CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28958-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28958/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 4596/2022Numero di raccolta generale 15633/2022 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma accoglieva in Data pubblicazione 16/05/2022 parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dovutogli a fronte delle prestazioni da lui svolte come difensore di ufficio, senza tuttavia riconoscere le spese relative al tentativo di recupero del credito nei confronti dell’assistito. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimate, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] invoca la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma con la quale non gli sono state riconosciute le spese e le competenze in relazione all’attività di recupero del credito derivante dall’attività di difensore di ufficio di due imputati in un procedimento penale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002. La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass. Sez. 6-2 Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220). Il giudice di merito ha invece affermato, erroneamente, che le spese occorrenti per i predetti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28958/2020 Numero sezionale 4596/2022 tentativi di recupero rimarrebbero a carico del professionista, non Numero di raccolta generale 15633/2022Data pubblicazione 16/05/2022 considerando che, in realtà, il tentativo infruttuoso di recupero del credito costituisce presupposto indispensabile per potersi rivolgere all’Erario”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l