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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06683/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2- 4); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione in ragione delle incongruenze ravvisate nella denuncia di furto (tempistica, necessità di custodia, sparizione veicolo) e nelle dichiarazioni del testimone sentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C ' uolo GiorIFidelbo ) E PO S [OSCURATO:PERSONA]'''' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2- 4); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione in ragione delle incongruenze ravvisate nella denuncia di furto (tempistica, necessità di custodia, sparizione veicolo) e nelle dichiarazioni del testimone sentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C ' uolo GiorIFidelbo ) E PO S [OSCURATO:PERSONA]'''' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris