CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/11/2021, con cui è stata confermata la condanna alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal Tribunale di Foggia, escluso l'aumento per la recidiva, in ordine ai reati di ricettazione (capo 1), estorsione (capi 3 e 4) e furto aggravato (capo 7, così riqualificato). 1. Al riguardo, con sei motivi, la difesa deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di disporre la rinnovazione istruttoria, tanto con riferimento ai testi già esaminati, stanti le innumerevoli contraddizioni ed incoerenze nelle loro dichiarazioni, superate solo mediante il meccanismo delle contestazioni, quanto con riguardo ad un nuovo teste - della cui esistenza si era venuti a conoscenza successivamente alla celebrazione del processo - che avrebbe potuto riferire sulla legittimità della trattativa e della vendita dell'immobile, così da scagionare l'imputato e smentire i testi di accusa. Peraltro, con riferimento al dichiarato dei testi di accusa, si evidenzia come il meccanismo delle contestazioni non consentisse di recuperare il contenuto di quanto in precedenza affermato nelle sommarie informazioni, bensì solo di valutare la credibilità del testimone; 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del delitto di ricettazione di cui al capo 1). In particolare, si era svalutata la circostanza, di carattere decisivo ai fini della sussistenza del dolo di ricettazione, costituita dal comportamento collaborativo assunto dall'imputato al momento in cui i carabinieri erano venuti a conoscenza della presenza dei veicoli presenti nel garage di famiglia, avendo fornito ai militari le chiavi di accesso, pur avendo avuto il tempo di spostare i mezzi ovvero astenersi dal recuperare le chiavi non in suo possesso. Inoltre, il ricorrente sconosceva la provenienza furtiva dei veicoli, poiché ricevuti dal padre, per come da questi precisato nelle sue dichiarazioni testimoniali, le quali rinvenivano elementi di riscontro anche nel propalato dei testi indotti dall'accusa, [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del delitto di estorsione di cui ai capi 3) e 4). La censura attiene al giudizio di attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni mal si conciliavano con un supporto documentale dimostrativo dell'esistenza di una normale vicenda negoziale destinata all'acquisto ed alla vendita del bene, svoltasi secondo le normali cadenze contrattuali, in assenza di coercizione e foriera di un vantaggio economico per la presunta persona offesa. Quanto, poi, all'ulteriore episodio estorsivo di cui al capo 4), si sottolinea l'assenza di coazione da parte dell'imputato in ragione del comune interesse delle parti alla realizzazione di un muro divisorio che meglio delimitava e rendeva fruibile l'area in questione. Infine, la stessa condotta risultava priva dei necessari connotati estorsivi (violenza e minaccia); 1.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di furto aggravato di cui al capo 7) avente ad oggetto il sistema di videosorveglianza e l'hard disk presenti all'interno dell'officina della persona offesa. Si lamenta l'assenza di prova della sussistenza dei beni che l'imputato avrebbe furtivamente sottratto, adducendo che a tale sottrazione si sia invece determinata la persona offesa allo scopo di occultare la prova dell'inesistenza delle condotte di estorsione dalla stessa denunziate; 1.5. vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche e alla sussistenza dell'aggravante contestata in relazione ai reati estorsivi ex art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. in difetto di prova certa degli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo relativo alla prospettata rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è generico sia con riguardo alla riassunzione di prove testimoniali già acquisite in primo grado, sia con riferimento all'acquisizione della prova nuova che si adduce scoperta dopo il giudizio di primo grado (deposizione di tale [OSCURATO:PERSONA]). 1.1. Quanto alla rinnovazione di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso, che peraltro non allega i verbali integrali dei testi in relazione al quali vi sarebbero "innumerevoli contraddizioni e incongruenze" (in violazione del principio di autosufficienza), si limita a riportare brani della deposizione oggetto di critica, in relazione ai "non ricordo": che appaiono, invece, correttamente superati dalle contestazioni, ove si abbia riguardo al diniego che la Corte di merito fonda sul rilievo che le dichiarazioni dei testi risultano «esaustive e coerenti». Tali argomenti appaiono conformi al principio secondo il quale «la presunzione di completezza dell'istruttoria svolta in primo grado fa sì che la Corte di appello cui è rivolta istanza di rinnovazione possa decidere su di essa facendo ricorso alla propria piena discrezionalità potendo altresì motivare il diniego in via implicita ed essendo tenuta alla motivazione specifica soltanto in caso di accoglimento dell'istanza» (Sez. 2, n. 21778 del 23/03/2021, n. 21778). Peraltro, va ribadito che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto - per come richiesto dal ricorrente - sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato, da valutarsi tenendo conto di tutte le argomentazioni spese dal giudice di merito a sostegno della completezza del dato probatorio rispetto alla conseguenziale valutazione resa (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). E su tale aspetto si rinvengono nella sentenza impugnata ulteriori argomentazioni in ordine all'attendibilità dei testimoni già esaminati ed alla completezza del narrato alla luce di quanto dichiarato dalla persona offesa (v. pag. 4). 1.2. Generica risulta, invece, la censura sull'omessa rinnovazione dell'indicata prova nuova, non essendo specificato nel ricorso - al di là dell'indicazione del relativo capitolo di prova - di quale specifico patrimonio di conoscenza il nuovo teste sarebbe portatore, così finendo la richiesta istruttoria per assumere finalità meramente esplorativa. 2. Il secondo motivo, svolto in ordine al delitto di ricettazione, è parimenti generico, in quanto non pare confrontarsi adeguatamente con la confutazione delle medesime doglianze da parte della Corte territoriale. La sentenza impugnata, infatti, sia pure in maniera sintetica, indica gli elementi salienti e dirimenti, da valutarsi congiuntamente in senso contrario alla tesi difensiva che viene riproposta in questa sede mediante una non consentita alternativa di merito; e riporta altresì il significativo argomento - che non sembra smentito nel ricorso - secondo il quale lo stesso Taurisano «ammetteva di aver trattenuto volontariamente per ricavarne pezzi di ricambio» i veicoli recanti evidenti segni di contraffazione dei dati identificativi, oltre ad essere «sguarniti di documenti». In sostanza, per come ricostruito dai giudici di merito, esisteva una situazione che rendeva evidente all'imputato - a prescindere dunque dal tema di chi quei mezzi avesse ivi portato - la provenienza illecita dei veicoli comunque dallo stesso trattenuti al fine di profitto, con la conseguenza che l'apprezzamento della deposizione del padre del Taurisano in merito alla disponibilità del vano, luogo di rinvenimento dei veicoli di provenienza delittuosa, a opera di non meglio precisato straniero, non si rivela, per come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, affatto decisiva. Di conseguenza, ben dimostrato è il dolo, anche tenuto conto che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 - 01). 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 3.1. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati dalla Corte di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello risulta essersi fatta carico di apprezzare le dichiarazioni della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, alla luce degli altri elementi di tipo dichiarativo, documentale ed investigativo acquisiti nel processo di cui si è dato conto nella sentenza impugnata. Peraltro. le valutazioni della persona offesa risultano compiutamente valutate nel contesto degli ulteriori elementi passati in rassegna dal giudice di primo grado, tra i quali le convergenti dichiarazioni degli altri testi indotti dal pubblico ministero, di cui risulta essere stata apprezzata la genuinità e rilevanza con congrua motivazione, essendosi fatto riferimento a pertinenti indici fattuali e logici volti ad escludere il paventato condizionamento che, secondo l'ipotesi difensiva, sarebbe stata architettato dalla persona offesa (p. 3 e 4, ove l'assenza di rilievo della tesi difensiva della calunnia e il ritardo nella denuncia da parte del Cassano viene disatteso con argomentazioni che appaiono conformi a massime di esperienza e a regole di logica, non censurabili in sede di legittimità). Inoltre, non va trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 -01).Infine, in difetto di pertinente individuazione di specifici travisamenti della prova dichiarativa, a nulla vale allegare al motivo di ricorso stralci della deposizione della persona offesa, trattandosi di un'operazione non consentita in sede di legittimità, in quanto volta a sollecitare alla Corte una rilettura delle emergenze processuali propria del giudizio di merito. 3.2. La svalutazione del significato probatorio del contratto definitivo di compravendita, recante il riferimento alla somma di euro 11.000, che sarebbe stata versata dal Taurisano alla vittima, così da riequilibrare il corrispettivo ed escludere la vicenda estorsiva sottostante, non risulta distonica rispetto alla sussistenza del delitto estorsivo per come contestato, se si considera che, per quanto affermato dal Tribunale, il fatto che le parti, dopo la denunzia, siano addivenute alla stipula dell'atto notarile, rileva quale post factum rispetto ad un reato che si è già consumato per effetto della stipula del contratto preliminare di compravendita, avvenuta a seguito della contestata costrizione ai danni della persona offesa e foriera di danno patrimoniale in ragione delle condizioni di minor vantaggio in termini di prezzo a cui questa ha dovuto sottostare. E tanto, dunque, a prescindere dal rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, della divergenza tra quanto asserito dal Taurisano (versamento in contanti di tale somma) e quanto emergente dal detto contratto (versamento di un assegno: p. 4 cit.). 3.3. Corretta appare anche, ai fini della prova della situazione di soggezione del Cassano, la motivazione sul tema dell'abbattimento del muro, direttamente percepito da testi dell'accusa, diversi dalla vittima: profilo rispetto al quale il ricorrente non pare introdurre elementi specifici in senso contrario alla ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale che inserisce l'episodio, anche con riguardo alla causale, nell'ambito dello stato di soggezione in cui la persona offesa versava in conseguenza delle reiterate minacce ricevute dall'imputato. 4. Anche il quarto motivo relativo alla sussistenza del delitto di furto di cui al capo 4) della rubrica si rivela manifestamente infondato, in quanto la doglianza muove da un'alternativa ricostruzione di merito che risulta essere stata motivatamente disattesa dalla Corte territoriale facendo riferimento a pertinenti fonti di prova costituite dalle dichiarazioni di un teste che ebbe a percepire direttamente lo svolgersi della condotta illecita ad opera dell'imputato e dalla denunzia di furto sporta al riguardo dalla parte offesa. Sul punto, va ribadito che la valutazione di attendibilità dei testi è appannaggio esclusivo del giudice di merito che li escute, e non può essere rimessa a questa Corte di legittimità, che deve limitarsi a verificarne il percorso logico e la coerenza interna ed esterna, sulla base del principio secondo il quale " il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano, specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)» (così, tra le altre, Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, Giro, Rv. 272152 - 01; Sez. 4, n. 30802 del 28/04/2022, Farruggia, n.m., in motivazione, pag. 13). 5. Inammissibile poiché generica è la censura articolata in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, profili che rinvengono congrua motivazione, con conseguente insindacabilità in questa sede. Quanto al mancato rinvenimento delle armi, sebbene la Corte territoriale analizzi il solo tema del mancato accertamento della natura delle stesse, ritenendolo irrilevante a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e di quanto riferito dai testi che di tale uso avevano appreso dallo stesso Cassano, pur confermandone il perenne stato di agitazione e di paura in cui si era venuto, per l'effetto, a trovare, e non anche il profilo della rilevanza del mancato ritrovamento delle armi in sede di plurime perquisizioni, va però evidenziato che l'esito negativo di ripetute perquisizioni non rinviene la necessaria allegazione: il che sembra portare a ritenere tale doglianza generica, oltre che tardiva. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dich