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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 13064/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere subita per anni tre e mesi cinque a far data dal 19 giugno 2013.

La misura era stata disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1 dell'imputazione) e per quello cui agli artt. 390 cod. pen. e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo 3 dell'imputazione).

All'esito del giudizio di primo grado, Polillo fu ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in esso assorbito quello di procurata inosservanza di pena di cui al capo 3).

In grado di appello egli fu assolto dal delitto associativo per non aver commesso il fatto e condannato ad anni quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen.

Questa condanna fu annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 6 dicembre 2017 e Polillo fu prosciolto per non aver commesso il fatto anche dal reato di procurata inosservanza di pena.

L'istanza volta ad ottenere l'equa riparazione per la custodia cautelare subita è stata ritualmente proposta in data 6 luglio 2018.

2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che la sentenza di assoluzione ha escluso che la condotta ascritta a Polillo, potesse integrare gli estremi del reato di cui all'art. 390 cod. pen. perché non era «funzionalmente ed oggettivamente» volta a far sì che [OSCURATO:PERSONA] si sottraesse all'esecuzione della pena, ma non ha escluso che quella condotta, consistita nel curare gli interessi personali di Galluzzi durante la latitanza, sia stata posta in essere.

Secondo la Corte territoriale si trattò di una condotta gravemente negligente e imprudente, tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, Polillo ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Il difensore osserva che, annullando senza rinvio la condanna per violazione dell'art. 390 cod. pen., la Corte di cassazione ha escluso che Polillo abbia curato gli interessi di Galluzzi perché contiguo alla cosca cui questi era affiliato e ha affermato che tra Polìllo e la famiglia Galluzzi vi erano esclusivamente rapporti «di tipo personale e familiare» estranei ad «affari criminali riconducibili alla consorteria mafiosa».

Secondo il ricorrente, tali rapporti, risalenti nel tempo e non illeciti (come riconosciuto dal proscioglimento con formula piena) non possono essere considerati causalmente rilevanti rispetto all'applicazione della misura cautelare e al suo protrarsi e neppure gravemente colposi.

4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi.

L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non ufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità.

4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati.

La Corte territoriale ricorda, infatti, che Polillo fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni ambientali rendevano palese la sua stretta vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco della associazione denominata "Acri-Morfò", operante nel territorio di Rossano e nei comuni vicini, già condannato con sentenza definitiva per violazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Riferisce inoltre che la sentenza del 6 dicembre 2017, con la quale Polillo è stato assolto «perché il fatto non sussiste» dal reato di cui all'art. 390 cod. pen., ha confermato che egli curava gli affari di Galluzzi e ha solo escluso esservi prova che tale condotta fosse «funzionalmente ed oggettivamente legata all'obiettivo della sottrazione all'esecuzione della pena da parte del latitante».

Tali affermazioni trovano conferma nella lettura della sentenza di proscioglimento nella quale si afferma (pag. 37) che secondo la Corte di appello Paolillo provvedeva alla vendita di veicoli, all'affitto di abitazioni, al pagamento di bollette e si interessava perfino dell'andamento scolastico del figlio di Galluzzi e che tale descrizione «sostanzialmente non contestata dal ricorrente» non consente di individuare, quale finalità della condotta, quella di favorire la latitanza del Galluzzi.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, le condotte che l'ordinanza impugnata ha posto a fondamento delle proprie valutazioni sono state ritenute provate, ma inidonee ad integrare il reato di cui all'art. 390 cod. pen. come erano state ritenute, in precedenza, inidonee a dimostrare la partecipazione di Polillo alla associazione di stampo mafioso della quale invece Galluzzi è stato considerato organizzatore.

5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria.

In generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato e, nel caso di specie, potevano far pensare che Polillo facesse parte della compagine associativa o si fosse adoperato per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi all'esecuzione di una condanna definitiva: tali condotte, macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria.

È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

Non rileva in contrario la circostanza, sottolineata dalla difesa, secondo la quale Polillo aveva rapporti con la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e tali rapporti erano risalenti nel tempo.

Si è ritenuto, infatti, che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possano integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, perfino quando intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate: requisiti che ricorrono nel caso di specie (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). a.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere subita per anni tre e mesi cinque a far data dal 19 giugno 2013. La misura era stata disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1 dell'imputazione) e per quello cui agli artt. 390 cod. pen. e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo 3 dell'imputazione). All'esito del giudizio di primo grado, Polillo fu ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in esso assorbito quello di procurata inosservanza di pena di cui al capo 3). In grado di appello egli fu assolto dal delitto associativo per non aver commesso il fatto e condannato ad anni quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. Questa condanna fu annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 6 dicembre 2017 e Polillo fu prosciolto per non aver commesso il fatto anche dal reato di procurata inosservanza di pena. L'istanza volta ad ottenere l'equa riparazione per la custodia cautelare subita è stata ritualmente proposta in data 6 luglio 2018. 2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che la sentenza di assoluzione ha escluso che la condotta ascritta a Polillo, potesse integrare gli estremi del reato di cui all'art. 390 cod. pen. perché non era «funzionalmente ed oggettivamente» volta a far sì che [OSCURATO:PERSONA] si sottraesse all'esecuzione della pena, ma non ha escluso che quella condotta, consistita nel curare gli interessi personali di Galluzzi durante la latitanza, sia stata posta in essere. Secondo la Corte territoriale si trattò di una condotta gravemente negligente e imprudente, tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, Polillo ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il difensore osserva che, annullando senza rinvio la condanna per violazione dell'art. 390 cod. pen., la Corte di cassazione ha escluso che Polillo abbia curato gli interessi di Galluzzi perché contiguo alla cosca cui questi era affiliato e ha affermato che tra Polìllo e la famiglia Galluzzi vi erano esclusivamente rapporti «di tipo personale e familiare» estranei ad «affari criminali riconducibili alla consorteria mafiosa». Secondo il ricorrente, tali rapporti, risalenti nel tempo e non illeciti (come riconosciuto dal proscioglimento con formula piena) non possono essere considerati causalmente rilevanti rispetto all'applicazione della misura cautelare e al suo protrarsi e neppure gravemente colposi. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non ufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che Polillo fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni ambientali rendevano palese la sua stretta vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco della associazione denominata "Acri-Morfò", operante nel territorio di Rossano e nei comuni vicini, già condannato con sentenza definitiva per violazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Riferisce inoltre che la sentenza del 6 dicembre 2017, con la quale Polillo è stato assolto «perché il fatto non sussiste» dal reato di cui all'art. 390 cod. pen., ha confermato che egli curava gli affari di Galluzzi e ha solo escluso esservi prova che tale condotta fosse «funzionalmente ed oggettivamente legata all'obiettivo della sottrazione all'esecuzione della pena da parte del latitante». Tali affermazioni trovano conferma nella lettura della sentenza di proscioglimento nella quale si afferma (pag. 37) che secondo la Corte di appello Paolillo provvedeva alla vendita di veicoli, all'affitto di abitazioni, al pagamento di bollette e si interessava perfino dell'andamento scolastico del figlio di Galluzzi e che tale descrizione «sostanzialmente non contestata dal ricorrente» non consente di individuare, quale finalità della condotta, quella di favorire la latitanza del Galluzzi. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, le condotte che l'ordinanza impugnata ha posto a fondamento delle proprie valutazioni sono state ritenute provate, ma inidonee ad integrare il reato di cui all'art. 390 cod. pen. come erano state ritenute, in precedenza, inidonee a dimostrare la partecipazione di Polillo alla associazione di stampo mafioso della quale invece Galluzzi è stato considerato organizzatore. 5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato e, nel caso di specie, potevano far pensare che Polillo facesse parte della compagine associativa o si fosse adoperato per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi all'esecuzione di una condanna definitiva: tali condotte, macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Non rileva in contrario la circostanza, sottolineata dalla difesa, secondo la quale Polillo aveva rapporti con la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e tali rapporti erano risalenti nel tempo. Si è ritenuto, infatti, che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possano integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, perfino quando intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate: requisiti che ricorrono nel caso di specie (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). a. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a
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