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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 10932/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15000-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 -[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli la liquidazione Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio d’appello in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria; -il consigliere magistrato designato ex art. 3 l.n.89/2001 con decreto monocratico del 17.11.2020 ha condannato il Ministero al pagamento di euro 2.400,00 oltre interessi legali e spese; -avverso il suddetto decreto la Ceglie ha proposto opposizione ex art. 5-ter l.n.89/2001, articolata in quattro motivi, riguardanti l’importo annuo riconosciuto in euro 400,00 per il periodo irragionevole determinato in sei anni, invece che in euro 750,00 per anno come liquidato in relazione al giudizio presupposto di primo grado, nonché l’omessa pronuncia sulla richiesta di incremento percentuale per gli anni di durata; -la Ceglie ha, poi, contestato la liquidazione delle spese operata dal giudice monocratico con specifico riguardo agli esborsi della fase monitoria nonché l’omesso esame della domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 4 d.m. 55/2014 (introdotto con d.m. 8 marzo 2018, n.37); -la Corte d’appello in composizione collegiale ha accolto l’opposizione riconoscendo come dovuto l’importo annuale di euro 750,00, come già disposto in relazione all’irragionevole durata del giudizio presupposto di primo grado, per un totale di euro 4.500,00 (euro 750,00 x 6 anni) oltre interessi; -la corte ha poi ritenuto che tale misura, prossima al massimo rispetto al range ricompreso fra euro 400,00 ed euro 800,00, sia equa e congrua rispetto al richiesto, ma comunque facoltativo, incremento percentuale per gli anni di eccedenza ulteriori rispetto al terzo; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 -la corte territoriale ha altresì accolto l’opposizione in relazione alla Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 quantificazione degli esborsi della fase monitoria così come l’aumento del 30% per l’esistenza dei plurimi richiami ipertestuali contenuti nel ricorso per equa riparazione; -la corte distrettuale ha così ritenuto che in ragione dell’accoglimento parziale dell’opposizione, e del carattere non impugnatorio della fase di opposizione a contraddittorio pieno rispetto alla fase svolta avanti al consigliere delegato inaudita altera parte, la liquidazione complessiva delle spese di lite del giudizio, caratterizzato dalla prima fase monitoria avanti al consigliere designato e dalla seconda di opposizione nel pieno contraddittorio delle parti avanti al collegio - in analogia al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - dovesse essere unica, nella quale intendersi assorbita e ricompresa quella inerente l’attività svolta nella fase monitoria; -la corte d’appello ha quindi proceduto alla liquidazione del compenso ai sensi del d.m. 55/2014 come integrato dal d.m. 37/2018, con riconoscimento della distrazione a favore di entrambi gli avvocati che avevano autonomamente assistito la Ceglie nelle due fasi; -la cassazione del decreto collegiale del 15.3.2021 è chiesta dalla Ceglie con ricorso notificato il 7/6/2021 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per mancanza di motivazione ovvero motivazione caratterizzata da affermazioni inconciliabili ovvero incomprensibile e perplessa in relazione alla liquidazione dei compensi per il procedimento monitorio, avendo la Corte di merito proceduto alla liquidazione analitici solo per il procedimento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 opposizione, così come alla non specificata riduzione rispetto ai Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 valori minimi liquidati per le fasi di studio, introduttive e decisoria sia riguardo alla specifica riduzione del 70% rispetto ai valori minimi della fase di trattazione; - la censura è infondata; - questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc.civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone; -in particolare, la corte territoriale ha motivato l’unica liquidazione complessiva per il procedimento proposto avanti a sé con il richiamo al consolidato orientamento secondo cui l’opposizione ex art. 5 ter l.n.89/2001 non integra un giudizio di impugnazione del decreto monocratico (cfr. Cass. 4142/2017; id.19348/2015), ma un unico procedimento, analogamente al procedimento di ingiunzione ex art.633 e ss. cod. proc. civ., caratterizzato dapprima dalla fase monitoria inaudita altera parte e poi dal giudizio di opposizione a contraddittorio pieno; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 -la corte territoriale ha altresì spiegato la ragione dell’adozione dei Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 parametri minimi e cioè la non particolare complessità della prestazione professionale resa; -la riduzione nella misura del 70% per la fase istruttoria appare giustificata oltre che dalla previsione dell’art. 4 d.m.55/2014( che autorizza il giudice a procedere in tale senso) dall’oggettiva circostanza della sola udienza di discussione avanti al collegio, sicché non è dato comprendere l’oggetto della censura sul punto e non rilevante appare il richiamo alla giurisprudenza sull’obbligo di motivazione della riduzione delle voci da parte del giudice in sede di liquidazione dei compensi dell’avvocato; - con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., 24, comma 1, legge n. 794/1942, art. 13, comma 6, legge n. 247/2012, art. 2 , comma 1, art. 4 d.m. 55/2014 tabelle 8 e 12 d.m. 55/2014 per avere la corte d’appello liquidato compensi per entrambi i procedimenti monitorio e di opposizione, vuoi per il solo giudizio di opposizione di gran lunga inferiore a quello risultante dai valori medi da applicare anche al fine di garantire il decoro della professione forense; -tale riduzione sarebbe ad avviso della ricorrente illegittima per difetto di motivazione; -la censura è fondata; -posto che ai fini della liquidazione delle spese processuali il procedimento camerale per la equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla

I. n. 89/2001 va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, per la liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (ex multis Cassazione civile sez.

II 27/06/2018, n.16996 ; Cass. Sez. 5 di 7 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 2, 10/04/2018, n. 8818 del 2018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n.

Numero sezionale 84/2022Numero di raccolta generale 10932/2022 4689); Data pubblicazione 05/04/2022 - la corte d’appello nel passaggio motivazionale riguardante detta liquidazione ha fatto solo un generico riferimento alle tabelle vigenti e ha liquidato l’importo di euro 542,55 al netto dell’aumento del 30% ai sensi del d.m. 37/2018; -ebbene, considerato che in ragione del valore della causa (euro 4500,00) lo scaglione di riferimento è quello ricompreso fra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, ed avuto riguardo ai valori previsti per ciascuna fase dalla tabella 12, l’importo complessivo calcolato in euro 542,55, pur tenendo conto della dimidiazione consentita dall’art. 4 d.m. 55/2014, risulta inferiore ai “minimi” con riguardo alle quattro fasi riconosciute come da tabella e cioè le prime tre, studio, introduttiva e decisoria ridotte del 50% e quella dell’istruttoria (indicata in tabella come istruttoria e/o trattazione) ridotta del 70%; -in particolare, in relazione alla fase collegiale di opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, alla stregua dello scaglione di riferimento (euro 1.100,01 - euro 5.200,00), i "minimi" determinati ai sensi dell’art. 4 d.m. 55/2014 – cioè riduzione delle fasi di studio, introduttiva e decisione fino al 50% e per la fase istruttoria fino al 70% - e specificati come da costante parametro individuato da questa Corte ammontano ad euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase istruttoria, euro 405,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 1198,50, escluso l’incremento del 30% ex d.m. 37/2018; -se ne deduce perciò che l’importo riconosciuto di euro 542,55 è inferiore ai minimi previsti dalla tariffa in funzione delle fasi riconoscibili con accoglimento del ricorso relativamente alla censura esaminata; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione degli art. 83 e 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello violato il principio di corrispondenza fra il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 chiesto ed il pronunciato in relazione alla distrazione delle spese di Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 lite, attribuite in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene la distrazione fosse stata richiesta per le spese del procedimento monitorio a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per il procedimento di opposizione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -la censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso, che comporta la cassazione del provvedimento impugnato nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. ; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15000-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 -[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli la liquidazione Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio d’appello in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria; -il consigliere magistrato designato ex art. 3 l.n.89/2001 con decreto monocratico del 17.11.2020 ha condannato il Ministero al pagamento di euro 2.400,00 oltre interessi legali e spese; -avverso il suddetto decreto la Ceglie ha proposto opposizione ex art. 5-ter l.n.89/2001, articolata in quattro motivi, riguardanti l’importo annuo riconosciuto in euro 400,00 per il periodo irragionevole determinato in sei anni, invece che in euro 750,00 per anno come liquidato in relazione al giudizio presupposto di primo grado, nonché l’omessa pronuncia sulla richiesta di incremento percentuale per gli anni di durata; -la Ceglie ha, poi, contestato la liquidazione delle spese operata dal giudice monocratico con specifico riguardo agli esborsi della fase monitoria nonché l’omesso esame della domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 4 d.m. 55/2014 (introdotto con d.m. 8 marzo 2018, n.37); -la Corte d’appello in composizione collegiale ha accolto l’opposizione riconoscendo come dovuto l’importo annuale di euro 750,00, come già disposto in relazione all’irragionevole durata del giudizio presupposto di primo grado, per un totale di euro 4.500,00 (euro 750,00 x 6 anni) oltre interessi; -la corte ha poi ritenuto che tale misura, prossima al massimo rispetto al range ricompreso fra euro 400,00 ed euro 800,00, sia equa e congrua rispetto al richiesto, ma comunque facoltativo, incremento percentuale per gli anni di eccedenza ulteriori rispetto al terzo; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 -la corte territoriale ha altresì accolto l’opposizione in relazione alla Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 quantificazione degli esborsi della fase monitoria così come l’aumento del 30% per l’esistenza dei plurimi richiami ipertestuali contenuti nel ricorso per equa riparazione; -la corte distrettuale ha così ritenuto che in ragione dell’accoglimento parziale dell’opposizione, e del carattere non impugnatorio della fase di opposizione a contraddittorio pieno rispetto alla fase svolta avanti al consigliere delegato inaudita altera parte, la liquidazione complessiva delle spese di lite del giudizio, caratterizzato dalla prima fase monitoria avanti al consigliere designato e dalla seconda di opposizione nel pieno contraddittorio delle parti avanti al collegio - in analogia al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - dovesse essere unica, nella quale intendersi assorbita e ricompresa quella inerente l’attività svolta nella fase monitoria; -la corte d’appello ha quindi proceduto alla liquidazione del compenso ai sensi del d.m. 55/2014 come integrato dal d.m. 37/2018, con riconoscimento della distrazione a favore di entrambi gli avvocati che avevano autonomamente assistito la Ceglie nelle due fasi; -la cassazione del decreto collegiale del 15.3.2021 è chiesta dalla Ceglie con ricorso notificato il 7/6/2021 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per mancanza di motivazione ovvero motivazione caratterizzata da affermazioni inconciliabili ovvero incomprensibile e perplessa in relazione alla liquidazione dei compensi per il procedimento monitorio, avendo la Corte di merito proceduto alla liquidazione analitici solo per il procedimento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 opposizione, così come alla non specificata riduzione rispetto ai Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 valori minimi liquidati per le fasi di studio, introduttive e decisoria sia riguardo alla specifica riduzione del 70% rispetto ai valori minimi della fase di trattazione; - la censura è infondata; - questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc.civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone; -in particolare, la corte territoriale ha motivato l’unica liquidazione complessiva per il procedimento proposto avanti a sé con il richiamo al consolidato orientamento secondo cui l’opposizione ex art. 5 ter l.n.89/2001 non integra un giudizio di impugnazione del decreto monocratico (cfr. Cass. 4142/2017; id.19348/2015), ma un unico procedimento, analogamente al procedimento di ingiunzione ex art.633 e ss. cod. proc. civ., caratterizzato dapprima dalla fase monitoria inaudita altera parte e poi dal giudizio di opposizione a contraddittorio pieno; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 -la corte territoriale ha altresì spiegato la ragione dell’adozione dei Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 parametri minimi e cioè la non particolare complessità della prestazione professionale resa; -la riduzione nella misura del 70% per la fase istruttoria appare giustificata oltre che dalla previsione dell’art. 4 d.m.55/2014( che autorizza il giudice a procedere in tale senso) dall’oggettiva circostanza della sola udienza di discussione avanti al collegio, sicché non è dato comprendere l’oggetto della censura sul punto e non rilevante appare il richiamo alla giurisprudenza sull’obbligo di motivazione della riduzione delle voci da parte del giudice in sede di liquidazione dei compensi dell’avvocato; - con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., 24, comma 1, legge n. 794/1942, art. 13, comma 6, legge n. 247/2012, art. 2 , comma 1, art. 4 d.m. 55/2014 tabelle 8 e 12 d.m. 55/2014 per avere la corte d’appello liquidato compensi per entrambi i procedimenti monitorio e di opposizione, vuoi per il solo giudizio di opposizione di gran lunga inferiore a quello risultante dai valori medi da applicare anche al fine di garantire il decoro della professione forense; -tale riduzione sarebbe ad avviso della ricorrente illegittima per difetto di motivazione; -la censura è fondata; -posto che ai fini della liquidazione delle spese processuali il procedimento camerale per la equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla I. n. 89/2001 va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, per la liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (ex multis Cassazione civile sez. II 27/06/2018, n.16996 ; Cass. Sez. 5 di 7 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 2, 10/04/2018, n. 8818 del 2018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. Numero sezionale 84/2022Numero di raccolta generale 10932/2022 4689); Data pubblicazione 05/04/2022 - la corte d’appello nel passaggio motivazionale riguardante detta liquidazione ha fatto solo un generico riferimento alle tabelle vigenti e ha liquidato l’importo di euro 542,55 al netto dell’aumento del 30% ai sensi del d.m. 37/2018; -ebbene, considerato che in ragione del valore della causa (euro 4500,00) lo scaglione di riferimento è quello ricompreso fra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, ed avuto riguardo ai valori previsti per ciascuna fase dalla tabella 12, l’importo complessivo calcolato in euro 542,55, pur tenendo conto della dimidiazione consentita dall’art. 4 d.m. 55/2014, risulta inferiore ai “minimi” con riguardo alle quattro fasi riconosciute come da tabella e cioè le prime tre, studio, introduttiva e decisoria ridotte del 50% e quella dell’istruttoria (indicata in tabella come istruttoria e/o trattazione) ridotta del 70%; -in particolare, in relazione alla fase collegiale di opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, alla stregua dello scaglione di riferimento (euro 1.100,01 - euro 5.200,00), i "minimi" determinati ai sensi dell’art. 4 d.m. 55/2014 – cioè riduzione delle fasi di studio, introduttiva e decisione fino al 50% e per la fase istruttoria fino al 70% - e specificati come da costante parametro individuato da questa Corte ammontano ad euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase istruttoria, euro 405,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 1198,50, escluso l’incremento del 30% ex d.m. 37/2018; -se ne deduce perciò che l’importo riconosciuto di euro 542,55 è inferiore ai minimi previsti dalla tariffa in funzione delle fasi riconoscibili con accoglimento del ricorso relativamente alla censura esaminata; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione degli art. 83 e 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello violato il principio di corrispondenza fra il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15000/2021 Numero sezionale 84/2022 chiesto ed il pronunciato in relazione alla distrazione delle spese di Numero di raccolta generale 10932/2022Data pubblicazione 05/04/2022 lite, attribuite in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene la distrazione fosse stata richiesta per le spese del procedimento monitorio a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per il procedimento di opposizione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -la censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso, che comporta la cassazione del provvedimento impugnato nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. ; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9
Decreto Cassazione n. 10932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris