insieme alla memoria difensiva, aveva depositato due documenti di valutazione dei rischi attinenti allo scalo di Fiumicino, mentre la Terzarede risultava assunta, per lo svolgimento di mansioni di volo, con base di lavoro a Catania.

14. All’udienza del giudizio di primo grado del 18.1.2016, in sede di ricostruzione del fascicolo di parte, la società aveva chiesto di depositare anche il documento di valutazione dei rischi relativo allo scalo di Catania; parte ricorrente si era opposta a tale produzione rilevando che il documento non fosse compreso tra quelli tempestivamente depositati in sede di costituzione per cui si era verificata una preclusione processuale alla sua produzione.

15. In punto di diritto, invece, va menzionato il principio affermato in sede di legittimità secondo cui, in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’art. 3 del D.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratioè diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro, con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di avere provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla ed il contratto si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 cod. civ. (Cass. n. 21683/2019).

16. Inoltre, è opportuno ribadire che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 cpc, si applica ai fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato (Cass. n. 27907/2022) e che il principio di non contestazione, se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. n. 16028/2023).

17. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la gravata sentenza ha errato lì dove ha applicato il meccanismo della non contestazione rispetto ad una situazione in cui, essendo stata dedotta la mancanza di un documento ed avendone la controparte prodotto un altro, non pertinente, ha ritenuto che era onere di chi aveva allegato la circostanza della inesistenza del documento contestare la non attinenza di quello ex adverso prodotto, quasi si trattasse della procedura del disconoscimento di cui agli artt. 214 e ss. cpc: il relativo esame spettava, invece, comunque al giudice, a prescindere da ogni rilievo sul punto.

18. L’errore di diritto è consistito, pertanto, non nella valutazione della consistenza della contestazione che, in quanto accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. n. 27490/2019), ma nell’avere la Corte di appello erroneamente applicato il suddetto meccanismo ad una situazione cui non era utilizzabile e mutuando il congegno processuale del disconoscimento che,però, può essere assimilato a quello della non contestazione sotto il profilo degli effetti probatori, ma non sotto l’aspetto delle decadenze e preclusioni previste per le parti e/o sotto quello riguardante,comunque, i poteri del giudice di accertare il fatto.19.

Dovendosi, quindi, ritenere che il documento di valutazione dei rischi dello scalo di Catania, cui era addetta la lavoratrice, non sia stato rite et recteprodotto in primo grado e, quindi, di esso non se ne potevatenere conto, non può essere condivisa la statuizione della Corte territoriale circa l’assolvimento dell’onere posto a carico del datore di lavoro di avere provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato; ne deriva, conseguentemente, la declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine contenuta nel contratto stipulato il 24.6.2010 (con decorrenza 25.6.2010) e la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, come già statuito dal Tribunalein prime cure.

20. La trattazione degli altri motivi del presente ricorso resta assorbita dall’accoglimento di quelli sopra scrutinati.

21. La gravata sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito analogamente a quanto delibato nella pronuncia di primo grado, non oggetto, sulle conseguenze economiche, di specifiche censure.

22. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.

PQM La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accerta la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra le parti il 24.6.2010; dichiara che si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 25.6.2010; ordina alla [OSCURATO:PERSONA] spa di provvedere alla immediata ricostruzione del rapporto, con le medesime condizioni contrattuali; condanna la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 4.904,64 a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi per il primo grado, euro 3.000,00 per compensi per il secondo grado, e in euro 5.000,00 per compensi per il presente giudizio, oltre -in tutti i gradi- alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 527,00 per il primo grado e in euro 200,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19842-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] tempo determinato - Altro R.G.N. 19842/2020 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3136/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2019 R.G.N. 3550/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3136/2019, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Civitavecchia, per quello che interessa in questa sede ha respinto l’originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], assistente di volo di [OSCURATO:PERSONA] spa (ora [OSCURATO:PERSONA] spa), diretta a sentire dichiarare la nullità delle clausole appositive del termine ai contratti stipulati tra le parti e, conseguentemente, a sentire dichiarare l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 21.6.2010, con immediata reintegra nel posto di lavoro e ricostruzione della carriera e della posizione contributiva, oltre alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 32 legge n. 183/2010. 2. La Corte distrettuale ha rilevato che: a) l’impugnativa stragiudiziale della lavoratrice risultava tempestiva, b) erroneamente, per il primo contratto, era stato ritenuto dal primo giudice che non vi fosse stato, in atti, il documento di valutazione dei rischi: invero,la società, in primo grado, aveva depositato due documenti di valutazione dei rischi, per lo scalo di Fiumicino, così assolvendo all’onere della prova a suo carico, e questi documenti non erano stati contestati; a nulla, poi, rilevava che in sede di ricostruzione del fascicolo la Compagnia aveva chiesto di depositare anche un documento di valutazione dei rischi relativo alla sede di Catania (ove era addetta la lavoratrice) perché la tempestiva e specifica contestazione avrebbe dovuto essere effettuata sin dalla prima difesa successiva alla produzione, sebbene la documentazione fosse relativa allo scalo di Fiumicino; di talché la produzione del documento sulla sicurezza dello scalo di Catania, anche se tardiva, non poteva essere ritenuta una circostanza dirimente ai fini della decisione in quanto la contestazione atteneva alla mancanza del documento sulla sicurezza e non alla eventuale inidoneità di quello presente in atti; c) per le proroghe dei contratti a termine ex art. 2 D.lgs. n. 368/2001, non era necessario indicare le ragioni giustificatrici, ma solo rispettare i limiti quantitativi previsti. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. I motivi dedotti dal la ricorrente possono essere così sintetizzati. 5. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell’art.118 disp. att. cpc, nonché l’omessa motivazione della sentenza su un punto essenziale ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cpc. Si sostiene che la Corte territoriale non aveva rilevato che il documento di valutazione dei rischi relativo allo scalo di Catania e riferito al personale navigante fosse originariamente assente in atti, mentre ciò che era stato depositato ritualmente era quello relativo allo scalo di Fiumicino e, in riferimento a questa circostanza, avrebbe dovuto esaminare l’osservanza, per le parti processuali, dei rispettivi oneri di allegazione, contestazione e prova. 6. Con il secondo moti vo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 3 lett. d) del d.lgs. n. 368/2001 (ratione temporisapplicabile), agli artt.115, 116, 416 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di appello che il requisito della disposizione di cui all’art. 3 lett. d) del D.lgs. n. 368/2001 fosse stato assolto per il semplice fatto che CAI spa aveva provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, in relazione allo scalo di Fiumicino e al settore “scalo”, mentre essa lavoratrice aveva prestato la propria attività lavorativa in qualità di assistente di volo presso lo scalo di Catania. Si deduce che, nel verbale della prima udienza del giugno 2013, la documentazione prodotta (in particolare i documenti n. 4 e n. 7) era stata contestata perché priva di sottoscrizione, provenienza e non avente valore probatorio. Si obietta, infine, la violazione del principio di non contestazione, per essere stata data rilevanza, in quanto non contestato, ad un documento inesistente dal punto di vista giuridico. 7. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza, della violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell’art.118 disp. att. cpc, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per motivazione apparente, nella parte della pronuncia in cui la Corte di appello, nell’accogliere il gravame e riformare la sentenza di primo grado, aveva fornito argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 8. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell’art.118 disp. att. cpc, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere omesso l’esposizione di fatto delle ragioni sottese alla statuizione che gli ulteriori profili dedotti in primo grado dalla lavoratrice appellata non potessero essere esaminati in quanto il relativo esame era precluso alla Corte territoriale. 9. Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 436 cpc, in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc, nella parte in cui la Corte distrettuale aveva ritenuto che la lavoratrice appellata non avesse assolto all’onere della prova di cui agli artt. 346 e 436 cpc.10. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono fondati. 11. E’ opportuno evidenziare le circostanze di fatto, sotto un profilo processuale, evincibili dal provvedimento impugnato e dagli atti, per individuare il contesto in relazione al quale valutare, poi, i denunciati errori di diritto della gravata sentenza. 12. La ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, tra i vari motivi di nullità delle clausole appositive del termine aveva dedotto la mancanza del documento di valutazione rischi ex art. 3 lett. d) D.lgs. n. 368/2001. 13. La società, tra la documentazione tempestivamente depositata insieme alla memoria difensiva, aveva depositato due documenti di valutazione dei rischi attinenti allo scalo di Fiumicino, mentre la Terzarede risultava assunta, per lo svolgimento di mansioni di volo, con base di lavoro a Catania. 14. All’udienza del giudizio di primo grado del 18.1.2016, in sede di ricostruzione del fascicolo di parte, la società aveva chiesto di depositare anche il documento di valutazione dei rischi relativo allo scalo di Catania; parte ricorrente si era opposta a tale produzione rilevando che il documento non fosse compreso tra quelli tempestivamente depositati in sede di costituzione per cui si era verificata una preclusione processuale alla sua produzione. 15. In punto di diritto, invece, va menzionato il principio affermato in sede di legittimità secondo cui, in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’art. 3 del D.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratioè diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro, con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di avere provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla ed il contratto si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 cod. civ. (Cass. n. 21683/2019). 16. Inoltre, è opportuno ribadire che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 cpc, si applica ai fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato (Cass. n. 27907/2022) e che il principio di non contestazione, se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. n. 16028/2023). 17. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la gravata sentenza ha errato lì dove ha applicato il meccanismo della non contestazione rispetto ad una situazione in cui, essendo stata dedotta la mancanza di un documento ed avendone la controparte prodotto un altro, non pertinente, ha ritenuto che era onere di chi aveva allegato la circostanza della inesistenza del documento contestare la non attinenza di quello ex adverso prodotto, quasi si trattasse della procedura del disconoscimento di cui agli artt. 214 e ss. cpc: il relativo esame spettava, invece, comunque al giudice, a prescindere da ogni rilievo sul punto. 18. L’errore di diritto è consistito, pertanto, non nella valutazione della consistenza della contestazione che, in quanto accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. n. 27490/2019), ma nell’avere la Corte di appello erroneamente applicato il suddetto meccanismo ad una situazione cui non era utilizzabile e mutuando il congegno processuale del disconoscimento che,però, può essere assimilato a quello della non contestazione sotto il profilo degli effetti probatori, ma non sotto l’aspetto delle decadenze e preclusioni previste per le parti e/o sotto quello riguardante,comunque, i poteri del giudice di accertare il fatto.19. Dovendosi, quindi, ritenere che il documento di valutazione dei rischi dello scalo di Catania, cui era addetta la lavoratrice, non sia stato rite et recteprodotto in primo grado e, quindi, di esso non se ne potevatenere conto, non può essere condivisa la statuizione della Corte territoriale circa l’assolvimento dell’onere posto a carico del datore di lavoro di avere provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato; ne deriva, conseguentemente, la declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine contenuta nel contratto stipulato il 24.6.2010 (con decorrenza 25.6.2010) e la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, come già statuito dal Tribunalein prime cure. 20. La trattazione degli altri motivi del presente ricorso resta assorbita dall’accoglimento di quelli sopra scrutinati. 21. La gravata sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito analogamente a quanto delibato nella pronuncia di primo grado, non oggetto, sulle conseguenze economiche, di specifiche censure. 22. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione. PQM La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accerta la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra le parti il 24.6.2010; dichiara che si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 25.6.2010; ordina alla [OSCURATO:PERSONA] spa di provvedere alla immediata ricostruzione del rapporto, con le medesime condizioni contrattuali; condanna la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 4.904,64 a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi per il primo grado, euro 3.000,00 per compensi per il secondo grado, e in euro 5.000,00 per compensi per il presente giudizio, oltre -in tutti i gradi- alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 527,00 per il primo grado e in euro 200,00 per