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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 08865/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2092/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Messina il 16 gennaio 2018, e tutti aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Serradifalco, n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], recapito professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa su foglio separato ed unito al presente atto a mente dell’art. 83, 3º comma, secondaparte, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio all’indirizzo di PEC avv.francesco.celonaec.giuffre.it. - ricorrent i - 2RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contro Comune di Milazzo, in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro tempore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di giunta comunale n. 9 del 25 gennaio 2019 e determinazione dirigenziale n. 200 del 30 gennaio 2019, giusta procura rilasciata in calce al controricorso su foglio separato, ma da considerarsi materialmente congiunto ai sensi dell’art. 83 c.p.c., dall’[OSCURATO:PERSONA], indirizzo di posta elettronica certificata: diegocusmanoec.giuffre.it, presso il cui studio professionale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14, è elettivamente domiciliato -controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1 192 /2017 , depositata in data 2 dicembre2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducevano di essere proprietari di un fondo sito nel Comune di Milazzo, riportato in catasto al foglio 7, particella 82, di ha

5.73.40. Con decreto di finanziamento dell’opera pubblica dell’8 giugno 1988, venivano fissati i termini per l’occupazione. 3RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] data 6 maggio 1989 il C onsiglio comunale di Milazzo approvava il progetto di opera pubblica, con variante allo strumento urbanistico generale.

Veniva, quindi, emesso il decreto di occupazione n. 7 del 30 gennaio 1990. [OSCURATO:PERSONA] non approvava il provvedimento n. 157 del 6 maggio 1989 e restituiva gli atti in data 24 marzo 1990.

Per tale ragioneil Consiglio comunale provvedeva nuovamente a deliberare la variante al piano urbanistico generale con provvedimento n.185 del 13 settembre 1990.

Veniva, dunque, emesso un nuovo decreto di occupazione, n.136 del 18 settembre 1990, seguitodall’immissione in possesso in data 11 ottobre 1990, e dall’approvazione della R egione con provvedimento n.987 del 15 giugno 1991.

2. Pertanto, gli attori citavano dinanzi al tribunale di Messina il Comune di Milazzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro cagionati dalla abusiva occupazione dell’appezzamento di terreno, destinato alla realizzazione di un asse viario di raccordo tra l’autostrada Messina-Palermo e la città di Milazzo.

Per gli attori, il procedimento espropriativo era nullo sin dall’inizio, in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, non potendo essere definito tale il decreto di finanziamento dell’opera dell’8 giugno 1988, che si limitava a fissare i termini di esecuzione dei lavori.

3. Si costituiva il Comune eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo affidato la costruzione dell’opera ad una associazione temporanea di imprese, guidata dalla [OSCURATO:SOCIETA], cui erano stati trasferiti i poteri e gli obblighi inerenti alla procedura ablatoria.

Pertanto, il giudice ordinava la chiamata in causa, ai sensi dell’art.107 c.p.c., della [OSCURATO:SOCIETA], quale capogruppo del 4RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio raggruppamento di imprese costituito con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

4. Il processo veniva interrotto a causa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], e gli attori provvedevano alla riassunzione del giudizio nei soli confronti del Comune di Milazzo.

Il tribunale di Messina, con sentenza dell’11 febbraio 2002, qualificata la fattispecie come occupazione usurpativa, condannava il Comune, ma con esso in solido anche il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], al risarcimento dei danni, liquidati in lire 2.206.960.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

5. Avverso tale decisione proponeva appello in via principale il Comune di Milazzo, mentre svolgevano appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], Lucrezia-[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more.

Proponeva appello incidentale anche il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].

6. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n.272 del 2006, dichiarava nulla l’impugnata sentenza nella parte in cui pronunciava condanna nei confronti del fallimento, che non era stato evocato in giudizio in sede di prime cure, e, in riforma della sentenza, rigettava la domanda proposta nei confronti del Comune di Milazzo.

In particolare, evidenziava che il raggruppamento temporaneo di imprese era subentrato al Comune anche nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa, gestendola con autonomia ed in nome proprio, in virtù di apposita disposizione legislativa.

