CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 07/10/2021 della corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021, la corte di appello di Firenze, decidendo nel giudizio di rinvio, disposto da questa Suprema Corte con sentenza del 3 luglio 2018 della IV sezione penale, confermava la sentenza del tribunale di Pisa del primo ottobre 2014, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione al delitto ex art. 589 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. Si contesta che la corte di appello, escludendo l'attenuante in parola, si sarebbe fermata al rilievo, ritenuto preclusivo, per cui l'iniziativa risarcitoria intervenuta era da riferirsi all'ente assicuratore, piuttosto che all'imputato; laddove, invece, la corte di appello avrebbe dovuto verificare se il ricorrente fosse a conoscenza di tale iniziativa e avesse mostrato la volontà di farla propria. Sarebbe anche mancata ogni verifica sulle ragioni di quantificazione del danno, nei termini di cui alla quietanza in atti, avendo riguardo alla condizioni psichiche e relazionali in cui i danneggiati si trovarono, in ragione dell'evento luttuoso patito, e quindi sulla relativa congruità. La corte infatti si sarebbe solo limitata a sostenere che gli importi corrisposti non sarebbero stati conformi ai parametri previsti nelle tabelle del tribunale di Milano. Rispetto alle quali apparirebbe, del resto, superiore, almeno la somma risarcita in favore della sorella della vittima. Inoltre, si rappresenta che l'atto valutato dai giudici non sarebbe una mera proposta di definizione, bensì una transazione debitamente quietanzata, recando esso la firma dei danneggiati e anche, per autentica, del loro difensore. Si aggiunge che la circostanza per cui i danneggiati avrebbero effettivamente ottenuto un risarcimento sarebbe stata già accertata, con precedente sentenza della Suprema Corte, con obbligo del giudice di rinvio di procedere solo alla verifica di congruità. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 125, 130, 546 e 547 cod. proc. pen. Si rappresenta la sussistenza di un errore materiale nel dispositivo, laddove riporta una condanna ad un anno e 10 mesi di reclusione mentre in motivazione si farebbe riferimento alla pena finale di un anno e sei mesi. Nonostante l'intervenuta richiesta, in sede di giudizio di rinvio, di procedere alla correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, la corte di secondo grado nulla avrebbe disposto al riguardo. Con richiesta, quindi, di intervento, nel senso prima indicato, da parte di questa Corte, ex art. 619 cod. proc. pen. 2 t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente, e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti, che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso. (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018 Rv. 273021 - 01). 1.1.A fronte della sentenza di questa Suprema Corte, di annullamento con rinvio, con cui si disponeva che la corte di appello verificasse la configurabilità della attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., con riferimento all'atto transattivo prodotto in sede di appello e allegato al ricorso per cassazione proposto, i giudici di merito, in linea con il principio richiamato, hanno innanzitutto evidenziato l'assenza di elementi dimostrativi della volontà dell'atto da parte dell'imputato. Rispetto a tale rilievo, la censura mossa appare generica, laddove invoca un dovere di verifica di tale volontarietà senza, piuttosto, indicare, a fronte del rilievo formulato dalla corte, le circostanze dimostrative di tale profilo volontaristico. Immune da vizi è anche la considerazione circa l'assenza di prova della effettiva acquisizione delle somme concordate, senza che possa sostenersi che tale profilo fosse stato già accertato con la sentenza di annullamento con rinvio, atteso che con la stessa si dava atto solo dell'atto transattivo, con indicazione anche dell'Iban su cui versare il denaro in favore dei beneficiari. Con conseguente implicita esclusione di ogni accertamento irrevocabile sull'avvenuto ottenimento del risarcimento. Generico è il rilievo anche circa le peculiari condizioni psicologiche e relazionali che avrebbero giustificato il discostamento, dalle tabelle del tribunale di Milano, del danno da risarcire in favore di taluni dei soggetti a ciò legittimati. Ciò in quanto, a fronte dell'illustrato notevole discostamento inerente le posizioni di stretti congiunti, il ricorrente ancora una volta si è limitato ad una generica invocazione di possibili astratte situazioni soggettive.Va aggiunto infine, che quand'anche si volesse ritenere che in realtà sarebbe stato ormai acclarata, con la sentenza di annullamento con rinvio, l'effettività del versamento del danno da risarcire, la validità e il fondamento delle altre due ragioni giustificative della decisione contestata, rimaste insuperate, porterebbe comunque a delineare l'inammissibilità del motivo proposto. 2. L'inammissibilità del suesposto motivo impedisce ogni decisione sulla richiesta di cui al secondo motivo, atteso il disposto di cui all'art. 130 comma 1 ultima parte cod. proc. pen., secondo cui, se il provvedimento in ordine al quale si rappresenta un intervenuto errore materiale, è impugnato, solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile "la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione". 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in