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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 12488/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4872/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Palermo presso l’Avvocatura comunale [OSCURATO:PERSONA] 39, rappresentato e difeso dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]', in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1258/2017depositata il 29/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 25 novembre 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Comune di Palermo nonché l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni subiti dal comportamento del Comune, deducendo che l’ente, per il tramite del D i Mauro , lo aveva esautorato dall’incarico di direzione deilavori e coordinamento della sicurezza riguardante l'allacciamento della nuova rete fognaria di Mondello. [OSCURATO:PERSONA] costituendosi chiamava in garanzia la società [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur ritenendo che la condotta dei convenuti fosse illegittima, ha a fferma to che non vi è stato alcun pregiudizio.

Il Comune ha proposto appello incidentale sulla affermazione di responsabilità.

La Corte di merito ha ritenuto che , diversamente da quanto affermato dal primo giudice , non vi è stata alcuna condotta illegittima del [OSCURATO:PERSONA] e del Comune così ricostruendo la vicenda: l'incarico originario affidato a Rizzari nel 2001 dall'Ufficio commissariale per la tutela dei corpi idrici , prevedeva sia la progettazione esecutiva che la direzione dei lavori della rete fognaria; la progettazione esecutiva è stata completata ed è stata regolarmente retribuita, mentre nel 2002 il Rizzari ha comunicato all'Ufficio commissariale la rinuncia all'incarico di direzione dei lavori e poi successivamente nel 2005 -avuta notizia dell'emissione del decreto di finanziamento - si è dichiara to pronto ai primi adempimenti di direzione dei lavori; in risposta, il C ommissario delegato evidenziava che la stazione appaltante è l'amministrazione comunale di Palermo cui compete l'affidamento dell'incarico e direzione dei lavori.

Rese queste premessein punto di fatto, il giudice d’appello ha osservatoche non c'è alcuna condotta illegittima né del [OSCURATO:PERSONA] nédel Comune di Palermo che nell'adottare la determina n. 178 del 2005 con il quale è statocostituito l'ufficio della d irezione dei lavori non hanno esautorato il Rizzari da alcun incarico poiché quello da lui vantato non era né valido né operativo. [OSCURATO:PERSONA] rte di merito, inoltre, ha ritenuto assorbito l’appello incidentale con il quale il Comune ha contesta to la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la responsabilità della amministrazione, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Rizzari affidandosi a due motivi.Si sono costituiti resistendo il Comune e [OSCURATO:PERSONA], non costituita l’ assicurazione . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria.

La causa è stata tratt ata al l'udienza camerale non partecipata dal 3 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art . 123 del DPR 554/1999.

Il ricorrente deduce che ha errato la Corte a ritenere che la sua nomina a direttore lavori fosse inefficace per carenza di potere, poiché è incontestato che con disposizione n. 549/2001 il Commissario straordinario per la tutela dei corpi idrici abbia incaricato esso ricorrente della progettazione e direzione dei lavori.

Detto incarico non è inficiato dalla successiva rinuncia del Rizzari perché l’ufficio Commissariale non ha mai emesso determina di presa d’atto né di accettazione.

Inoltre l’incarico eravalido perché l’art 123 cit. dispone che la stazione appaltante istituisca la direzione dei lavori, ma non che possa nominare un nuovo direttore nel caso in cui tale incarico sia stato legittimamente conferito da altra amministrazione. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 , n. 109 coordinata con le norme della legge della Regione siciliana n. 7 del 2002 e n. 7 del 2003 e successive modifiche fino alla legge della Regione siciliana n.9 del 2005.

La parte deduce che in applicazione dell'articolo 17 della legge 109 del 1994 vigente all'epoca dei fatti, nel caso di affidamento di incarichi di progettazione, l'attività di direzione dei lavori va da affidata con priorit à rispetto ad altri professionisti esterni al progettista incaricato e quindi il Comune, sebbene stazione appaltante,non avrebbe mai potuto esautorare il ricorrente; gli atti di esautoramento sono illegittimie dai documenti depositati in atti risulta al tresì il danno emergente . 3.-I motivi sono infondati.

L’art 123 del DPR 554/1999 ratione temporis vigente prevede che: “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere”.

La norma è stat a quindi correttamente applicat a dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che la nomina della direzione dei lavori spetti alla stazione appaltante (cioè il Comune) e non già al Commissario, la cui delibera era in parte qua inefficace, come peraltro ha riconosciuto lo stesso Commissario, comunicandolo al Rizzari.

Il Comune, nomina ndo la direzione , non ha esautorato il ricorrente,perché non vi era alcun previo (valido e vigente ) incarico di cui era titolare,atteso che la nomina del ricorrente a d irettore dei lavori proveniva da un soggetto privo del relativo potere e pertanto da ritenersi tamquam non esset.

Il ricorrente, peraltro , aveva comunicato all’Ufficio commissariale sin dal 2002 la “rinuncia all'incarico di direzione dei lavori con le altre connesse prestazioni per la sopraggiunta sovrapposizione temporale con altri impegni professionali” così manifestando la propria volontà di chiudere definitivamente il rapporto, rinuncia che non può essere posta nel nulla dal successivo ripensamento, avvenuto ad anni di distanza.

La Corte di merito ha anche correttamente evidenziato che nel momento in cui il ricorrente ha manifestato il suo ripensamento, il Commissario gli ha formalmente comunicato di non essere competente all’affidamento dell’incarico.

Non vi è stata pertanto alcuna violazione dell’art 123 cit. né della restante normativa invocata dal ricorrente, la cui applicazione presuppone un corretto conferimento dell'incarico ed in ogni caso è incompatibile con la rinuncia manifestata dal Rizzari dopo la conclusione dell’incarico relativo alla progettazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4872/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Palermo presso l’Avvocatura comunale [OSCURATO:PERSONA] 39, rappresentato e difeso dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]', in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1258/2017depositata il 29/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 25 novembre 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Comune di Palermo nonché l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni subiti dal comportamento del Comune, deducendo che l’ente, per il tramite del D i Mauro , lo aveva esautorato dall’incarico di direzione deilavori e coordinamento della sicurezza riguardante l'allacciamento della nuova rete fognaria di Mondello. [OSCURATO:PERSONA] costituendosi chiamava in garanzia la società [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur ritenendo che la condotta dei convenuti fosse illegittima, ha a fferma to che non vi è stato alcun pregiudizio. Il Comune ha proposto appello incidentale sulla affermazione di responsabilità. La Corte di merito ha ritenuto che , diversamente da quanto affermato dal primo giudice , non vi è stata alcuna condotta illegittima del [OSCURATO:PERSONA] e del Comune così ricostruendo la vicenda: l'incarico originario affidato a Rizzari nel 2001 dall'Ufficio commissariale per la tutela dei corpi idrici , prevedeva sia la progettazione esecutiva che la direzione dei lavori della rete fognaria; la progettazione esecutiva è stata completata ed è stata regolarmente retribuita, mentre nel 2002 il Rizzari ha comunicato all'Ufficio commissariale la rinuncia all'incarico di direzione dei lavori e poi successivamente nel 2005 -avuta notizia dell'emissione del decreto di finanziamento - si è dichiara to pronto ai primi adempimenti di direzione dei lavori; in risposta, il C ommissario delegato evidenziava che la stazione appaltante è l'amministrazione comunale di Palermo cui compete l'affidamento dell'incarico e direzione dei lavori. Rese queste premessein punto di fatto, il giudice d’appello ha osservatoche non c'è alcuna condotta illegittima né del [OSCURATO:PERSONA] nédel Comune di Palermo che nell'adottare la determina n. 178 del 2005 con il quale è statocostituito l'ufficio della d irezione dei lavori non hanno esautorato il Rizzari da alcun incarico poiché quello da lui vantato non era né valido né operativo. [OSCURATO:PERSONA] rte di merito, inoltre, ha ritenuto assorbito l’appello incidentale con il quale il Comune ha contesta to la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la responsabilità della amministrazione, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Rizzari affidandosi a due motivi.Si sono costituiti resistendo il Comune e [OSCURATO:PERSONA], non costituita l’ assicurazione . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. La causa è stata tratt ata al l'udienza camerale non partecipata dal 3 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art . 123 del DPR 554/1999. Il ricorrente deduce che ha errato la Corte a ritenere che la sua nomina a direttore lavori fosse inefficace per carenza di potere, poiché è incontestato che con disposizione n. 549/2001 il Commissario straordinario per la tutela dei corpi idrici abbia incaricato esso ricorrente della progettazione e direzione dei lavori. Detto incarico non è inficiato dalla successiva rinuncia del Rizzari perché l’ufficio Commissariale non ha mai emesso determina di presa d’atto né di accettazione. Inoltre l’incarico eravalido perché l’art 123 cit. dispone che la stazione appaltante istituisca la direzione dei lavori, ma non che possa nominare un nuovo direttore nel caso in cui tale incarico sia stato legittimamente conferito da altra amministrazione. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 , n. 109 coordinata con le norme della legge della Regione siciliana n. 7 del 2002 e n. 7 del 2003 e successive modifiche fino alla legge della Regione siciliana n.9 del 2005. La parte deduce che in applicazione dell'articolo 17 della legge 109 del 1994 vigente all'epoca dei fatti, nel caso di affidamento di incarichi di progettazione, l'attività di direzione dei lavori va da affidata con priorit à rispetto ad altri professionisti esterni al progettista incaricato e quindi il Comune, sebbene stazione appaltante,non avrebbe mai potuto esautorare il ricorrente; gli atti di esautoramento sono illegittimie dai documenti depositati in atti risulta al tresì il danno emergente . 3.-I motivi sono infondati. L’art 123 del DPR 554/1999 ratione temporis vigente prevede che: “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere”. La norma è stat a quindi correttamente applicat a dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che la nomina della direzione dei lavori spetti alla stazione appaltante (cioè il Comune) e non già al Commissario, la cui delibera era in parte qua inefficace, come peraltro ha riconosciuto lo stesso Commissario, comunicandolo al Rizzari. Il Comune, nomina ndo la direzione , non ha esautorato il ricorrente,perché non vi era alcun previo (valido e vigente ) incarico di cui era titolare,atteso che la nomina del ricorrente a d irettore dei lavori proveniva da un soggetto privo del relativo potere e pertanto da ritenersi tamquam non esset. Il ricorrente, peraltro , aveva comunicato all’Ufficio commissariale sin dal 2002 la “rinuncia all'incarico di direzione dei lavori con le altre connesse prestazioni per la sopraggiunta sovrapposizione temporale con altri impegni professionali” così manifestando la propria volontà di chiudere definitivamente il rapporto, rinuncia che non può essere posta nel nulla dal successivo ripensamento, avvenuto ad anni di distanza. La Corte di merito ha anche correttamente evidenziato che nel momento in cui il ricorrente ha manifestato il suo ripensamento, il Commissario gli ha formalmente comunicato di non essere competente all’affidamento dell’incarico. Non vi è stata pertanto alcuna violazione dell’art 123 cit. né della restante normativa invocata dal ricorrente, la cui applicazione presuppone un corretto conferimento dell'incarico ed in ogni caso è incompatibile con la rinuncia manifestata dal Rizzari dopo la conclusione dell’incarico relativo alla progettazione. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se
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