Peraltro, non si era al cospetto di una occupazione usurpativa, in quanto sussisteva la dichiarazione di pubblica utilità, trovando applicazione «l’art. 1 della legge regionale siciliana n. 35 del 10 agosto 1978, che- dopo avere confermato che anche in Sicilia, per le opere pubbliche di competenza della regione e degli enti 5RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sottordinati, l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di p.u. e che nell’atto cui è riconnessa tale dichiarazione vanno fissati i termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori - nell’ultimo comma stabilisce tuttavia che “per le opere degli enti locali finanziate dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, i termini predetti sono fissati nel decreto di finanziamento”».

Nel decreto di finanziamento emesso in data 8 giugno 1988 si sarebbe precisato che esso «equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera a tutti gli effetti della legge» e che «ai sensi dell’art. 13 della legge 25/6/65 n. 2359 le espropriazioni dovranno avere inizio entro anni due dalla data del presente decreto dovranno compiersi entro anni cinquedalla stessa data.

I lavori dovranno avere inizio entro anni due […] e dovranno compiersi entro anni cinque».

Pertanto, per la Corteterritoriale si sarebbe trattato di illegittimo esercizio del potere, ma non di radicale mancanza e della conseguente impossibilità di traslazione del medesimo al raggruppamento di imprese concessionario dei lavori.

Quanto alla diversa dimensione della superficie occupata rispetto a quella indicata nel provvedimento autorizzativo dell’occupazione, il giudice d’appello evidenziava che, quanto alla superficie non prevista, l’occupazione si atteggiava fin dall’inizio come abusiva perché sine titulo, «e attesa l’irreversibile trasformazione del suolo, giustifica una pretesa di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva (non usurpativa).

Ma di detti danni, per quanto sopra chiarito, non è il Comune a dover rispondere».

7. La Corte di cassazione, adita dai Giordano, con sentenza n. 10286 del 12 maggio 2014, rigettava i primi due motivi di ricorso, statuendo il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, 6RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in quantoil concessionario della costruzione di opera pubblica, nella specie il raggruppamento temporaneo di imprese, con la capogruppo [OSCURATO:SOCIETA], in virtù di apposita norma di legge (art. 42 della legge regionale Sicilia 29 aprile 1985, n.21), aveva assunto nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitaria e risarcitoria derivanti dall’esecuzione dell’opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l’ente concedente.

L’unico interlocutore, dunque, per i danni subiti dal privato a causa della procedura di espropriazione, era il concessionario.

Questa Corte, però, accoglieva il terzo motivo ove si deduceva «violazione dell’art.360 numeri 3 e 5, c.p.c., per violazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in riferimento alla nullità della procedura ablativa», con la censura della sentenza impugnata per «non aver tenuto conto che il Comune agì in carenza di potere, per la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità».

Ed infatti, gli attori sostenevano che non vi fosse stata l’approvazione dell’assessorato regionale, con riferimento alla delibera di approvazione del progetto dell’opera pubblica, adottata il 6 maggio 1989, con la relativa variante allo strumento urbanistico.

Alla mancata approvazione da parte dell’Assessore regionale era seguita la restituzione degli atti in data 24 marzo 1990.

Per tale ragione, in base agli assunti di parte attrice, il Comune aveva agito in carenza di potere sicché non poteva procedere all’occupazione per la trasformazione dei terreni.

La Corte d’appello aveva rilevato che in data 18 settembre 1990 era stato emesso un nuovo decreto di occupazione, in quanto il 13 settembre 1990, il Consiglio comunale di Milazzo aveva adottato nuovamente la variante, con successiva approvazione della Regione del 15 giugno 1991.

Il giudice di appello, però, si era preoccupato 7RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio esclusivamente di verificare l’avvenuta fissazione dei termini per i lavori e la procedura, «spiegando che secondo la legislazione regionale ciò avviene con il decreto di finanziamento».

Con riferimento, però, alla circostanza «che l’occupazione sia stata autorizzata quando la delibera di approvazione del progetto era stata bocciata, precisa che il rilievo resta travolto dalla considerazione che è il decreto di finanziamento che implica la dichiarazione di pubblica utilità, e che nella specie, ai fini di risolvere la questione della legittimazione passiva, l’irregolarità attiene ad un momento logicamente e cronologicamente successivo al decreto del 1988 del finanziamento dell’opera, sicché si potrà parlare di illegittimo esercizio del potere, ma non di carenza assoluta».

