Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 45428/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/1/2022 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla statuizione sulla confisca [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pordenone dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo condannava - applicata la riduzione per il rito abbreviato - alla pena di nove mesi e dieci giorni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 322-ter cod. pen.

Il Tribunale, nonostante la pronuncia di condanna, avrebbe omesso di ordinare la confisca (diretta o — in caso di incapienza - per equivalente) del profitto del reato, pur prevista come obbligatoria dalle norme richiamate; ciò, peraltro, a prescindere dalla previa applicazione di una misura cautelare reale, non richiesta dalla stessa disciplina. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

4. L'art. 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, in vigore dal 22/10/2015, stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (comma 1).

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.

Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta (comma 2).

5. La misura di sicurezza in esame, dunque, deve essere sempre disposta, perché obbligatoria, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo.

6. L'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta l'incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore generale.

7. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ritiene che nel caso in esame l'annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto con rinvio, atteso che l'adozione del provvedimento con il quale deve essere applicata la confisca deve essere, a sua volta, preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/1/2022 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla statuizione sulla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pordenone dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo condannava - applicata la riduzione per il rito abbreviato - alla pena di nove mesi e dieci giorni di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 322-ter cod. pen. Il Tribunale, nonostante la pronuncia di condanna, avrebbe omesso di ordinare la confisca (diretta o — in caso di incapienza - per equivalente) del profitto del reato, pur prevista come obbligatoria dalle norme richiamate; ciò, peraltro, a prescindere dalla previa applicazione di una misura cautelare reale, non richiesta dalla stessa disciplina. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. 4. L'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, in vigore dal 22/10/2015, stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (comma 1). La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta (comma 2). 5. La misura di sicurezza in esame, dunque, deve essere sempre disposta, perché obbligatoria, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo. 6. L'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta l'incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore generale. 7. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ritiene che nel caso in esame l'annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto con rinvio, atteso che l'adozione del provvedimento con il quale deve essere applicata la confisca deve essere, a sua volta, preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45428/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris