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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02765/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Nel ricorso si premette che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, con la quale è stata riconosciuta la continuazione tra il reato in relazione al quale è stato emesso il titolo cautelare ed altro precedente fatto già giudicato.

Per effetto del riconoscimento della continuazione, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena complessiva di dieci anni di reclusione, di cui due anni disposti a titolo di aumento per la continuazione.

Sostiene il ricorrente che il riconoscimento della continuazione dovrebbe rilevare anche ai fini cautelari, evidenziando che per il reato posto in continuazione era stato già sottoposto a misura cautelare per complessivi quattro anni, mentre per il reato oggetto di questo procedimento la custodia cautelare è pari ad un anno e sei mesi.

Si assume, pertanto, che la misura cautelare finora sofferta sarebbe pari a più della metà della pena inflitta, il che giustificherebbe la modifica della stessa in senso più favorevole. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'ordinanza impugnata contiene un'esaustiva illustrazione dei plurimi motivi ritenuti ostativi alla sostituzione della misura custodiale, sottolineando come non siano stati addotti motivi ulteriori e diversi da quelli valutati sia all'atto dell'adozione della misura cautelare, sia in occasione di un precedente appello cautelare proposto avverso il diniego della sostituzione.

Ma l'elemento dirimente, correttamente richiamato dal Tribunale, concerne l'applicabilità della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere prevista in relazione al reato di cui all'art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il quale si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale argomento, di per sé decisivo, il ricorrente non ha formulato alcuna censura, il che già sarebbe sufficiente a decretare l'inammissibilità del ricorso.

L'unica questione che viene proposta con il ricorso attiene alla rilevanza della riconosciuta continuazione, per effetto della quale si invoca un sostanziale cumulo della durata delle due autonome misure cautelari disposte nei distinti procedimenti.

Si tratta di un argomento privo di fondamento.

In punto di diritto, si rileva che il riconoscimento della continuazione attiene esclusivamente all'applicazione di un trattamento sanzionatorio di favore, senza che ciò influisca sull'autonomia dei reati, né tanto meno sui profili cautelari.

La custodia cautelare presofferta in relazione ad un reato che, per effetto del riconoscimento della continuazione, risulti punito con pena inferiore, potrà rilevare solo ai fini del computo della pena complessiva residua da scontare (Sez.1, n. 18308 del 23/2/2018, Iannicelli, Rv. 273133), ma non ha certamente rilievo ai fini della richiesta di sostituzione della misura cautelare ancora in corso di esecuzione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ricorso si premette che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, con la quale è stata riconosciuta la continuazione tra il reato in relazione al quale è stato emesso il titolo cautelare ed altro precedente fatto già giudicato. Per effetto del riconoscimento della continuazione, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena complessiva di dieci anni di reclusione, di cui due anni disposti a titolo di aumento per la continuazione. Sostiene il ricorrente che il riconoscimento della continuazione dovrebbe rilevare anche ai fini cautelari, evidenziando che per il reato posto in continuazione era stato già sottoposto a misura cautelare per complessivi quattro anni, mentre per il reato oggetto di questo procedimento la custodia cautelare è pari ad un anno e sei mesi. Si assume, pertanto, che la misura cautelare finora sofferta sarebbe pari a più della metà della pena inflitta, il che giustificherebbe la modifica della stessa in senso più favorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'ordinanza impugnata contiene un'esaustiva illustrazione dei plurimi motivi ritenuti ostativi alla sostituzione della misura custodiale, sottolineando come non siano stati addotti motivi ulteriori e diversi da quelli valutati sia all'atto dell'adozione della misura cautelare, sia in occasione di un precedente appello cautelare proposto avverso il diniego della sostituzione. Ma l'elemento dirimente, correttamente richiamato dal Tribunale, concerne l'applicabilità della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere prevista in relazione al reato di cui all'art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il quale si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale argomento, di per sé decisivo, il ricorrente non ha formulato alcuna censura, il che già sarebbe sufficiente a decretare l'inammissibilità del ricorso. L'unica questione che viene proposta con il ricorso attiene alla rilevanza della riconosciuta continuazione, per effetto della quale si invoca un sostanziale cumulo della durata delle due autonome misure cautelari disposte nei distinti procedimenti. Si tratta di un argomento privo di fondamento. In punto di diritto, si rileva che il riconoscimento della continuazione attiene esclusivamente all'applicazione di un trattamento sanzionatorio di favore, senza che ciò influisca sull'autonomia dei reati, né tanto meno sui profili cautelari. La custodia cautelare presofferta in relazione ad un reato che, per effetto del riconoscimento della continuazione, risulti punito con pena inferiore, potrà rilevare solo ai fini del computo della pena complessiva residua da scontare (Sez.1, n. 18308 del 23/2/2018, Iannicelli, Rv. 273133), ma non ha certamente rilievo ai fini della richiesta di sostituzione della misura cautelare ancora in corso di esecuzione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 20
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