La Corte di cassazione, però, ha giudicato tale motivazione «insufficiente e contraddittoria.

Ed infatti, ha affermato che, la sentenza della Corte di appello non spiega in alcun modocome «l’appo nibilità dei termini, prescritti in linea generale dall’art. 13 legge 25/6/65 n. 2359, a mezzo del decreto di finanziamento, come previsto dall’art.1, comma 5, legge regionale Sicilia 10/8/78 n. 35, possa avere rilevanza sulla diversa questione della efficacia stessa, come dichiarazione di pubblica utilità (e, soprattutto, come dichiarazione di indifferibilità ed urgenza idonea a consentire l’occupazione delle aree in necessarie alla costruzione dell’opera), dell’approvazione del progetto dell’opera.

Non spiega, in particolare, se in relazione alla disciplina urbanistica dei terreni occupati, fosse necessaria l’approvazione regionale della delibera consiliare».

La Corte di cassazione ha aggiunto che l’ art. 1 della legge regionale della Sicilia n.35 del 1978, attribuiva all’approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti, l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle 8RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio opere stesse, conformemente del resto all’art.1, legge 3/1/78, n. 1 .

L’art.4 della legge regionale, poi, recepiva le disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell’art.1 della legge statale «nel senso che le variazioni sostanziali, ovvero le localizzazioni delle opere pubbliche in aree non destinate dallo strumento urbanistico a pubblici servizi, devono essere sottoposte ad approvazione regionale».

Questa Corte ha, dunque, distinto le due diverse ipotesi: a) «allorché si tratti di area destinata alla realizzazione di servizi pubblici è sufficiente […] che la delibera di approvazione di un progetto che importi variante dello strumento urbanistico sia trasmessa all’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, e che questi non adotti alcuna determinazione nei successivi 30 giorni»; b) «allorquando si tratti di area destinata dallo strumento urbanistico ad altri scopi, invece, necessita l’approvazione espressa del predetto assessorato».

Il giudice d’appello non avrebbe dunque spiegato le ragioni «per cui la prima approvazione consiliare del progetto, in data 6/5/89, non viene approvata dall’organo regionale (che anzi restituisce la delibera il 24/3/90), e quale sia la dichiarazione di pubblica utilità che legittima la procedura seguente, ivi compreso il nuovo decreto di occupazione del 18/9/90, se è vero che il progetto viene riapprovato il 13/9/90, con approvazione regionale che sopraggiunse solo il 15/6/91, quando, presumibilmente, i lavori erano già stati compiuti».

Pertanto, per la Cortedi cassazione era «dunque necessaria una nuova motivazione che dia chiara e logica narrativa dello svolgimento dei fatti, tenendo conto che in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità l’agire della pubblica amministrazione è svolto in carenza di potere, e che la stessa delega al compimento delle operazioni espropriative viene a mancare del necessario supporto.

Con la 9RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio conseguenza che dell’illecita trasformazione della proprietà dovrebbe rispondere anche l’ente che in assenza del fondamentale presupposto per lo svolgimento della procedura, ha autorizzato l’occupazione e la trasformazione della proprietà privata».

Pertanto, «in difetto di idonea dichiarazione di pubblica utilità, proprio in riferimento all’art. 1 legge regione Sicilia 35/78, non è attribuito alcun potere ablatorio alla P.A. ed è inidonea ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato […] con conseguente disapplicazione dell’ordinanza con la quale sia stata disposta l’occupazione di urgenza dell’area sulla quale l’opera avrebbe dovuto insistere».

8. A seguito della riassunzione, la Corted’appello di Messina, con sentenza n. 1192 depositata il 2 dicembre 2017 ha «rigettato l’appello», anche se, in realtà, accogliendo l’appello principale del Comune, ha rigettato la domanda degli attori, reputando non usurpativa l’occupazione.

La Corte territoriale, dopo aver ricostruito l’iter processuale, osservava che le era stato affidato il compito «di accertare la natura della variante al PRG di cui alla delibera n. 157 del 6/5/89, non approvata dall’assessorato regionale, che, anzi, ha provveduto alla restituzione con la nota n.41003/89 del 24/3/90».

Con chiarezza il giudice d’appello, in sede di rinvio, rilevava che avrebbe dovuto verificare il contenuto dei due provvedimenti sopra citati, e quindi della delibera del consiglio comunale di Milazzo n.157 del 6 maggio 1989, di variante al PRG e la nota di restituzione di atti della regione Sicilia del 24/3/1990.

Ciò in quanto:a) se la delibera del Consiglio comunale di Milazzo fosse qualificabile in termini di variante sostanziale, tale, cioè, «da prevedere la localizzazione dell’opera pubblica in questione in aree non destinate dallo strumento urbanistico a pubblici servizi e, quindi, 10RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio da richiedere l’approvazione espressa da parte dei competenti organi regionali»; in tale ipotesi, infatti, il difetto di approvazione regionale equivarrebbe ad una «mancanza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità», con la conseguenza che l’ente comunale avrebbe avuto «la legittimazione passiva in merito alla pretesa risarcitoria avanzata dai signori Giordano-Munafò»; b); se invece la delibera, contenente la detta variante, «avesse interessato l’area già destinata alla realizzazione di servizi pubblici, non occorrendo […] l’approvazione regionale […] la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe integrata dall’originario decreto assembleare n. 715 dell’8 giugno 1988».

È però, per la Corte d’appello «le emergenze documentali acquisite non consentono alla Corte di compiere l’accertamento demandatole, non risultando prodotte né la delibera n. 157/89 né tantomeno la nota assessoriale di restituzione».

Non era possibile, quindi, effettuare, nonostante la «pur corposa, documentazione in atti», la verifica se la modifica del tracciato dell’asse viario, oggetto di tale delibera, «abbia interessato o meno aree destinate a servizi dal vigente strumento urbanistico».

Poiché, però, il giudizio di rinvio costituiva una prosecuzione del giudizio di cassazione, ed era caratterizzato da una istruttoria sostanzialmente chiusa, tranne che nell’ipotesi in cui l’attività istruttoria fosse resa necessaria dalla stessa pronuncia della Corte di cassazione, «sarebbe stataconsentita agli appellanti in riassunzione la relativa produzione».

Del resto, trattandosi di controversia di natura risarcitoria, doveva operare il principio dell’onere della prova di cui all’art.2697 c.c. ed all’art. 115 c.p.c.

Doveva reputarsi assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale gli attori avevano lamentato la differenza tra le aree previste nel decreto di occupazione e quelle effettivamente occupate. 11RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le ultime due subentrate a [OSCURATO:PERSONA], dopo il decesso in data 16 gennaio 2018), tutti anche quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti hanno depositato memoria scritta.

10. Ha resistito con controdeduzioni il Comune di Milazzo. 11.E’ rimasto intimato il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. - omesso esame della documentazione in atti - violazione dell’ art. 384, 2º comma, c.p.c.».

In sostanza, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, per svolgere le sue valutazioni, in ordine alla natura della variante al PRG di cui alla delibera del Consiglio comunale di Milazzo n. 157 del 6 maggio 1989, avrebbe dovuto esaminare, sia tale delibera, sia la nota dell’Assessore della regione Sicilia del 24 marzo 1990, con cui si restituivano gli atti a seguito della mancata approvazione regionale.

La delibera del Consiglio comunale n.157 del 1989 era in atti ed era «allegata al n. 8) (pagg. 26/29) del fascicolo di produzione nel giudizio di primo grado rubricato al n. 3039/1991 del tribunale di Messina, integralmente allegato al fascicolo di produzione nel giudizio riassunzione n. 122/2015 R.G. della Corte di appello di Messina, come da attestazione di avvenuto deposito del 12/3/15» (cfr. pagina 31 del ricorso per cassazione).

Tra l’altro, la Corted’appello, «non solo ha omesso di esaminare la documentazione versata in atti ma ha anche specificato che la 12RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio documentazione presuntamente non prodotta, sarebbe stata decisiva».

Pertanto, il giudice d’appello avrebbe omesso di riconoscere e dichiarare che la variante al PRG, approvata con la delibera del Consiglio comunale n. 157 del 6 maggio 1989, era divenuta giuridicamente inesistente a seguito della bocciatura con nota dell’assessorato regionale della Sicilia del 24 marzo 1990.

