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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 47091/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la ordinanza di questa Corte del 22 febbraio 2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso in precedenza.

Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente censura l'errore percettivo nella lettura dei motivi di ricorso, è inammissibile perché non rientra nell'alveo dell'art. 625 bis cod. proc. pen. dal momento che l'errore prospettato dal ricorrente è un errore di diritto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024 Il cpflsgliee etensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la ordinanza di questa Corte del 22 febbraio 2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso in precedenza. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente censura l'errore percettivo nella lettura dei motivi di ricorso, è inammissibile perché non rientra nell'alveo dell'art. 625 bis cod. proc. pen. dal momento che l'errore prospettato dal ricorrente è un errore di diritto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il cpflsgliee etensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47091/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris