CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 44282/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati. Nell'interesse del VITALE sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché sulla omessa esclusione della recidiva. Nel ricorso del TOMASELLI si denunzia violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché sarebbe stato l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello ascrittogli; si denunziano altresì vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti in entrambi i ricorsi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti tutte le censure risultano pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. Peraltro, il secondo motivo del ricorso del TOMASELLI è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 4.consigliere estensore Il P