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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16425/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, all'esito del celebrato giudizio, confermava la decisione del Tribunale di Macerata appellata da [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento delle spese processuali

2. Ricorreva per cassazione l'interessata, con il ministero dell'avvocato di fiducia ribadendo l'insussistenza del fatto e lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] a quo si è conformato ai principi affermati da questa Corte di legittimità e ha compiuto uno scrutinio approfondito sull'atto amministrativo che integra la fattispecie penale.

Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte sul tema, cui il Collegio intende dare continuità, le richiamate prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; dal che consegue che la mancanza di una sola delle due determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, citato (Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019, Hristea, Rv. 277480 - 01; Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019, P.G. in proc.

Patruta, Rv. 276866 - 01; Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019, P.G. in proc.

Bisello, Rv. 277482 - 01; Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276608 - 01; Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019, P.G. in proc.

Bordin, Rv. 276410 - 01; Sez. 1, n. 4074 del 9/1/2019, P.G. in proc.

Pipis, Rv. 275159 - 01; Sez. 1, n. 11645, del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278587).

Ciò posto, va ribadita la sindacabilità dell'atto in sede penale, in bonam partem ed in vista della possibile disapplicazione del provvedimento illegittimo alle cui disposizioni imperative l'imputato non abbia ottemperato che nella specie non ricorrono. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha, invero, spiegato le ragioni a fondamento delle quali intendeva dare applicazione all'ordine del Questore chiarendo anche quanto era accaduto presso l'[OSCURATO:PERSONA] circostanza in cui era stato emesso il foglio di via obbligatorio, trovandosi la Severini in compagnia di un tossi dipendete ivi accoltellato mentre erano in attesa del soggetto che avrebbe dovuto consegnare loro la droga.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022.

Il ConsigHere estensore Il Presidente A onio Cairo chi micho [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, all'esito del celebrato giudizio, confermava la decisione del Tribunale di Macerata appellata da [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento delle spese processuali 2. Ricorreva per cassazione l'interessata, con il ministero dell'avvocato di fiducia ribadendo l'insussistenza del fatto e lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] a quo si è conformato ai principi affermati da questa Corte di legittimità e ha compiuto uno scrutinio approfondito sull'atto amministrativo che integra la fattispecie penale. Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte sul tema, cui il Collegio intende dare continuità, le richiamate prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; dal che consegue che la mancanza di una sola delle due determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, citato (Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019, Hristea, Rv. 277480 - 01; Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019, P.G. in proc. Patruta, Rv. 276866 - 01; Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019, P.G. in proc. Bisello, Rv. 277482 - 01; Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276608 - 01; Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019, P.G. in proc. Bordin, Rv. 276410 - 01; Sez. 1, n. 4074 del 9/1/2019, P.G. in proc. Pipis, Rv. 275159 - 01; Sez. 1, n. 11645, del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278587). Ciò posto, va ribadita la sindacabilità dell'atto in sede penale, in bonam partem ed in vista della possibile disapplicazione del provvedimento illegittimo alle cui disposizioni imperative l'imputato non abbia ottemperato che nella specie non ricorrono. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha, invero, spiegato le ragioni a fondamento delle quali intendeva dare applicazione all'ordine del Questore chiarendo anche quanto era accaduto presso l'[OSCURATO:PERSONA] circostanza in cui era stato emesso il foglio di via obbligatorio, trovandosi la Severini in compagnia di un tossi dipendete ivi accoltellato mentre erano in attesa del soggetto che avrebbe dovuto consegnare loro la droga. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il ConsigHere estensore Il Presidente A onio Cairo chi micho [OSCURATO:PERSONA] oggi,
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