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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13238/2026

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e-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 298/2023depositata il 21/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026Salvatore Mulè, titolare di omonima impresa individuale, ha propostoricorso avverso il decreto pronunciato in data 21 ottobre 2023 dallaCorte d’appello di Palermo.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 avverso decreto che aveva dichiaratoinammissibile la domanda di equa riparazione avanzata da SalvatoreMulè in relazione all’eccessiva durata del processo civile instauratodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificatoil 27 febbraio 2014 e definito dalla Corte di cassazione con ordinanzadel 20 febbraio 2023.

In particolare, il ricorrente aveva lamentato ladurata non ragionevole del grado di appello, che aveva avuto inizio il25 maggio 2018 ed era stato definito con sentenza pubblicata il 22settembre 2021.

Il provvedimento impugnato ha affermato che “inquanto condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzola parte odierna ricorrente avrebbe dovuto avanzare - per nonincorrere nella inammissibilità oggi contestata - l’istanza di decisionea seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281 sexies c.p.c.,almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2,comma 2 bis” (ossia, nella specie, entro il 24 dicembre 2019,semestre anteriore allo scadere del termine biennale, decorrente dal25 maggio 2018). (…) Nella specie, se è vero che l’udienza destinatadalla Corte d’appello per la decisione (19 giugno 2020), si collocava adistanza di due anni dall’inizio del giudizio d’appello (25 maggio2018) non si comprende, però, la ragione per la quale la parte,ricevuta notizia del provvedimento (del 2 novembre 2018) di rinvioper la precisazione delle conclusioni, non abbia proposto, entro i seimesi anteriori allo scadere del termine biennale suddetto (il 242 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026maggio 2020), oppure entro i sei mesi anteriori al 19 giugno 2020, ilprescritto rimedio preventivo, al fine di precostituire la condizione diammissibilità del ricorso per irragionevole durata, oltre che diconsentire alla Corte di addivenire alla decisione in tempi celeri; nétale richiesta sollecitatoria è stata formulata – sia pure tardivamente -una volta ricevuta la comunicazione di differimento dell’udienza al 19febbraio 2021”.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art.1-ter della legge n.89 del 2001, ritenendo ildecreto impugnato illegittimo perché tale disposizione non si potevaapplicare nel caso di specie, essendo stata fissata l’udienza per laspedizione della causa entro il termine di ragionevole durata delprocesso ed essendovi stato il differimento della stessa quando giàera scaduto il termine per la proposizione dell’istanza ex art. 281-sexies c.p.c.2. – Il ricorso è infondato.3. - Il primo comma dell’art. 1-ter (Rimedi preventivi) della legge n.89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015, e nellaformulazione qui operante, antecedente alla sostituzione compiuta dald.lgs. n. 149 del 2022, prescrive:“1.

Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimediopreventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione delgiudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cuiagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.3 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggiodal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis delcodice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunquealmeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo2, comma 2-bis.

Nelle cause in cui non si applica il rito sommario dicognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituiscerimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i terminidi cui all'articolo 2, comma 2-bis.

Nelle cause in cui il tribunalegiudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritieneche la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a normadell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causaal collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delleconclusioni e per la discussione orale” (…).La legge n. 208 del 2015 ha altresì sostituito il primo comma dell’art.2 (Diritto all’equa riparazione) della legge n. 89 del 2001, stabilendo:“1.

È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dalsoggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevoledurata del processo di cui all’articolo 1-ter”.4. - È noto che la Corte europea dei diritti dell’uomo affermacostantemente che, ai fini della «effettività» (articolo 13 dellaConvenzione) dei ricorsi relativi a cause concernenti l’eccessivadurata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti siaindiscutibilmente la prevenzione.

L’articolo 6 § 1 impone, invero, agliStati contraenti l’obbligo di organizzare i loro sistemi giudiziari inmodo da permettere ai rispettivi tribunali di poter soddisfare ciascunodei suoi requisiti, compreso l’obbligo di esaminare le cause entro untermine ragionevole.

Se il sistema giudiziario è carente a tale4 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026riguardo, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine diimpedire che la loro durata diventi eccessiva è la soluzione piùefficace.

Tale ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto a unricorso che concede soltanto il risarcimento, in quanto impedisceanche la constatazione di successive violazioni in relazione almedesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione aposteriori, come fa un ricorso risarcitorio.

