CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 36906/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, sezione minorile, del 28/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, sezione minorenni, ha confermato la sentenza del 14/11/2024 con la quale il Tribunale per i minorenni di Bari, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen., unificati i reati dal vincolo della continuazione e ritenuta l'attenuante della minore età prevalente sulle aggravanti, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 450 di multa per i reati di concorso infurto aggravato (capo a) e concorso in ricettazione (capo b). 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un unico motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena. Deduce il difensore che, nonostante non sussistessero cause ostative e l'entità della pena inflitta lo consentisse, la Corte di appello aveva rigettato la richiesta del beneficio di legge senza motivare al riguardo. Il difensore ha quindi concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. Con l'unico motivo dedotto il ricorrente si duole del fatto che la sentenza di appello ha omesso di valutare il motivo di appello con si censurava la mancata concessione all'imputato, da parte del primo giudice, della sospensione condizionale della pena nonostante ne sussistessero i presupposti. Ciò detto, se è vero che la sentenza di appello non ha specificatamente affrontato le questioni sollevate nel motivo gravame, questa Corte ritiene tuttavia che non si possa parlare di omessa motivazione. Ed invero, questa Suprema Corte ha più volte affermato che “non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza” (Sez. 4, Sentenza n. 53396 del 15/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284096 – 01, Lakrafy; Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 05, la quale ha ritenuto che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.). Ciò detto, nel caso in esame, la parte della motivazione della sentenza di appello relativa al diniego delle attenuanti generiche, ha ampiamente dato atto che ostavano al riconoscimento di tali attenuanti i numerosi procedimenti pendenti a carico del XXXXXXX per reati della stessa indole di quello in esame, la reiterata violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare allo stesso applicata (violazioni che ne avevano imposto l'aggravamento), nonché, da ultimo, l'emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato. Condotte ritenute rivelatrici di “una personalità insofferente alle regole” e “ostative al riconoscimento delle attenuanti”. Ritiene questa Corte che dal riferimento ai numerosi e recenti precedenti giudiziali specifici nonché alle violazioni delle misure cautelari perpetrare dall'imputato si può chiaramente desumere che la Corte di appello ha ritenuto che non si potesse formulare una prognosi positiva in ordine al fatto che il XXXXXXX si sarebbe astenuto in futuro dalla commissione di ulteriori reati e ha quindi ravvisato ed evidenziato un elemento comunque ostativo (ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen) all'applicazione del beneficio invocato. 2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Trattandosi di ricorso proposto da imputato minorenne non è consentita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (cfr art. 29 D. Lgs 28/07/1989 n. 272 e Sez. U, Sentenza n. 15 del 31/05/2000, Radulocvic, RV 216705 - 01). In considerazione della minore età dell'imputato all'epoca dei fatti si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti P.Q.M Rigetta il ricorso. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.