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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12816/2026

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rrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1059/2023depositata il 05/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza del 17.04.2020, il Tribunale di Ancona, accogliendo ladomanda formulata dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diGabriella Gaddoni, Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], haNumero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’attore del contrattodi compravendita a rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed hacondannato i convenuti Antonelli, Gaddoni e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento delle spese di lite.Avverso detta sentenza hanno proposto separato appello, nel giudizio n.701/2020 R.G., Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, nelgiudizio n. 769/2020, [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’infondatezza dell’azione.Costituitosi il fallimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i due procedimenti sonostati riuniti e la Corte di appello di Ancona con sentenza del 5 luglio 2023ha rigettato gli appelli provvedendo sulle spese.Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un motivo.

Resiste con controricorso lacuratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositanomemorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.In particolare, i ricorrenti con la memoria rilevano che il giorno 11.2.2024è deceduta [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], debitrice delfallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e che dalle visure effettuate risultava che lastessa era intestataria delle quote di un appartamento in Ancona e di unaltro appartamento in Macerata.

In assenza di testamento all’eredità dellaVentura erano chiamati i due figli, [OSCURATO:PERSONA] – venditrice dell’immobileoggetto della presente controversia e debitrice del fallimento- ed il fratelloRiccardo.

Le quote pervenute alla Antonelli avrebbero potuto garantire ilrecupero del credito del fallimento e per tale ragione inoltravano allacuratela una proposta transattiva rimasta priva di riscontro favorevole.Le altre parti non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon unico motivo i ricorrenti denunziano ”violazione di legge artt. 2727-2729 c.c. e 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per insussistenza prova indiziaria”.Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che “nonconoscevano la venditrice Antonelli”, e avevano individuato l’immobileNumero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026“tramite un’agenzia immobiliare”, valorizzando la circostanza che il primosequestro conservativo era stato cancellato quattro giorni prima dell’atto.In particolare, dopo la concessione del sequestro da parte del Tribunale diAncona Sezione Imprese.A parere della Corte di Appello, sarebbe stata raggiunta la prova indiziariache gli odierni ricorrenti avessero, al momento della stipula del preliminaredi vendita, la consapevolezza che la venditrice stesse rendendo difficoltosoil recupero del credito della società fallita (della quale era stataamministratrice) azionato dal curatore.Il GD aveva autorizzato la presentazione del ricorso per sequestropreventivo, poi concesso dal Tribunale di Fermo e trascritto presso leConservatorie di Macerata ed Ancona, ma cancellato quattro giorni primadella stipula notarile del preliminare di compravendita.Secondo i ricorrenti non sussistono i presupposti di gravità delle presunzioniin quanto i ricorrenti non conoscevano la Antonelli e la esistenza di undebito.La qualifica di amministratrice della società fallita costituiva circostanza nonnota ed irrilevante, in assenza di formalità opponibili erga omnes.Lamentano che secondo la S.C.

“per stabilire se ed in quali limiti undeterminato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardoesclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza che a nullarilevi l'effettivo contenuto dell'atto” (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4726, sez.III civile), sicché la tesi della corte di appello risulta destituita di fondamentonon potendosi sostenere che, a fronte di una trascrizione già cancellata, gliodierni ricorrenti od il loro Notaio avessero l’obbligo di accertarsi delleragioni del sequestro e di quelle della cancellazione.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti intendono dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto graviprecisi e concordanti in realtà non lo sono.Numero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026La denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cuiall'art. 2729 cod. civ. si può prospettare (Sez.