Il rimedio preventivo,tuttavia, è “effettivo” nella misura in cui accelera la decisione daparte del tribunale interessato.

Allo stesso tempo, un ricorsofinalizzato ad accelerare il procedimento non può essere adeguato alfine di riparare una situazione in cui la durata del procedimento è giàstata chiaramente eccessiva.

In tali situazioni, differenti tipi di ricorsopossono appropriatamente porre rimedio alla violazione, compreso unricorso risarcitorio, essendo consentita agli Stati la scelta dicombinare due tipi di ricorso, uno finalizzato ad accelerare ilprocedimento e l’altro a offrire un risarcimento (tra le molte, Corteeuropea dei diritti dell’uomo, Olivieri e altri c.

Italia, n. 17708/12 ealtri 3, 25 febbraio 2016; Verrascina ed altri contro Italia, n.15566/13, 28 aprile 2022).5. - La Corte costituzionale, a sua volta, con le sentenze n. 142 e n.107 del 2023, n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 34 e n. 169 del2019 e n. 88 del 2018, ha affrontato questioni inerenti al sistema deirimedi preventivi introdotti nella legge n. 89 del 2001 dall’art. 1,comma 777, della legge n. 208 del 2015, il cui mancato esperimento,come visto, rende inammissibile la domanda di equa riparazione.5.1.

La giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente sempreaffermato che il ricorso ai rimedi preventivi è «effettivo» nella misurain cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente.

Lesentenze hanno così ritenuto illegittimi i rimedi preventivi carenti di5 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026«concreta efficacia acceleratoria», quali quelli che svolgono un effettopuramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo edi mera «prenotazione della decisione», risolvendosi in adempimentiformali, rispetto alla cui inosservanza la sanzione di inammissibilitàdella domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivodel contenimento della durata del processo né con quello indennitarioper il caso di sua eccessiva durata.

Diversamente, sono legittimi queirimedi preventivi, elevati a condizione di ammissibilità della domandadi equo indennizzo, consistenti non già in adempimenti puramenteformali, quanto nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelliprocedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo,prima che il termine di durata massima sia maturato».5.2.

Ai fini della questione oggetto del ricorso in esame, assumeparticolare rilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del2020, giacché specificamente inerente ai rimedi preventivi introdottiper i processi civili dalla legge n. 208 del 2015.

Questa sentenzaprese in esame proprio l’istanza di decisione a seguito di trattazioneorale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., evidenziando l’effettività delmutamento dello schema decisorio e il “comportamento collaborativocon il giudicante” che rivela la parte, la quale manifesti la propriadisponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempopotenzialmente utile ad evitare il superamento del termine diragionevole durata del processo stesso.

Secondo la Cortecostituzionale, l’adesione prestata al modello decisionale dellasentenza semplificata consente, infatti, “di decidere la causa all’esitodella discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia,evitando così la concessione dei termini per lo scambio dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente neitermini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delle6 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026conclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi”.

Lasentenza n. 121 del 2020, peraltro, considerava che l’effettività ditale mutamento dello schema decisorio non dipende direttamentedalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità omeno di aderirvi, nel caso concreto, che rientra nell’ambito delladiscrezionalità del giudice del merito.6. – Tali principi sono stati poi sviluppati da questa Corte nellesentenze n. 21874 e n. 16801 del 2023 e nell’ordinanza n. 16741 del2022.7. – Ne consegue che la decisione della Corte d’appello di Palermo èconforme a diritto.Ai fini della legge n. 89 del 2001, nel processo civile presupposto,avendo il grado di appello avuto inizio il 25 maggio 2018, costituivarimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, proporreistanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima chefosse trascorso il termine di due anni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, ovvero entro il 25 novembre 2019.Non ha alcun rilievo, nel senso di esonerare l’interessato daltempestivo esperimento del rimedio preventivo all’irragionevoledurata del processo di cui all’articolo 1-ter, la circostanza che lostesso avesse fatto affidamento sull’iniziale sollecita fissazione per il19 giugno 2020 dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, solosuccessivamente differita al 19 febbraio 2021 con provvedimento del26 maggio 2020.

Lo scopo legittimo dei rimedi preventivi, costituenticondizioni di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, èappunto quello di scongiurare per tempo malaugurati, sebbeneimprevedibili, slittamenti della decisione della causa, proponendo al7 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudice un modello procedimentale alternativo prima che il termine didurata massima sia maturato o di ormai imminente scadenza.8. - Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenzale spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato indispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 298/2023depositata il 21/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026Salvatore Mulè, titolare di omonima impresa individuale, ha propostoricorso avverso il decreto pronunciato in data 21 ottobre 2023 dallaCorte d’appello di Palermo.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 avverso decreto che aveva dichiaratoinammissibile la domanda di equa riparazione avanzata da SalvatoreMulè in relazione all’eccessiva durata del processo civile instauratodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificatoil 27 febbraio 2014 e definito dalla Corte di cassazione con ordinanzadel 20 febbraio 2023. In particolare, il ricorrente aveva lamentato ladurata non ragionevole del grado di appello, che aveva avuto inizio il25 maggio 2018 ed era stato definito con sentenza pubblicata il 22settembre 2021. Il provvedimento impugnato ha affermato che “inquanto condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzola parte odierna ricorrente avrebbe dovuto avanzare - per nonincorrere nella inammissibilità oggi contestata - l’istanza di decisionea seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281 sexies c.p.c.,almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2,comma 2 bis” (ossia, nella specie, entro il 24 dicembre 2019,semestre anteriore allo scadere del termine biennale, decorrente dal25 maggio 2018). (…) Nella specie, se è vero che l’udienza destinatadalla Corte d’appello per la decisione (19 giugno 2020), si collocava adistanza di due anni dall’inizio del giudizio d’appello (25 maggio2018) non si comprende, però, la ragione per la quale la parte,ricevuta notizia del provvedimento (del 2 novembre 2018) di rinvioper la precisazione delle conclusioni, non abbia proposto, entro i seimesi anteriori allo scadere del termine biennale suddetto (il 242 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026maggio 2020), oppure entro i sei mesi anteriori al 19 giugno 2020, ilprescritto rimedio preventivo, al fine di precostituire la condizione diammissibilità del ricorso per irragionevole durata, oltre che diconsentire alla Corte di addivenire alla decisione in tempi celeri; nétale richiesta sollecitatoria è stata formulata – sia pure tardivamente -una volta ricevuta la comunicazione di differimento dell’udienza al 19febbraio 2021”.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art.1-ter della legge n.89 del 2001, ritenendo ildecreto impugnato illegittimo perché tale disposizione non si potevaapplicare nel caso di specie, essendo stata fissata l’udienza per laspedizione della causa entro il termine di ragionevole durata delprocesso ed essendovi stato il differimento della stessa quando giàera scaduto il termine per la proposizione dell’istanza ex art. 281-sexies c.p.c.2. – Il ricorso è infondato.3. - Il primo comma dell’art. 1-ter (Rimedi preventivi) della legge n.89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015, e nellaformulazione qui operante, antecedente alla sostituzione compiuta dald.lgs. n. 149 del 2022, prescrive:“1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimediopreventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione delgiudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cuiagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.3 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggiodal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis delcodice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunquealmeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario dicognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituiscerimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i terminidi cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunalegiudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritieneche la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a normadell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causaal collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delleconclusioni e per la discussione orale” (…).La legge n. 208 del 2015 ha altresì sostituito il primo comma dell’art.2 (Diritto all’equa riparazione) della legge n. 89 del 2001, stabilendo:“1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dalsoggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevoledurata del processo di cui all’articolo 1-ter”.4. - È noto che la Corte europea dei diritti dell’uomo affermacostantemente che, ai fini della «effettività» (articolo 13 dellaConvenzione) dei ricorsi relativi a cause concernenti l’eccessivadurata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti siaindiscutibilmente la prevenzione. L’articolo 6 § 1 impone, invero, agliStati contraenti l’obbligo di organizzare i loro sistemi giudiziari inmodo da permettere ai rispettivi tribunali di poter soddisfare ciascunodei suoi requisiti, compreso l’obbligo di esaminare le cause entro untermine ragionevole. Se il sistema giudiziario è carente a tale4 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026riguardo, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine diimpedire che la loro durata diventi eccessiva è la soluzione piùefficace. Tale ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto a unricorso che concede soltanto il risarcimento, in quanto impedisceanche la constatazione