CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta avanzata dal Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 15 gennaio 2021 (irrevocabile il 13 marzo 2021) del medesimo Tribunale che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per reati commessi il 10 novembre ed 21 dicembre 2016. 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione, ha ritenuto fondata l'istanza poiché nei confronti del Mazza era intervenuta sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza del 12 luglio 2019 (irrevocabile il 3 settembre 2019), con applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per un altro delitto e che, pertanto, la sospensione condizionale come sopra concessa doveva essere revocata per la commissione di un altro reato nel quinquennio anteriore alla condanna del 15 gennaio 2021. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt.674, 666 e 179, comma primo, cod. proc. pen., poiché il provvedimento impugnato è stato emesso de plano senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio per la trattazione del procedimento. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla affermazione secondo cui i fatti di cui alla seconda condanna sarebbero stati commessi nel quinquennio dalla data della sentenza del 12 luglio 2019. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione deli artt.164, n.4, e 168 cod. pen. ed osserva, in particolare, che il beneficio in oggetto gli è stato revocato dal giudice dell'esecuzione in assenza di cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. Il provvedimento impugnato ha effettivamente violato i parametri di riferimento. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 3. Nella fattispecie in esame, infatti, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio per decidere sulla istanza del Procuratore della Repubblica per la revoca della sospensione condizionale della pena e l'ordinanza, emessa all'esito del procedimento illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui, invece, ne è obbligatoria la presenza. 4.S'impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Monza, in funzione di giudice per l'esecuzione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunal