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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23552/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza in data 26/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 31/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110 e 648 c.p.

Ricorreva l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo il seguente unico motivo: -mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Difatti, il ricorrente lamenta genericamente motivazione circa la sussistenza dell'attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648 c.p.

Per contro, la Corte di appello ha precisato che "l'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] debba essere confermata con riferimento ad entrambi i reati, non potendo essere in dubbio che egli sia stato l'artefice delle truffe contestate, tanto da essere ancora in possesso di parte del profitto di tali reati (autovettura) e che non soltanto conoscesse la provenienza della carta d'identità, ma avesse altresì concorso alla sua falsificazione", così escludendo - seppur implicitamente - il riconoscimento dell'attenuante di particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'art. 648 c.p.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza in data 26/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 31/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110 e 648 c.p. Ricorreva l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo il seguente unico motivo: -mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Difatti, il ricorrente lamenta genericamente motivazione circa la sussistenza dell'attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. Per contro, la Corte di appello ha precisato che "l'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] debba essere confermata con riferimento ad entrambi i reati, non potendo essere in dubbio che egli sia stato l'artefice delle truffe contestate, tanto da essere ancora in possesso di parte del profitto di tali reati (autovettura) e che non soltanto conoscesse la provenienza della carta d'identità, ma avesse altresì concorso alla sua falsificazione", così escludendo - seppur implicitamente - il riconoscimento dell'attenuante di particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore
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