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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16509/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Paola ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Paola in data 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2018.

A ragione 'della decisione osserva che il condannato nel termine previsto non aveva svolto il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Scalea cui era stato subordinato il godimento del beneficio.

Tale termine, non essendo stato determinato dal giudice della cognizione, coincide con quello in cui rimane sospesa la pena ai sensi dell'art. 163, primo comma, cod. pen., pari, nel caso di specie in cui la condanna ha avuto ad oggetto una contravvenzione, a due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta che l'ordinanza impugnata, pur dando atto della mancata indicazione del termine per l'adempimento della prestazione cui era subordinato il beneficio della pena sospesa, non aveva attribuito rilievo alla circostanza che il condannato, non appena era venuto a conoscenza della nota con cui il Comune di Scalea aveva prontamente comunicato l'impossibilità di svolgimento dei lavori e comunque, prima dell'udienza fissata per decidere l'incidente di esecu2:ione promosso dal Pubblico ministero per la revoca del beneficio, aveva chiesto di svolgere la medesima prestazione in altro comune, dichiaratosi disponibile a riceverla.

In tale situazione il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 165, quarto comma, cod. pen. come interpretato dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 37503 del 2022, avrebbe dovuto provvedere alla fissazione di un nuovo termine al fine di permettere al condannato di svolgere la prestazione.

3. Con memoria difensiva, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza dei rilievi esposti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato

1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza citata dal ricorrente, occupandosi dell'ipotesi, sovrapponibile a quella in esame, della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, hanno chiarito che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, ma che, tuttavia, ove il termine non venga fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

L'omessa fissazione del termine, pertanto, dà luogo ad un vizio di violazione di legge della sentenza che tuttavia deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Se ciò non avviene il giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza di parte, deve procedere a determinare il termine per l'adempimento, ma ciò può avvenire fino a quando non venga a scadere il termine di cui all'art. 163 cod. pen.

In quest'ultima ipotesi, la mancata esecuzione dell'obbligo risarcitorio o la mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità costituiscano causa obbligatoria di revoca della sospensione condizionale della pena.2.

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, il termine applicabile di due anni è scaduto perché iniziato a decorrere il 6 marzo 2018, data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.

Ciò, tuttavia non è sufficiente per l'operatività della causa di revoca.

E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615 - 01; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581 - 01; Sez. 1, n. 30242 del 25/01/2016, Esposito ,Rv. 267431 - 01).

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, accertare se anche nel biennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza e comunque nel periodo anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 163 cod. pen. la prestazione del condannato, per come indicata nella sentenza irrevocabile, non poteva essere adempiuta per l'indisponibilità del comune di Scalea.

Non può, infatti, addossarsi sul condannato, anche non collaborativo, l'eventuale errore commesso dal giudice della cognizione su cui grava, in via principale, l'onere di indicare l'ente presso cui il lavoro andava svolto, oltre alla durata massima, complessiva e giornaliera, di esso, indicazioni che possono formare oggetto anche di determinazione da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017, A., Rv. 271072 - 01).

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Paola ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Paola in data 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2018. A ragione 'della decisione osserva che il condannato nel termine previsto non aveva svolto il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Scalea cui era stato subordinato il godimento del beneficio. Tale termine, non essendo stato determinato dal giudice della cognizione, coincide con quello in cui rimane sospesa la pena ai sensi dell'art. 163, primo comma, cod. pen., pari, nel caso di specie in cui la condanna ha avuto ad oggetto una contravvenzione, a due anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata, pur dando atto della mancata indicazione del termine per l'adempimento della prestazione cui era subordinato il beneficio della pena sospesa, non aveva attribuito rilievo alla circostanza che il condannato, non appena era venuto a conoscenza della nota con cui il Comune di Scalea aveva prontamente comunicato l'impossibilità di svolgimento dei lavori e comunque, prima dell'udienza fissata per decidere l'incidente di esecu2:ione promosso dal Pubblico ministero per la revoca del beneficio, aveva chiesto di svolgere la medesima prestazione in altro comune, dichiaratosi disponibile a riceverla. In tale situazione il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 165, quarto comma, cod. pen. come interpretato dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 37503 del 2022, avrebbe dovuto provvedere alla fissazione di un nuovo termine al fine di permettere al condannato di svolgere la prestazione. 3. Con memoria difensiva, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza dei rilievi esposti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza citata dal ricorrente, occupandosi dell'ipotesi, sovrapponibile a quella in esame, della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, hanno chiarito che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, ma che, tuttavia, ove il termine non venga fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. L'omessa fissazione del termine, pertanto, dà luogo ad un vizio di violazione di legge della sentenza che tuttavia deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Se ciò non avviene il giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza di parte, deve procedere a determinare il termine per l'adempimento, ma ciò può avvenire fino a quando non venga a scadere il termine di cui all'art. 163 cod. pen. In quest'ultima ipotesi, la mancata esecuzione dell'obbligo risarcitorio o la mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità costituiscano causa obbligatoria di revoca della sospensione condizionale della pena.2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, il termine applicabile di due anni è scaduto perché iniziato a decorrere il 6 marzo 2018, data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. Ciò, tuttavia non è sufficiente per l'operatività della causa di revoca. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615 - 01; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581 - 01; Sez. 1, n. 30242 del 25/01/2016, Esposito ,Rv. 267431 - 01). Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, accertare se anche nel biennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza e comunque nel periodo anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 163 cod. pen. la prestazione del condannato, per come indicata nella sentenza irrevocabile, non poteva essere adempiuta per l'indisponibilità del comune di Scalea. Non può, infatti, addossarsi sul condannato, anche non collaborativo, l'eventuale errore commesso dal giudice della cognizione su cui grava, in via principale, l'onere di indicare l'ente presso cui il lavoro andava svolto, oltre alla durata massima, complessiva e giornaliera, di esso, indicazioni che possono formare oggetto anche di determinazione da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017, A., Rv. 271072 - 01). 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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