di successive violazioni in relazione almedesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione aposteriori, come fa un ricorso risarcitorio. Il rimedio preventivo,tuttavia, è “effettivo” nella misura in cui accelera la decisione daparte del tribunale interessato. Allo stesso tempo, un ricorsofinalizzato ad accelerare il procedimento non può essere adeguato alfine di riparare una situazione in cui la durata del procedimento è giàstata chiaramente eccessiva. In tali situazioni, differenti tipi di ricorsopossono appropriatamente porre rimedio alla violazione, compreso unricorso risarcitorio, essendo consentita agli Stati la scelta dicombinare due tipi di ricorso, uno finalizzato ad accelerare ilprocedimento e l’altro a offrire un risarcimento (tra le molte, Corteeuropea dei diritti dell’uomo, Olivieri e altri c. Italia, n. 17708/12 ealtri 3, 25 febbraio 2016; Verrascina ed altri contro Italia, n.15566/13, 28 aprile 2022).5. - La Corte costituzionale, a sua volta, con le sentenze n. 142 e n.107 del 2023, n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 34 e n. 169 del2019 e n. 88 del 2018, ha affrontato questioni inerenti al sistema deirimedi preventivi introdotti nella legge n. 89 del 2001 dall’art. 1,comma 777, della legge n. 208 del 2015, il cui mancato esperimento,come visto, rende inammissibile la domanda di equa riparazione.5.1. La giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente sempreaffermato che il ricorso ai rimedi preventivi è «effettivo» nella misurain cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente. Lesentenze hanno così ritenuto illegittimi i rimedi preventivi carenti di5 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026«concreta efficacia acceleratoria», quali quelli che svolgono un effettopuramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo edi mera «prenotazione della decisione», risolvendosi in adempimentiformali, rispetto alla cui inosservanza la sanzione di inammissibilitàdella domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivodel contenimento della durata del processo né con quello indennitarioper il caso di sua eccessiva durata. Diversamente, sono legittimi queirimedi preventivi, elevati a condizione di ammissibilità della domandadi equo indennizzo, consistenti non già in adempimenti puramenteformali, quanto nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelliprocedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo,prima che il termine di durata massima sia maturato».5.2. Ai fini della questione oggetto del ricorso in esame, assumeparticolare rilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del2020, giacché specificamente inerente ai rimedi preventivi introdottiper i processi civili dalla legge n. 208 del 2015. Questa sentenzaprese in esame proprio l’istanza di decisione a seguito di trattazioneorale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., evidenziando l’effettività delmutamento dello schema decisorio e il “comportamento collaborativocon il giudicante” che rivela la parte, la quale manifesti la propriadisponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempopotenzialmente utile ad evitare il superamento del termine diragionevole durata del processo stesso. Secondo la Cortecostituzionale, l’adesione prestata al modello decisionale dellasentenza semplificata consente, infatti, “di decidere la causa all’esitodella discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia,evitando così la concessione dei termini per lo scambio dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente neitermini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delle6 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026conclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi”. Lasentenza n. 121 del 2020, peraltro, considerava che l’effettività ditale mutamento dello schema decisorio non dipende direttamentedalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità omeno di aderirvi, nel caso concreto, che rientra nell’ambito delladiscrezionalità del giudice del merito.6. – Tali principi sono stati poi sviluppati da questa Corte nellesentenze n. 21874 e n. 16801 del 2023 e nell’ordinanza n. 16741 del2022.7. – Ne consegue che la decisione della Corte d’appello di Palermo èconforme a diritto.Ai fini della legge n. 89 del 2001, nel processo civile presupposto,avendo il grado di appello avuto inizio il 25 maggio 2018, costituivarimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, proporreistanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima chefosse trascorso il termine di due anni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, ovvero entro il 25 novembre 2019.Non ha alcun rilievo, nel senso di esonerare l’interessato daltempestivo esperimento del rimedio preventivo all’irragionevoledurata del processo di cui all’articolo 1-ter, la circostanza che lostesso avesse fatto affidamento sull’iniziale sollecita fissazione per il19 giugno 2020 dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, solosuccessivamente differita al 19 febbraio 2021 con provvedimento del26 maggio 2020. Lo scopo legittimo dei rimedi preventivi, costituenticondizioni di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, èappunto quello di scongiurare per tempo malaugurati, sebbeneimprevedibili, slittamenti della decisione della causa, proponendo al7 di 8Numero registro generale 9695/2024Numero sezionale 2711/2025Numero di raccolta generale 13238/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudice un modello procedimentale alternativo prima che il termine didurata massima sia maturato o di ormai imminente scadenza.8. - Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenzale spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato indispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI8 di 8
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