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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46737/2021

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la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 10/07/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 1 Luglio 2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi C) e D) riguardanti due ipotesi di truffa in danno della Co.In.Res. e confermava l' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991 di cui al capo B) rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni sette di reclusione ed euro 2.500,00 di multa; confermava le statuizioni civili in favore delle parti civili Co.In.Res. e Comune di Bagheria e, in accoglimento degli appelli proposti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Antiusura del comprensorio Bagherese e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo-[OSCURATO:PERSONA] ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], liquidava in favore delle stesse la somma di euro 500,00 ciascunq.

In particolare, la corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, riteneva accertata, sulla scorta del compendio istruttorio acquisto, la condotta estorsiva contestata posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi della condizioni di cui all' art. 416 bis.1. c.p. ed al fine di agevolare [OSCURATO:PERSONA], realizzata costringendo l' imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di euro 1.000,00 alludendo alla necessità di aiutare "persone in difficoltà".

2. Contro detta pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex artt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di estorsione aggravata contestato.

Deduce che la corte di appello si era limitata a richiamare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado senza esaminare le specifiche censure formulate ed era incorsa in una serie di travisamenti degli elementi probatori acquisti, analiticamente richiamati alle pagg. 6 e segg. del ricorso.

Evidenzia, ancora, che i giudici territoriali non avevano valutato correttamente ed integralmente le dichiarazioni della persona offesa Rizzo, pervenendo alla conferma della affermazione della responsabilità dell'imputato sulla scorta di una motivazione incongrua e meramente assertiva.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 e) c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. nella L. n. 203 del 1991 oggi art. 416 bis.

1. c.p.

In particolare osserva che la corte territoriale non aveva valutato che appariva impossibile ipotizzare la ricorrenza di detta aggravante dal momento che l'imputato era soggetto incensurato e del tutto estraneo alla dinamiche di "[OSCURATO:PERSONA]" e che il ragionamento dei giudici territoriali era da ritenere viziato avendo gli stessi tratto dalla deposizione del giorno 14 Novembre 2014 della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] una conclusione logicamente incompatibile con il suo tenore letterale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure mosse. 2 t

2. Occorre premettere che,in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Inoltre deve evidenziarsi che il ricorrente sovente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice. deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).

Nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero della conforme valutazione, operata dai giudici di primo e di secondo grado, delle medesime emergenze istruttorie: ed è noto che, in tal caso, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione tanto che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838; Cass. Pen., 2, 13.2.2014 n. 19.619, Bruno).

Per altro verso, e sempre con riferimento alle ipotesi di vizio di motivazione con riferimento, in tal caso, alla denunzia di mancata risposta a specifiche censure articolate con l'atto di appello, è pure pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunziato, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica).

2.1. Va, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso avendo la corte di appello evidenziato, con una motivazione adeguata e logica, tutti gli elementi probatori in base ai quali ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell' imputato il quale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente e condannato per il reato di cui all' art. 416 bis c.p.) - cui era legato da un rapporto di vera sudditanza secondo quanto ricostruito dai giudici di merito- aveva partecipato alle richieste estorsive nei confronti dell' imprenditore [OSCURATO:PERSONA] come dimostrato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni "seppure parzialmente reticenti" della vittima Rizzo e da talune conversazioni captate.

2.2. Orbene a fronte di tale ricostruzione - che appare congrua e priva di aporie logico giuridiche - il ricorrente lamenta una serie di "errori" in cui sarebbero incorsi i giudici deducendo: - un primo travisamento di due conversazioni telefoniche (progressivo n. 7047 e progressivo n. 862) erroneamente interpretate di giudici di merito i quali, contrariamente a quanto risultante dal chiaro tenore delle stesse, avevano ritenuto che l'imputato era al servizio del [OSCURATO:PERSONA] non considerando la conflittualità esistente fra tali soggetti; - l'omessa valutazione della rilevanza delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali aveva' confermato ll'acredine che caratterizzava i rapporti fra l' imputato ed il [OSCURATO:PERSONA]; - il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che non aveva in alcun moco confermato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta estorsiva; - il travisamento del tenore di ulteriori conversazioni captate nei giorni antecedenti il momento consumativo dell'estorsione in danno del Rizzo che non consentivano di ricavare "in maniera così cristallina come si pretende di sostenere", come affermato dai giudici di merito, né il compimento di qualsiasi ipotesi di reato né la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Osserva la Corte come dall' esame delle censure proposte appare evidente che, a fronte di una serie di dati probatori idonei a comprovare la responsabilità dell'imputato, la difesa ne offre una lettura parcellizzata, per meglio confutare il ragionamento dei giudici di merito e, per altro verso, propone una lettura alternativa di alcuni dati univoci emersi.