U, Sentenza n. 1785 del2018) deducendo che il giudice di merito avrebbe fondato la presunzione suun fatto storico, privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini dellainferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto lanorma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi,incorrendo in una sua falsa applicazione.In sostanza, si assume che il giudice di merito apparentemente avrebbeapplicato la regola della presunzione nel suo contenuto astratto, ma, inconcreto la avrebbe riferita a una fattispecie che non si presta ad esserericondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisionee concordanza.Per la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma,cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in factoper come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità,o di quello della precisione o di quello della concordanza.Per fare ciò è necessario individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosadi uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione.Sotto tale profilo la censura si traduce dei ricorrenti viene nella specie atradursi in un vizio di motivazione, che i ricorrenti ritengono insufficiente econtraddittoria, censurando tutte le valutazioni in fatto operate dal giudicedi secondo grado e del tutto confermative della decisione del Tribunale.Sotto tale profilo, la doglianza, apparentemente prospettata comeviolazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. si sostanzia invero in una censurain ordine alla sufficienza della motivazione ovvero quale omesso esame dielementi di fatto decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.Deduzione invero inammissibile in presenza come nella specie di una c.d.doppia conforme.Numero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026In sostanza, le censure mosse sul tema della dolosa preordinazione noninvestono una carente o illogica motivazione, ma si traducono nella mancatacondivisione delle ragioni poste alla base del prudente apprezzamento delgiudice, senza considerare le circostanze emerse nel corso del giudizio checomprovano -secondo l’argomentata motivazione della Corte- lo statosoggettivo dei ricorrenti.Parte ricorrente si limita a contestare la esistenza di elementi probatorisufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostraretale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordantiper applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. con la conseguenza che si è al di fuori della ipotesi di censurabilitàin sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate.La Corte di Appello (e, prima, il Tribunale) ha ritenuto dimostrata sulla basedi prove dirette oltre che in forza di indizi gravi, precisi e concordanti lasussistenza dell’elemento soggettivo della mala fede dedicando a tale profiloben otto pagine della sentenza, da lag. 28 a pag. 36.La orte d’appello, nella corposa e coerente motivazione, ha esaminato uncomplesso di elementi probatori valorizzando l’esistenza di due ipoteche perl’importo di € 300.000,00 che non risultavano cancellate nemmeno almomento della stipula della compravendita, la segnalazione a sofferenzanella [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che nessuno degli assegni, checostituivano l’apparente prezzo della vendita fossero stati consegnati edincassati; la generale dismissione degli immobili dell’Antonelli nel medesimocontesto temporale.A tali dati oggettivi ha aggiunto gli elementi presuntivi della “peculiarità delfatto che il preliminare sia stato stipulato appena quattro giorni dopo lacancellazione del sequestro conservativo, intervallo di tempo davvero breveper la conclusione delle trattative per una compravendita immobiliare…qualsiasi acquirente avrebbe difficilmente intessuto trattative per la venditadell’immobile …prima della cancellazione del sequestro conservativo”.Numero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026Pertanto, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazionedell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nellaprospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base dellaevocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di unadiversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione aglioggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato.

Ne segue cheil motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza, considerandoche, in considerazione del contenuto, le note finali prodotte da quest’ultimoqualificarsi memoria ex art. 381 bis-1 c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 30 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1059/2023depositata il 05/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza del 17.04.2020, il Tribunale di Ancona, accogliendo ladomanda formulata dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diGabriella Gaddoni, Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], haNumero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’attore del contrattodi compravendita a rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed hacondannato i convenuti Antonelli, Gaddoni e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento delle spese di lite.Avverso detta sentenza hanno proposto separato appello, nel giudizio n.701/2020 R.G., Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, nelgiudizio n. 769/2020, [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’infondatezza dell’azione.Costituitosi il fallimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i due procedimenti sonostati riuniti e la Corte di appello di Ancona con sentenza del 5 luglio 2023ha rigettato gli appelli provvedendo sulle spese.Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso lacuratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositanomemorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.In particolare, i ricorrenti con la memoria rilevano che il giorno 11.2.2024è deceduta [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], debitrice delfallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e che dalle visure effettuate risultava che lastessa era intestataria delle quote di un appartamento in Ancona e di unaltro appartamento in Macerata. In assenza di testamento all’eredità dellaVentura erano chiamati i due figli, [OSCURATO:PERSONA] – venditrice dell’immobileoggetto della presente controversia e debitrice del fallimento- ed il fratelloRiccardo. Le quote pervenute alla Antonelli avrebbero potuto garantire ilrecupero del credito del fallimento e per tale ragione inoltravano allacuratela una proposta transattiva rimasta priva di riscontro favorevole.Le altre parti non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon unico motivo i ricorrenti denunziano ”violazione di legge artt. 2727-2729 c.c. e 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per insussistenza prova indiziaria”.Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che “nonconoscevano la venditrice Antonelli”, e avevano individuato l’immobileNumero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026“tramite un’agenzia immobiliare”, valorizzando la circostanza che il primosequestro conservativo era stato cancellato quattro giorni prima dell’atto.In particolare, dopo la concessione del sequestro da parte del Tribunale diAncona Sezione Imprese.A parere della Corte di Appello, sarebbe stata raggiunta la prova indiziariache gli odierni ricorrenti avessero, al momento della stipula del preliminaredi vendita, la consapevolezza che la venditrice stesse rendendo difficoltosoil recupero del credito della società fallita (della quale era stataamministratrice) azionato dal curatore.Il GD aveva autorizzato la presentazione del ricorso per sequestropreventivo, poi concesso dal Tribunale di Fermo e trascritto presso leConservatorie di Macerata ed Ancona, ma cancellato quattro giorni primadella stipula notarile del preliminare di compravendita.Secondo i ricorrenti non sussistono i presupposti di gravità delle presunzioniin quanto i ricorrenti non conoscevano la Antonelli e la esistenza di undebito.La qualifica di amministratrice della società fallita costituiva circostanza nonnota ed irrilevante, in assenza di formalità opponibili erga omnes.Lamentano che secondo la S.C. “per stabilire se ed in quali limiti undeterminato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardoesclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza che a nullarilevi l'effettivo contenuto dell'atto” (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4726, sez.III civile), sicché la tesi della corte di appello risulta destituita di fondamentonon potendosi sostenere che, a fronte di una trascrizione già cancellata, gliodierni ricorrenti od il loro Notaio avessero l’obbligo di accertarsi delleragioni del sequestro e di quelle della cancellazione.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti intendono dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto graviprecisi e concordanti in realtà non lo sono.Numero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026La denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cuiall'art. 2729 cod. civ. si può prospettare (Sez. U, Sentenza n. 1785 del2018) deducendo che il giudice di merito avrebbe fondato la presunzione suun fatto storico, privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini dellainferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto lanorma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi,incorrendo in una sua falsa applicazione.In sostanza, si assume che il giudice di merito apparentemente avrebbeapplicato la regola della presunzione nel suo contenuto astratto, ma, inconcreto la avrebbe riferita a una fattispecie che non si presta ad esserericondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisionee concordanza.Per la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma,cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in factoper come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità,o di quello della precisione o di quello della concordanza.Per fare ciò è necessario individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosadi uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione.Sotto tale profilo la censura si traduce dei ricorrenti viene nella specie atradursi in un vizio di motivazione, che i ricorrenti ritengono insufficiente econtraddittoria, censurando tutte le valutazioni in fatto operate dal giudicedi secondo grado e del tutto confermative della decisione del Tribunale.Sotto tale profilo, la doglianza, apparentemente prospettata comeviolazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. si sostanzia invero in una censurain ordine alla sufficienza della motivazione ovvero quale omesso esame dielementi di fatto decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.Deduzione invero inammissibile in presenza come nella specie di una c.d.doppia conforme.Numero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026In sostanza, le censure mosse sul tema della dolosa preordinazione noninvestono una carente o illogica motivazione, ma si traducono nella mancatacondivisione delle ragioni poste alla base del prudente apprezzamento delgiudice, senza considerare le circostanze emerse nel corso del giudizio checomprovano -secondo l’argomentata motivazione della Corte- lo statosoggettivo dei ricorrenti.Parte ricorrente si limita a contestare la esistenza di elementi probatorisufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostraretale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordantiper applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. con la conseguenza che si è al di fuori della ipotesi di censurabilitàin sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate.La Corte di Appello (e, prima, il Tribunale) ha ritenuto dimostrata sulla basedi prove dirette oltre che in forza di indizi gravi, precisi e concordanti lasussistenza dell’elemento soggettivo della mala fede dedicando a tale profiloben otto pagine della sentenza, da lag. 28 a pag. 36.La orte d’appello, nella corposa e coerente motivazione, ha esaminato uncomplesso di elementi probatori valorizzando l’esistenza di due ipoteche perl’importo di € 300.000,00 che non risultavano cancellate nemmeno almomento della stipula della compravendita, la segnalazione a sofferenzanella [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che nessuno degli assegni, checostituivano l’apparente prezzo della vendita fossero stati consegnati edincassati; la generale dismissione degli immobili dell’Antonelli nel medesimocontesto temporale.A tali dati oggettivi ha aggiunto gli elementi presuntivi della “peculiarità delfatto che il preliminare sia stato stipulato appena quattro giorni dopo lacancellazione del sequestro conservativo, intervallo di tempo davvero breveper la conclusione delle trattative per una compravendita immobiliare…qualsiasi acquirente avrebbe difficilmente intessuto trattative per la venditadell’immobile …prima della cancellazione del sequestro conservativo”.Numero registro generale 3528/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12816/2026Data pubblicazione 05/05/2026Pertanto, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazionedell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nellaprospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base dellaevocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di unadiversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione aglioggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue cheil motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza, considerandoche, in considerazione del contenuto, le note finali prodotte da quest’ultimoqualificarsi memoria ex art. 381 bis-1 c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 30 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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