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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12290/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, par. 3 della sentenza sulla comprovata finalità di spaccio della detenzione dello stupefacente sulla base delle dichiarazioni confessorie del Cusato e delle intercettazioni la cui valutazione è incensurabile in questa sede); considerato che quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si versa in censura di fatto al corretto esercizion dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. par. 3 della sentenza) mentre del tutto generico è il riferimento alla violazione dell'art. 62bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] tanzo DgPOSTIA-70 O 4 E.RIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, par. 3 della sentenza sulla comprovata finalità di spaccio della detenzione dello stupefacente sulla base delle dichiarazioni confessorie del Cusato e delle intercettazioni la cui valutazione è incensurabile in questa sede); considerato che quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si versa in censura di fatto al corretto esercizion dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. par. 3 della sentenza) mentre del tutto generico è il riferimento alla violazione dell'art. 62bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] tanzo DgPOSTIA-70 O 4 E.RIA
Sentenza Cassazione n. 12290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris