CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 17425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 33537_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag.6 il riferimento all'entità della soglia evasa e i numerosi precedenti penali). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con estensore [OSCURATO:PERSONA]