CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e ill ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito, nel replicare alla requisitoria del P.G., per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, a Corte di appello di Napoli riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata non ha superato le zone di ombra sulla penale responsabilità del ricorrente quanto alla sua partecipazione alla associazione criminale, basata su imitatissime captazioni e su tre episodi di trasporto di danaro per l'acquisto di stupefacente. Sulla verificazione di questi ultimi - a fronte delle censure difensive - non sono stati forniti dati certi di prova. La Corte di appello si è riportata alle argomentazioni del primo giudice. Si richiama a sostegno della fallacia della motivazione dei giudici di merito l'arresto delle Sezioni Unite Modafferi che ha indicato gli indici rivelatori del rapporto associativo. Nella specie, tali elementi difettano in quanto le condotte ascritte al ricorrente sono state limitate nel tempo (un mese nel 2012) e non possono essere utilizzate a dimostrazione della sua partecipazione al sodalizio le 45 transazioni indicate dalla Corte di appello - non essendo provati la provenienza del danaro e i soggetti destinatari (non potendo essere onerata la difesa di fornire tale prova). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Censurabile è anche il diniego delle attenuanti generiche considerati gli elementi a favore, quali l'incensuratezza del ricorrente, il breve lasso temporale, l'esiguo numero di viaggi, l'assenza di ulteriori pendenze a carico, la datazione risalente dei fatti, la regolare attività lavorativa svolta. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione all'art.133 cod. pen. La pena è spropositata e richiedeva uno sforzo argomentativo proporzionale alla sua gravità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illust, -ate. 2. Quanto al primo motivo, il ricorso replica in modo aspecifico e generico le questioni già affrontate in sede di appello. Va preliminarmente rammentano che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Richiamando quanto già evidenziato dal Tribunale (come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha esposto gli elementi indicativi della partecipazione del ricorrente, in termini di stabilità e organica compenetrazione, al programma criminale associativo. Come è pacificamente affermato dalla giurisprudenza in tema di associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale come anche dalla commissione di reati-fine, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (tra tante, Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Rv. 254225). I principi richiamati dal ricorrente in tema di reato associativo si riferiscono i‹) invece al diverso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e come tali noArasponibili nella diversa fattispecie associativa in esame, che presenta caratteristiche notoriamente proprie e differenti da quella mafiosa (cfr. Corte cost. n. 231 del 2011). Nella specie, l'attività rivelativa della compenetrazione del ricorrente nella compagine associativa è stata individuata nei viaggi aerei effettuati a distanza ravvicinata dal ricorrente verso varie destinazioni estere per trasportare danaro per conto degli associati: ragionevolmente i Giudici di merito hanno evidenziato come tale ruolo - che implicava il trasporto di rilevanti somme di danaro - avev natura squisitamente fiduciaria e quindi affidabile soltanto a soggetto stabilnn legato al sodalizio (e non certo ad un free -lance, come sostenuto dalla difesa) e come le modalità di attuazione di tali trasferte rispondessero a modalità non estemporanee ma sistematiche (quindi espressione di un collaudato programma criminale). Quanto alla prova di tali viaggi, le critiche sono generiche, avendo la Corte di appello anche in tal caso esposto puntualmente le evidenze sulla base delle quali sono stati ricostruiti i vari episodi. A conforto della tesi accusatoria, la Corte di appello ha posto inoltre in evidenza le 45 transazioni per complessivi 12.000 euro effettuate dal ricorrente verso plurime destinazioni estere. Tale elemento, già presente nella motivazione di primo grado, era stato criticato nell'appello (cfr. pag. 9) solo perché ritenuto non "significativo" (secondo la difesa, era distonico rispetto al trasporto di rilevanti quantità di danaro occultato in valige). In tale prospettiva, non censurabile è la risposta della Corte di appello che ha posto tale circostanza in modo non manifestamente illogico in correlazione al ruolo rivestito all'interno del sodalizio. Proprio l'assenza di una spiegazione alternativa da parte del ricorrente rendeva la lettura di tale elemento idoneo a corroborare la ipotesi accusatoria. Va rammentato invero in tema di valutazione della prova che l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (per tutte, Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Rv. 277682). 3. I due motivi sul trattamento sanzionatorio sono all'evidenza privi di fondamento. La Corte di appello, in risposta alla richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche, ha indicato gli elementi ostativi, che venivano ad elidere e superare quelli indicati dalla difesa. E' principio più volte affermato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Gli stessi elementi, tratti dall'art. 133 cod. pen., costituivano i oitre il sufficiente ed adeguato substrato giustificativo della dosimetria d Ha pena, attestata dalla Corte di appello in misura di poco superiore al minimo edittale (dieci anni e sei mesi di reclusione). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle