CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. S. Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis, co. 1 e 7 cod. pen.) ed altresì applicata la sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata articolando un primo motivo con il quale lamenta la mancata riduzione di un terzo della durata della sanzione amministrativa accessoria, in violazione dell'art. 222, co. 2-bis Cod. str. Con un secondo motivo denuncia il vizio della motivazione in ordine alla stabilita durata della sanzione amministrativa accessoria, in quanto la sentenza impugnata ha trascurato di considerare una pluralità di circostanze favorevoli all'imputato che "rendono decisamente fievole ... la violazione cautelare attribuita all'imputato" nonché l'incensuratezza che emerge dal certificato del casellario giudiziale relativo all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nel primo motivo. 3.1. Giova prendere le mosse dal secondo motivo, per la sua priorità logico- giuridica. Il motivo è infondato. A seguito della modifica recata dalla legge n. 41 del 23/3/2016, l'articolo 222 Cod. str., al comma 2, quarto periodo, prevede, che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Trattasi di una sanzione accessoria da applicarsi ex lege, a prescindere dalle determinazioni delle parti e dal contenuto dell'accordo (cfr., sul punto specifico, Sez. 4 n. 3975 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978; persiste la validità del principio espresso da Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, per cui, in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità). 3.2. Nella determinazione della durata della sospensione della patente di guida il giudice non è tenuto a stabilire una sorta di correlazione tra quella e la misura della pena principale inflitta. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada (gravità del danno, pericolosità della condotta e gravità della violazione), sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). Ulteriore conferma della indipendenza delle sanzioni e della impossibilità di applicare, nella quantificazione della sanzione amministrativa, istituti riferiti alla quantificazione della pena si rinviene nella previsione dell'art. 222, comma 2-bis, Cod. strada che prevede in caso di applicazione della pena su richiesta la riduzione fino a un terzo della sospensione della patente; riduzione che, dunque, non deriva dall'art. 444 cod. proc. pen., riferito alla quantificazione della sola sanzione penale o di quella sostitutiva della sanzione penale, ma da apposita disposizione di legge, riferita espressamente alla sanzione amministrativa. 3.3. Trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale il sindacato di legittimità non attiene al merito del giudizio ma alla esistenza, conformità a legge e non manifesta illogicità della motivazione con il quale quel giudizio è esternato e giustificato. Nel caso di specie il G.u.p. ha, tra l'altro, considerato che il fatto è stato commesso nella guida di un autocarro e quindi di un veicolo dotato di maggiore potenzialità lesiva, che avrebbe richiesto una condotta ancor più attenta e diligente. Con il che il giudice ha dato della misura soggettiva della colpa, che per il ricorrente sarebbe minima, una valutazione di gravità che risulta sostenuta da motivazione non manifestamente illogica e rispettosa degli indici dettati dalla legge (la gravità della violazione, in particolare). La censura del ricorrente si rivela quindi come la mera prospettazione di un diverso giudizio di merito. 4. Con riguardo al primo motivo, va osservato come, per la sanzione amministrativa accessoria il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Urbino si sia limitato ad affermare che "all'applicazione della pena su richiesta delle parti deve far seguito l'ulteriore applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata, equa e congrua in relazione ai fatti, di mesi otto". Non vi è quindi alcun riferimento alla riduzione prevista dall'art. 222, co. 2-bis Cod. str., che ha natura obbligatoria. Né può ritenersi, in mancanza di segni inequivoci di tale giudizio, che il giudice abbia individuato la durata di otto mesi come quella risultante dall'applicazione della riduzione in parola. • 5. Stante il carattere discrezionale del giudizio previsto dall'art. 222, co. 2-bis Cod. strada, ad esso non può procedere questa Corte ai sensi dell'art. 620, let. I) cod. proc. pen.t 6. La sentenza impugnata deve quindi di essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Urbino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Urbino. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella ca