CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 1 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 17 gennaio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in punto di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, in relazione a profili già affrontati con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 3 e 4 ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa la colpevolezza dell'imputato, essendo stato rinvenuto il materiale contraffatto nella stanza ove soggiornava, senza che fosse dimostrata la realizzazione da parte del prevenuto del delitto presupposto, né il legittimo acquisto della merce; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto il richiamo a pagina 5 al numero delle res contraffatte detenute per la vendita, valutato significativo con giudizio discrezionale dal giudice di merito, è argomento di per sé idoneo ad escludere, sia l'esimente sotto il profilo oggettivo, sia l'attenuante richiesta, evocando la non speciale tenuità del danno cagionato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]