Va, innanzitutto, precisato che non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", sicché le deduzioni di parte ricorrente si appalesano prive di pregio alcuno limitandosi la stessa a prospettare una mera lettura alternativa degli accadimenti ovvero a suggerire una diversa "valutazione" dei dati probatori valorizzati dai giudici di merito con doppia pronunzia "conforme".

2.4. In ordine alla contestazione formulata circa la asserita erronea interpretazione di talune dichiarazioni testimoniali va osservato che la stessa non coglie in alcun modo nel segno.

Invero la prova dichiarativa per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta; ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato ad effettuare una indagine complessa.

Dunque, il giudice di legittimità, per poter esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale, dovrebbe avere contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e dell'incidenza causale della stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità.

Tale analisi comparativa, preclusa davanti alla Corte Suprema, non potrebbe neppure essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della pronuncia impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali (non ostensibili al giudice di legittimità). gioverebbe all' odierno ricorrente intendere le summenzionate censure come denunce di travisamento dei fatti o delle prove: il travisamento dei fatti, com'è noto, proprio perché attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e perché richiede una reiterazione dell'esperienza conoscitiva dei giudici di merito mediante accesso diretto e completo a tutti gli atti processuali, non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 27321701).

Quanto alla denuncia di travisamento della prova, è pur vero che questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), si limita a prendere in esame gli elementi di prova indicati in ricorso al fine di verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione.

Nondimeno, nel caso in esame qualsivoglia denuncia di eventuale travisamento della prova risulta pregiudizialmente inibita dal rilievo che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di-doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure fatte valere in via di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701).

A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente (In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 24102301).

Muovendo dai cennati principi, essendosi il ricorrente limitato ad richiamare alcuni stralci delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non appare in alcun modo configurabile alcun vizio motivazionale, dovendosi precisare che l' errore valutativo prospettato non appare tale disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione che, per contro, si appalesa congrua e conforme a diritto e risultando, peraltro, evidente che il ricorrente mira, in ultima analisi, come sopra chiarito ad una alternativa lettura degli accadimenti in questione inammissibile in questa sede.

2.5. In ordine alla valenza delle intercettazioni in questione, per come logicamente interpretate dai giudici di merito, va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass.

SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), sicché appare manifestamente infondata la deduzione dell'imputato secondo cui i giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato talune intercettazioni ovvero del tutto illogicamente valorizzato il contenuto di alcune conversazioni tralasciandone altre idonee ad escludere ogni attività estorsiva da parte dell'imputato, in tal modo sollecitandosi una mera rilettura dei dati probatori.

Occorre, del resto, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità-esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. - si avvale del c.d.

"metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione.

Osserva la Corte che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze.

Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima.

Invero, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi-di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto.

Infatti non si può affatto sostenere, come fa il ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall' art. 416-bis 1 cod. pen., "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose") avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutando il contesto ambientale in cui sono maturate la richiesta di denaro per persone in difficoltà per le feste natalizie, secondo una dinamica tipica delle associazioni mafiose.

Ampio risalto è stato dato, poi, in motivazione allo spessore criminale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto accertato in fatto, era certamente a conoscenza.

Va detto, pervero, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema «la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065).

Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata esplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.Le censure formulate, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi ritenersi del tutto infondate, inquadrabili per lo più in una valutazione di merito precluse in questa sede.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge e dalle parti civili SOS [OSCURATO:PERSONA] e Solidaria S.C.S.

