CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni di reclusione e di 600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo, nella parte concernete la esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di detenzione della marijuana, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non possa essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso non solo il non trascurabile quantitativo di sostanza psicotropa rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, per un peso netto pari a 363,4 grammi, e da cui erano ricavabili 1.378 dosi medie singole, ma anche il rinvenimento di una, sia pure rudimentale, strumentazione deputata alla coltivazione di piantine di marijuana all'interno della camera in uso dell'imputato (nella specie, la P.G. operante ha rinvenuto sei vasi contenenti piantine di stupefacente, una lampada alogena, una ventola elettrica e sei pannelli riflettenti); Reputato che il medesimo motivo, nella parte concernente la esclusione delle circostanze attenuanti generiche espone censure manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attese le ragioni suesposte nonché l'assenza di idonei elementi a cui ancorare il giudizio di meritevolezza sotteso all'art. 62-bis cod. pen., anche precisando come la disabilità intellettiva riscontrata non solo non è stata ritenuta idonea a giustificare il riconoscimento del vizio parziale di mente, ma è risultata di esigua e trascurabile portata, a fronte dei plurimi precedenti penali, anche specifici; Osservato che, stante l'inammissibilità delle censure, non è rilevabile l'eventuale improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288268 — 01, e Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.M