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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 08610/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli il 28 giugno 2023 in relazione al reato di tentato omicidio commesso il 30 aprile 2023.

In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza del reato attribuito all'imputato in base alle dichiarazioni della vittima [OSCURATO:PERSONA] e di un amico di questi, [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito che nel corso di una lite Legnante aveva colpito Ferraro con un punteruolo.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver visto la punta della lama di un coltello tra le mani dell'imputato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale non ha valutato che il colpo infetto è unico, che non vi è certezza sull'arma utilizzata perché l'imputato afferma di aver usato la chiave di una autovettura, chiave che sarebbe compatibile con la ferita, e che il certificato non medico non descrive la ferita né tantomeno le dimensioni, limitandosi ad indicare come punto attinto il torace, che però è una zona molto ampia, non precisamente individuata e in cui non può dimostrarsi che vi fossero organi vitali; inoltre, il certificato medico usa l'espressione "senza menzioni di complicazioni" che deve intendersi come se il medico avesse scritto "senza perdita di sangue", mancherebbe, quindi, il requisito dell'idoneità dell'azione perché Legnante ha toccato il torace di Ferraro con la punta della chiave di accensione dell'auto, che è un arnese non idoneo a provocare la morte.

3. Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di rinunciare ai motivi di ricorso.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Con nota fatta pervenire alla cancelleria della Corte il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso.

Pur dovendosi distinguere tra la rinuncia al ricorso, che ha contenuto dispositivo del rapporto processuale, e la rinuncia al motivo di ricorso, che non incide sul rapporto processuale (Sez.

Un., sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245), nel caso in esame la avvenuta rinuncia a tutti i motivi priva il ricorso di contenuto e ne comporta l'inammissibilità.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in • via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli il 28 giugno 2023 in relazione al reato di tentato omicidio commesso il 30 aprile 2023. In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza del reato attribuito all'imputato in base alle dichiarazioni della vittima [OSCURATO:PERSONA] e di un amico di questi, [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito che nel corso di una lite Legnante aveva colpito Ferraro con un punteruolo. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver visto la punta della lama di un coltello tra le mani dell'imputato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale non ha valutato che il colpo infetto è unico, che non vi è certezza sull'arma utilizzata perché l'imputato afferma di aver usato la chiave di una autovettura, chiave che sarebbe compatibile con la ferita, e che il certificato non medico non descrive la ferita né tantomeno le dimensioni, limitandosi ad indicare come punto attinto il torace, che però è una zona molto ampia, non precisamente individuata e in cui non può dimostrarsi che vi fossero organi vitali; inoltre, il certificato medico usa l'espressione "senza menzioni di complicazioni" che deve intendersi come se il medico avesse scritto "senza perdita di sangue", mancherebbe, quindi, il requisito dell'idoneità dell'azione perché Legnante ha toccato il torace di Ferraro con la punta della chiave di accensione dell'auto, che è un arnese non idoneo a provocare la morte. 3. Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di rinunciare ai motivi di ricorso. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Con nota fatta pervenire alla cancelleria della Corte il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso. Pur dovendosi distinguere tra la rinuncia al ricorso, che ha contenuto dispositivo del rapporto processuale, e la rinuncia al motivo di ricorso, che non incide sul rapporto processuale (Sez. Un., sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245), nel caso in esame la avvenuta rinuncia a tutti i motivi priva il ricorso di contenuto e ne comporta l'inammissibilità. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in • via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
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