Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 05363/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 44/2026 UP - 22/01/2026 R.G.N. 31245/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendo la confisca dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5363/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 19 giugno 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 da lui commesso il 02 settembre 2018, per sopravvenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre la confisca del coltello, di cui era contestato il porto illegale in luogo pubblico, nonostante l'art. 6 della legge n. 152/1975 ordini la confisca di ogni tipo di arma, quale misura di sicurezza, ad eccezione del solo caso di assoluzione nel merito o di accertata appartenenza della stessa a terzi, e da questi legalmente detenuta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, provvedendo la Corte stessa alla confisca dell'arma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

L'art. 6 della legge n. 152/1975 stabilisce che «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi»: tali oggetti, pertanto, sono soggetti a confisca obbligatoria, in quanto cose il cui porto costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale norma «si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo» (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 254213; vedi, in tema di declaratoria di estinzione per prescrizione, Sez. 1, n. 43699 del 28/09/2021, n.m.).

La sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, contestato per avere l'imputato portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, costituente un'arma da punta e taglio: il giudice avrebbe dovuto, pertanto, valutare l'applicabilità della confisca obbligatoria dell'oggetto sequestrato, mentre nulla ha disposto sul punto.

2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 05/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità della confisca obbligatoria anche alle ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, dettando un principio che, dichiaratamente, si estende a tutte le ipotesi di estinzione del reato, compresa quindi la prescrizione, ma ha stabilito che «una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura», e quindi che la sussistenza dei presupposti della confisca sia accertata giudizialmente, nel contraddittorio tra le parti, consentendo all'interessato la possibilità di esporre le proprie difese.

Secondo la Corte costituzionale, quindi, affinché la misura della confisca obbligatoria si mantenga entro i limiti di proporzionalità e ragionevolezza, «la violazione sulla quale si fonda la presunzione che sta alla base della disposizione censurata - dopo essere stata contestata all'imputato dal pubblico ministero, sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria - deve essere altresì accertata dal giudice che applica la confisca, in un procedimento nel quale le ragioni dell'imputato siano ascoltate e valutate nel contraddittorio con il pubblico ministero», anche nel caso che il procedimento penale, regolarmente instaurato, si concluda immediatamente con la declaratoria di estinzione del reato, come avvenuto nel presente caso.

Il giudice dovrà pertanto, al fine di disporre la confisca dell'arma, dare atto nella motivazione della sentenza della «effettiva commissione del fatto di reato da parte dell'imputato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi».

3. Alla luce di tale pronuncia, questa Corte ha, pertanto, stabilito che «In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, Rv. 286116).

Nel presente caso il requisito dell'accertamento, da parte di un giudice, della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all'imputato risulta soddisfatto.

La sentenza in questione non contiene alcuna motivazione sul punto, ma si riporta al decreto penale di condanna n. 249/2019, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Oristano e opposto dall'imputato; tale provvedimento attesta che la responsabilità dell'imputato è «provata dagli atti di indagine posti a fondamento della richiesta» di emissione del decreto penale, presentata dal pubblico ministero e contenente anche l'esplicita istanza di confisca del coltello.

Gli atti di indagine, presenti nel fascicolo, consistono in una annotazione della polizia giudiziaria, in cui i Carabinieri affermano di avere rinvenuto il coltello nella disponibilità dell'imputato, in quanto custodito nell'auto che egli stava guidando, da lui portato senza un giustificato motivo, e ne descrivono le caratteristiche.

Il contenuto di tale annotazione, pertanto, è stato valutato dal G.i.p., che ne ha tratto la prova della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, tanto da emettere il decreto penale di condanna; l'imputato, informato della decisione del giudice, vi ha fatto opposizione ma non ha poi sollevato specifiche obiezioni, né si è opposto alla confisca.

Risulta perciò rispettato il principio stabilito dalla Corte costituzionale, e può procedersi alla corretta applicazione dell'art. 6 legge n. 152/1975, disponendo la confisca del coltello in sequestro mediante l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, senza rinvio in quanto sussiste l'ipotesi di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendo questa Corte decidere su tale provvedimento, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del coltello in sequestro, confisca che dispone.

Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 44/2026 UP - 22/01/2026 R.G.N. 31245/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendo la confisca dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5363/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19 giugno 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 da lui commesso il 02 settembre 2018, per sopravvenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre la confisca del coltello, di cui era contestato il porto illegale in luogo pubblico, nonostante l'art. 6 della legge n. 152/1975 ordini la confisca di ogni tipo di arma, quale misura di sicurezza, ad eccezione del solo caso di assoluzione nel merito o di accertata appartenenza della stessa a terzi, e da questi legalmente detenuta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, provvedendo la Corte stessa alla confisca dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. L'art. 6 della legge n. 152/1975 stabilisce che «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi»: tali oggetti, pertanto, sono soggetti a confisca obbligatoria, in quanto cose il cui porto costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale norma «si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo» (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 254213; vedi, in tema di declaratoria di estinzione per prescrizione, Sez. 1, n. 43699 del 28/09/2021, n.m.). La sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, contestato per avere l'imputato portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, costituente un'arma da punta e taglio: il giudice avrebbe dovuto, pertanto, valutare l'applicabilità della confisca obbligatoria dell'oggetto sequestrato, mentre nulla ha disposto sul punto. 2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 05/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità della confisca obbligatoria anche alle ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, dettando un principio che, dichiaratamente, si estende a tutte le ipotesi di estinzione del reato, compresa quindi la prescrizione, ma ha stabilito che «una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura», e quindi che la sussistenza dei presupposti della confisca sia accertata giudizialmente, nel contraddittorio tra le parti, consentendo all'interessato la possibilità di esporre le proprie difese. Secondo la Corte costituzionale, quindi, affinché la misura della confisca obbligatoria si mantenga entro i limiti di proporzionalità e ragionevolezza, «la violazione sulla quale si fonda la presunzione che sta alla base della disposizione censurata - dopo essere stata contestata all'imputato dal pubblico ministero, sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria - deve essere altresì accertata dal giudice che applica la confisca, in un procedimento nel quale le ragioni dell'imputato siano ascoltate e valutate nel contraddittorio con il pubblico ministero», anche nel caso che il procedimento penale, regolarmente instaurato, si concluda immediatamente con la declaratoria di estinzione del reato, come avvenuto nel presente caso. Il giudice dovrà pertanto, al fine di disporre la confisca dell'arma, dare atto nella motivazione della sentenza della «effettiva commissione del fatto di reato da parte dell'imputato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi». 3. Alla luce di tale pronuncia, questa Corte ha, pertanto, stabilito che «In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, Rv. 286116). Nel presente caso il requisito dell'accertamento, da parte di un giudice, della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all'imputato risulta soddisfatto. La sentenza in questione non contiene alcuna motivazione sul punto, ma si riporta al decreto penale di condanna n. 249/2019, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Oristano e opposto dall'imputato; tale provvedimento attesta che la responsabilità dell'imputato è «provata dagli atti di indagine posti a fondamento della richiesta» di emissione del decreto penale, presentata dal pubblico ministero e contenente anche l'esplicita istanza di confisca del coltello. Gli atti di indagine, presenti nel fascicolo, consistono in una annotazione della polizia giudiziaria, in cui i Carabinieri affermano di avere rinvenuto il coltello nella disponibilità dell'imputato, in quanto custodito nell'auto che egli stava guidando, da lui portato senza un giustificato motivo, e ne descrivono le caratteristiche. Il contenuto di tale annotazione, pertanto, è stato valutato dal G.i.p., che ne ha tratto la prova della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, tanto da emettere il decreto penale di condanna; l'imputato, informato della decisione del giudice, vi ha fatto opposizione ma non ha poi sollevato specifiche obiezioni, né si è opposto alla confisca. Risulta perciò rispettato il principio stabilito dalla Corte costituzionale, e può procedersi alla corretta applicazione dell'art. 6 legge n. 152/1975, disponendo la confisca del coltello in sequestro mediante l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, senza rinvio in quanto sussiste l'ipotesi di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendo questa Corte decidere su tale provvedimento, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del coltello in sequestro, confisca che dispone. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]