Onlus che liquida in euro 3.919,50 oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 10/07/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 1 Luglio 2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi C) e D) riguardanti due ipotesi di truffa in danno della Co.In.Res. e confermava l' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991 di cui al capo B) rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni sette di reclusione ed euro 2.500,00 di multa; confermava le statuizioni civili in favore delle parti civili Co.In.Res. e Comune di Bagheria e, in accoglimento degli appelli proposti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Antiusura del comprensorio Bagherese e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo-[OSCURATO:PERSONA] ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], liquidava in favore delle stesse la somma di euro 500,00 ciascunq. In particolare, la corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, riteneva accertata, sulla scorta del compendio istruttorio acquisto, la condotta estorsiva contestata posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi della condizioni di cui all' art. 416 bis.1. c.p. ed al fine di agevolare [OSCURATO:PERSONA], realizzata costringendo l' imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di euro 1.000,00 alludendo alla necessità di aiutare "persone in difficoltà". 2. Contro detta pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex artt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di estorsione aggravata contestato. Deduce che la corte di appello si era limitata a richiamare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado senza esaminare le specifiche censure formulate ed era incorsa in una serie di travisamenti degli elementi probatori acquisti, analiticamente richiamati alle pagg. 6 e segg. del ricorso. Evidenzia, ancora, che i giudici territoriali non avevano valutato correttamente ed integralmente le dichiarazioni della persona offesa Rizzo, pervenendo alla conferma della affermazione della responsabilità dell'imputato sulla scorta di una motivazione incongrua e meramente assertiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 e) c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. nella L. n. 203 del 1991 oggi art. 416 bis. 1. c.p. In particolare osserva che la corte territoriale non aveva valutato che appariva impossibile ipotizzare la ricorrenza di detta aggravante dal momento che l'imputato era soggetto incensurato e del tutto estraneo alla dinamiche di "[OSCURATO:PERSONA]" e che il ragionamento dei giudici territoriali era da ritenere viziato avendo gli stessi tratto dalla deposizione del giorno 14 Novembre 2014 della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] una conclusione logicamente incompatibile con il suo tenore letterale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure mosse. 2 t 2. Occorre premettere che,in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Inoltre deve evidenziarsi che il ricorrente sovente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice. deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409). Nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero della conforme valutazione, operata dai giudici di primo e di secondo grado, delle medesime emergenze istruttorie: ed è noto che, in tal caso, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione tanto che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838; Cass. Pen., 2, 13.2.2014 n. 19.619, Bruno). Per altro verso, e sempre con riferimento alle ipotesi di vizio di motivazione con riferimento, in tal caso, alla denunzia di mancata risposta a specifiche censure articolate con l'atto di appello, è pure pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunziato, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica). 2.1. Va, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso avendo la corte di appello evidenziato, con una motivazione adeguata e logica, tutti gli elementi probatori in base ai quali ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell' imputato il quale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente e condannato per il reato di cui all' art. 416 bis c.p.) - cui era legato da un rapporto di vera sudditanza secondo quanto ricostruito dai giudici di merito- aveva partecipato alle richieste estorsive nei confronti dell' imprenditore [OSCURATO:PERSONA] come dimostrato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni "seppure parzialmente reticenti" della vittima Rizzo e da talune conversazioni captate. 2.2. Orbene a fronte di tale ricostruzione - che appare congrua e priva di aporie logico giuridiche - il ricorrente lamenta una serie di "errori" in cui sarebbero incorsi i giudici deducendo: - un primo travisamento di due conversazioni telefoniche (progressivo n. 7047 e progressivo n. 862) erroneamente interpretate di giudici di merito i quali, contrariamente a quanto risultante dal chiaro tenore delle stesse, avevano ritenuto che l'imputato era al servizio del [OSCURATO:PERSONA] non considerando la conflittualità esistente fra tali soggetti; - l'omessa valutazione della rilevanza delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali aveva' confermato ll'acredine che caratterizzava i rapporti fra l' imputato ed il [OSCURATO:PERSONA]; - il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che non aveva in alcun moco confermato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta estorsiva; - il travisamento del tenore di ulteriori conversazioni captate nei giorni antecedenti il momento consumativo dell'estorsione in danno del Rizzo che non consentivano di ricavare "in maniera così cristallina come si pretende di sostenere", come affermato dai giudici di merito, né il compimento di qualsiasi ipotesi di reato né la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Osserva la Corte come dall' esame delle censure proposte appare evidente che, a fronte di una serie di dati probatori idonei a comprovare la responsabilità dell'imputato, la difesa ne offre una lettura parcellizzata, per meglio confutare il ragionamento dei giudici di merito e, per altro verso, propone una lettura alternativa di alcuni dati univoci emersi. Va, innanzitutto, precisato che non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", sicché le deduzioni di parte ricorrente si appalesano prive di pregio alcuno limitandosi la stessa a prospettare una mera lettura alternativa degli accadimenti ovvero a suggerire una diversa "valutazione" dei dati probatori valorizzati dai giudici di merito con doppia pronunzia "conforme". 