CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (SENEGAL) avverso la sentenza del 12/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/11/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 14/12/2020 del Tribunale di Agrigento, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.. Deduce: 1.1. "Art. 606, comma 1, lett. b) ed E) c.p.p. in relazione agli artt. 62 n. 4 c.p. 133, 474, 648 c.p. - Erroneità del mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune e della riduzione discrezionale della pena, dipendente dall'omessa presa in considerazione e valutazione, dalla contestazione mossa nel punto 4.3. dell'atto di appello- Mancanza di motivazione". Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che «la Corte di merito non ha motivato il motivo di appello della difesa dell'imputato per il riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. del danno patrimoniale di speciale tenuità, indicato nel motivo n. 4.3. (pag. 10-11) dell'atto di appello» [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il motivo di appello che si denuncia come non valutato, in realtà, deve considerarsi implicitamente disatteso là dove la Corte di appello, nel dare risposta al motivo relativo al tratknento sanzionatorio, dopo avere sottolineato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., ha ritenuto la congruità della pena rapportandola al numero di borse detenute e ricettate ricettazione, così dimostrando di avere tenuto conto del valore economico dei beni e del conseguente danno patrimoniale provocato dal reato in seno all'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen.. Da ciò discende l'implicita esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., dovendosi ricordare che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata della ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., comma 2. Il medesimo elemento non può infatti essere tenuto due volte in favorevole considerazione indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato e l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (in questo senso, Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49071 del 04/12/2012 Mocci, Rv. 253906 - 01). Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce