CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 35312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9963/2019 R.G. proposto da : Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è el.dom.to in Palermo, P.za Marina 39; domiciliato ex legein Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ed ivi elettivamente dom.to, quindi domiciliato ex legein Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.4043/01/18 del 1^.10.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 Il Comune di Palermo propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione (che aveva respinto in totoil ricorso), ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento per Tarsu 2011 notificata alla [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all'hotel ‘[OSCURATO:PERSONA]’ di Palermo. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'imposizione in questione si basava su una delibera regolamentare illegittima perché applicativa ai locali destinati ad alberghi di una tariffa di molto superiore a quella prevista per le civili abitazioni; - se ciò rispondeva a logica con riguardo agli spazi alberghieri destinati all'attività di ristorazione, perché effettivamente produttive di maggiori rifiuti, non altrettanto poteva affermarsi con riguardo ai restanti spazi (camere) in ordine ai quali andava applicata (eccezion fatta per le superfici esenti ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento comunale) la tariffa appunto prevista per le civili abitazioni; - l'illegittimità della tariffa doveva rilevare nel giudizio tributario in sede di disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo, ex art.7 d.lgs. 546/92. § 1.2 Resiste con controricorso e memoria la società con tribuente la quale oppone preliminarmente varie eccezioni di inammissibilità del ricorso avversario. Si tratta di eccezioni inaccoglibili, dal momento che il ricorso del Comune, dopo aver rievocato in maniera essenziale ma completa i principali fatti di causa, risulta chiaro e specifico sia nell'individuare la ragione decisoria adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] (equiparazione tariffaria dei locali alberghieri non ristorativi alle case di civile abitazione), sia nell'esporre le censure che questa ragione decisoria dovrebbero inficiare (legittimità della delibera tariffaria concernente gli alberghi atteso l'elemento di notorietà e comune esperienza circa la loro ben maggiore produzione di rifiuti). La doglianza viene poi corroborata con puntuali richiami di tipo giurisprudenziale di merito e legittimità, dai quali ulteriormente emerge con chiarezza e precisione il contenuto sostanziale della censura in rapporto al tenore della decisione impugnata. Né il motivo di ricorso difetta di autosufficienza, dal momento che esso si basa sulla violazione di legge e [OSCURATO:PERSONA] 2011 (con esplicito richiamo all'articolo 68 d.lvo 507/93 ed alla potestà regolamentare dei Comuni in materia) siccome riferita ad elementi di causa del tutto pacifici e tra questi, in primo luogo, alla circostanza che la cartella impugnata facesse riferimento ad una tariffa specifica per la categoria degli alberghi e superiore a quella prevista per le civili abitazioni. Da ultimo si osserva che tanto la ragione decisoria della [OSCURATO:PERSONA] quanto il motivo di ricorso in esame attingono a risvolti non fattuali ma prettamente giuridici della fattispecie impositiva (il che vale anche per l’elemento di valenza normativa costituito dalla capacitàproduttiva di rifiuti da parte delle varie tipologie di locali), così da suscitare unicamente un riesame della corretta applicazione di legge e regolamento; il che è cosa ben diversa dalla sollecitazione di una nuova delibazione probatoria o fattuale, certamente non ammessa nella presente sede di legittimità e, a ben vedere, non svolta neppure nel giudizio di appello. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Comune lamenta –ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.68 d.lvo 507/93; per avere la [OSCURATO:PERSONA] disapplicato la tariffa regolamentare nonostante che quest'ultima rispondesse a nozioni di comune esperienza secondo le quali i locali alberghieri, senza distinzione di ambienti e superfici al loro interno, erano produttivi di maggiori rifiuti rispetto alle case di civile abitazione, con conseguente legittimità dellaloro maggiore imposizione (come del resto già più volte ritenuto dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità). Nel caso di specie, inoltre, il tributo era stato esattamente applicato sulla superficie dichiarata dalla stessa società ed inserita nella categoria ‘alberghi, bar panineria’. § 2.2Il motivo è fondato. Questa Corte di legittimità si è più volte soffermata sulla questione –proprio con specifico riguardo alle tariffe regolamentari del Comune di Palermo - giungendo alla conclusione, ormai ampiamente consolidata, secondo cui, “in tema di TARSU, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997 (…)” (Cass.nn. 4797/14; 8336/15; 16175/16; 25214/16; 8308/18 e numerose altre, anche non massimate). Si tratta di un indirizzo interpretativo che ha altresi’ vagliato la compatibilità sia costituzionale sia unionale della soluzione accolta, ed in ordine al quale si è aggiunto che gli “elementi di riscontro della legittimità della delibera non vanno, d'altronde, riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. ord. 11655/09; così Cass. ord.15861/11). Rileva infine, sull’onere motivazionale della delibera in punto differenziazione tra le categorie, che: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ‘ex post’, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Cass. n. 7044/14; così Cass. 22804/06). In definitiva, non si trattava qui di porre in discussione il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente un atto amministrativo generale (come la delibera tariffaria) che si ritenesse illegittima quanto, più in radice, di escludere del tutto, sotto il profilo lamentato dalla società contribuente, l'illegittimità medesima. Ne segue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., mediante rigetto del ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi, mentre quelle del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte contribuente, secondo soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente; - condanna quest'ultima alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spe