2.4. In ordine alla contestazione formulata circa la asserita erronea interpretazione di talune dichiarazioni testimoniali va osservato che la stessa non coglie in alcun modo nel segno. Invero la prova dichiarativa per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta; ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato ad effettuare una indagine complessa. Dunque, il giudice di legittimità, per poter esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale, dovrebbe avere contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e dell'incidenza causale della stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Tale analisi comparativa, preclusa davanti alla Corte Suprema, non potrebbe neppure essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della pronuncia impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali (non ostensibili al giudice di legittimità). gioverebbe all' odierno ricorrente intendere le summenzionate censure come denunce di travisamento dei fatti o delle prove: il travisamento dei fatti, com'è noto, proprio perché attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e perché richiede una reiterazione dell'esperienza conoscitiva dei giudici di merito mediante accesso diretto e completo a tutti gli atti processuali, non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 27321701). Quanto alla denuncia di travisamento della prova, è pur vero che questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), si limita a prendere in esame gli elementi di prova indicati in ricorso al fine di verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione. Nondimeno, nel caso in esame qualsivoglia denuncia di eventuale travisamento della prova risulta pregiudizialmente inibita dal rilievo che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di-doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure fatte valere in via di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701). A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente (In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 24102301). Muovendo dai cennati principi, essendosi il ricorrente limitato ad richiamare alcuni stralci delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non appare in alcun modo configurabile alcun vizio motivazionale, dovendosi precisare che l' errore valutativo prospettato non appare tale disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione che, per contro, si appalesa congrua e conforme a diritto e risultando, peraltro, evidente che il ricorrente mira, in ultima analisi, come sopra chiarito ad una alternativa lettura degli accadimenti in questione inammissibile in questa sede. 2.5. In ordine alla valenza delle intercettazioni in questione, per come logicamente interpretate dai giudici di merito, va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass. SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), sicché appare manifestamente infondata la deduzione dell'imputato secondo cui i giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato talune intercettazioni ovvero del tutto illogicamente valorizzato il contenuto di alcune conversazioni tralasciandone altre idonee ad escludere ogni attività estorsiva da parte dell'imputato, in tal modo sollecitandosi una mera rilettura dei dati probatori. Occorre, del resto, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità-esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. - si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Osserva la Corte che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. Invero, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi-di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto. Infatti non si può affatto sostenere, come fa il ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall' art. 416-bis 1 cod. pen., "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose") avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutando il contesto ambientale in cui sono maturate la richiesta di denaro per persone in difficoltà per le feste natalizie, secondo una dinamica tipica delle associazioni mafiose. Ampio risalto è stato dato, poi, in motivazione allo spessore criminale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto accertato in fatto, era certamente a conoscenza. Va detto, pervero, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema «la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065). Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata esplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.Le censure formulate, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi ritenersi del tutto infondate, inquadrabili per lo più in una valutazione di merito precluse in questa sede. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge e dalle parti civili SOS [OSCURATO:PERSONA] e Solidaria S.C.S. Onlus che liquida in euro 3.919,50 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo che liquida in
Sentenza Cassazione n. 46737/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris