CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;-ricorrente-contro-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 384 del 2022, depositata il 29 marzo 2022, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24579/2022Numero sezionale 4793/2026Numero di raccolta generale 19000/2026Data pubblicazione 10/06/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di Franchinidell’avviso di accertamento n. TH11-1054P04070/2017, relativo all’anno diimposta 2012, con cui le erano stati contestati, secondo la normativavigente ratione temporis, redditi di partecipazione per la somma di euro116.028,58, pari al 49,72 per cento degli utili extracontabili emersidall’accertamento a carico della società di un maggior reddito di impresa dieuro 233.364, dovuto all’omessa contabilizzazione di ricavi.2. La CTP di Modena aveva accolto il ricorso della contribuente che avevacontestato l’esistenza dei ricavi non contabilizzati imputati dall’Agenzia delleEntrate alla società sulla base di false fatture, artefatte a suo nome da taleEmanuele 2000 s.p.a. per creare costi fittizi.3. La CTR dell’Emilia-Romagna, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,aveva respinto il gravame disattendendo la tesi dell’amministrazionefinanziaria secondo cui, in conseguenza della mancata impugnazionedell’atto impositivo da parte della società, non poteva più essere contestatadal socio l’esistenza dell’utile extracontabile risultante dall’avviso diaccertamento sociale ormai divenuto definitivo.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e la contribuente nonsi è difesa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. nonché, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992.La CTR avrebbe fatto erronea applicazione della disciplina richiamata, dainterpretarsi nel senso che il rapporto di dipendenza tra l’accertamentoNumero registro generale 24579/2022Numero sezionale 4793/2026Numero di raccolta generale 19000/2026Data pubblicazione 10/06/2026sociale del maggior reddito di impresa e l’accertamento del reddito dipartecipazione del socio in proporzione alla sua quota nell’ambito di unasocietà di capitali a ristretta base partecipativa farebbe sì che, ove l’attoimpositivo a carico della società sia divenuto definitivo per mancataimpugnazione o per effetto del giudicato sull’impugnazione, il socio nonpotrebbe più contestare l’esistenza del reddito di impresa o il suoammontare, ma potrebbe fornire la prova contraria solo dimostrando di nonaver ricevuto la sua parte di utili extracontabili.1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corteritiene che nel giudizio promosso dal socio avverso l'accertamento delreddito di partecipazione relativo ad una società di capitali a ristretta basepartecipativa, non osta alla contestazione, anche nel merito, del redditoaccertato in capo alla società la circostanza che l'avviso emesso neiconfronti di quest'ultima sia divenuto definitivo per mancata impugnazioneo per vizi procedurali, difettando in tal caso il vincolo di pregiudizialità: ilsocio può quindi contestare non solo la presunta distribuzione degli utili, maanche l'effettiva esistenza del maggior reddito societario accertato (Cass.n. 8719 del 2026).1.3. Afferma, al riguardo, la Corte che «il regime di pregiudizialità neigiudizi tra l'accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito dipartecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta basepartecipativa viene meno nel caso in cui l'accertamento nei confronti dellasocietà divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nelmerito, bensì a causa dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo o di viziprocedurali dell'impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio puòpertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a luiconseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibiliNumero registro generale 24579/2022Numero sezionale 4793/2026Numero di raccolta generale 19000/2026Data pubblicazione 10/06/2026da parte della società» (Cass. n. 6001 del 2025; Cass. n. 27951 del 2025;Cass. n. 12611 del 2026).1.4. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta al principio richiamatoriconoscendo alla socia la possibilità di contestare autonomamente nelgiudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento dei redditi dipartecipazione l’esistenza e l’ammontare del reddito di impresa della societàancorché risultante da un accertamento divenuto definitivo per mancanzadi impugnazione.1.5. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata e il ricorso varigettato.2. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.3. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]