Inoltre, il contenuto della nota dell’assessorato regionale della Sicilia n. 41003/89 del 24 marzo 1990, era riportato nella delibera del Comune di Milazzo n. 185 del 13 settembre 1990, con cui il Comune aveva deliberato la nuova variante al PRG.

In particolare,si riportava nella delibera del Consiglio comunale n.185 del 13 settembre 1990 quanto di seguito: «visto che in data 14/5/1990 è pervenuta al Comune la nota prot. 41003/89 del 24/3/90 con la quale l’Assessore regionale territorio ed ambiente ha restituito la variante al PRG adottata con delibera n. 157 del 6 maggio 1989 significando che la stessa non era meritevole di approvazione per i motivi esposti dal C.R.U. con voto n. 5 dell’11/10/89; visto che con circolare n. 2/90 prot. 27733 del 1/6/90, il predetto assessorato regionale ha ripreso in considerazione l’intera problematica relativa alla variante allo strumento urbanistico adottate ai sensi dell’art. 1 , comma 5, della legge n. 1 / 1978 pervenendo, su conforme parere dell’ A vvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, alla conclusione che ove le varianti stesse riguardino tracciati viari non è più applicabile la procedura prevista dal citato articolo 1, comma 5, della legge n. 1 del 1978, bensì debba provvedersi mediante il procedimento normale del variante; ciò in quanto l’esame della variante da parte dell’assessorato non può non tenere conto, oltre che della compatibilità tecnica ed urbanistica dell’opera in sé, dei problemi di 13RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio assetto del vigente strumento urbanistico relativamente alle zone omogenee interessate alla viabilità secondaria ed agli aspetti urbanistici generali».

Pertanto sarebbe stata sufficiente la semplice lettura dell’ordinanza n.185 del 1990 del Consiglio comunale di Milazzo, poi approvata dall’assessorato dell’ambiente del territorio con decreto del 15 giugno 1991, per verificare che:a) la delibera del C onsiglio comunale n. 157 del 6 maggio 1989, dichiarata non approvata, era stata sostituita, dalla delibera n. 185 del 13 settembre 1990;b) in ogni caso, la delibera n.157 del 1989 non era stata mai approvata dall’assessorato dell’ambiente e territorio.

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione dell’art.360, commi terzo e quinto, per violazione di norme di diritto e ciò con riferimento al disposto dell’art. 394, 2º comma, c.p.c.».

Invero, la Corted’appello non ha tenuto conto di quanto previsto dall’art.394, comma secondo , c.p.c., il quale dispone che nel giudizio di rinvio «le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata».

La Corte territoriale, invece, ha considerato «i deducenti quali appellanti principali, giungendo a ritenerli gravati da un inammissibile onere della prova del contrario rispetto alla solo asserita e non approvata legittimità della procedura ablativa postaa fondamento del proprio atto di appello dal Comune di Milazzo, presunta dichiarazione di legittimità reiterata anche nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio».

In realtà, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, «[era] stato il Comune di Milazzo, con atto notificato il 7/2/03 […] a proporre appello avverso la sentenza n. 507/2002 del 14RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tribunale di Messina, sostenendo la legittimità della procedura espropriativa».

L’errore è consistito nell’affermare che l’onere della prova era a carico degli attori in prime cure, i quali avrebbero dovuto depositare ulteriori documenti a supporto della legittimità della procedura ablativa, mentre, al contrario, essi rivestivano «la posizione processuale di appellati».

Sarebbe dunque errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che «sarebbe stato consentito agli appellanti in riassunzione la produzione della indicata documentazione».

3. I due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di stretta connessione, sono entrambi fondati.

3.1. Anzitutto, non merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune controricorrente, secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto presentare revocazione ex art. 395, primo comma, n.4, c.p.c., avverso la sentenza della Corte d’appello, come si desumerebbe dalla stessa articolazione della censura da parte degli stessi in ragione di «[…] un errore di fatto, consistente nella inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo […]».

Infatti, il giudizio di revocazione ex art.395, primo comma, n. 4, c.p.c., può essere promosso ma esclusivamente nell’ipotesi in cui non vi sia stata contestazione tra le parti sui fatti sui quali si porge ricorso.

Per questa Corte, infatti, l 'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo 15RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., sez. 6 - 1, 26 gennaio 2022, n. 2236).

Tra l’altro, nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto perciò solo controverso, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con il quale il giudice di merito ha definito il processo (Cass., sez. 3, 15 marzo 2023, n. 7435).

I due documenti di cui si discute rappresentano proprio il cuore della controversia e sono stati al centro della dialettica delle parti per tutti i gradi di giudizio.

3.2. Non è fondata neppure la seconda eccezione sollevata dal Comune controricorrente, non essendo stato omesso l’esame di punti decisivi della controversia, come richiede la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il vizio di motivazione potrebbe essere dedotto solo nel caso in cui «sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art.132 c.p.c. n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”».

Il motivo di ricorso, invece, non concernerebbeun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, per cui sarebbe stato omesso esame, ma si tratterebbe di una inammissibile censura della motivazione della sentenza impugnata.

In realtà, il primo motivo di ricorso per cassazione è stato correttamente articolato, quale omesso esame di fatto decisivo, nel 16RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio senso che la Corted’appello ha erroneamente affermato di non aver esaminato due documenti, rappresentativi di eventi certi e precisi, che non sarebbero stati presenti in atti, non consentendole di ottemperare a quanto disposto dalla Cortedi cassazione.

Si fa riferimento, in particolare, alla delibera del Consiglio comunale di Milazzo n. 157 del 6 maggio 19 8 9, con cui è stata operata la variante allo strumento urbanistico generale, ed alla nota di restituzione dell’assessorato regionale della Sicilia, in data 24 marzo 1990, attestante la mancata approvazione regionale del provvedimento del consiglio comunale di Milazzo.

3.3. Neppure è fondata l’ulteriore eccezione sollevata dal Comune controricorrente, con riferimento al secondo motivo di ricorso per cassazione, in quanto, da avviso del Comune, erroneamente vi sarebbe stata la censura dei ricorrenti in rapporto all’art. 394 c.p.c., mentre la violazione avrebbe dovuto concernere l’art. 2697 c.c., in relazione all’errore nel riparto dell’onere della prova.

In realtà, a prescindere dalla mancata menzione dell’art. 2697 c.c., i ricorrenti hanno specificamente dedotto che la Corted’appello ha equivocato nelle indicazioni delle parti del giudizio, reputando gli attori quali appellanti principali, mentre l’appello principale era stato redatto dal Comune, che era stato soccombente nel giudizio di prime cure, che aveva accertato la natura usurpativa del procedimento espropriativo.

3.1. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10286 del 12 maggio 2014, ha espressamente disposto che il giudice del rinvio accertasse se la procedura espropriativa avesse natura acquisitiva o usurpativa.

Per ottemperare a tale disposizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare il contenuto sia della delibera del Consiglio comunale 17RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di Milazzo del 6 maggio 1989, n.157, che aveva operato una variante al PRG, sia la successiva nota dell’assessorato regionale siciliano del 24 marzo 1990, con cui si era provveduto alla restituzione degli atti ed alla formale dichiarazione della «mancata approvazione regionale».

3.2. Infatti, prima di tale delibera del Consiglio comunale, era stato emesso il decreto di finanziamento dell’opera pubblica in data 8 giugno 1988, con fissazione dei termini di esecuzione dei lavori nonché di quelli di durata dell’espropriazione.

Per la tesi del Comune tale decreto di finanziamento, che recava anche la fissazione dei termini, costituiva anche dichiarazione di pubblica utilità e, soprattutto, di indifferibilità ed urgenza dell’opera.

Per la tesi degli attori, invece, una volta che l’assessorato regionale della Sicilia aveva restituito gli atti con la formula della «mancata approvazione regionale», non vi era alcuna valida dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente occupazione usurpativa dei terreni, e conseguentemente legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda dei privati danneggiati.

4. Del resto, l’art.1 ( D ichiarazione di pubblica utilità) della legge regionale Sicilia 10/8/78, n. 35 ( N uove norme in materia di lavori pubblici e per l’accertamento e la semplificazione delle relative procedure) stabilisce che «per tutte le opere pubbliche di competenza della regione, dei comuni, delle province, dei consorzi di enti locali, delle comunità montane, degli istituti autonomi case popolari, l’approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti».

Al comma 4 dell’art.1 della legge regionale n. 35 del 1978 si chiarisce che «nell’atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità sono fissati i termini entro i quali debbono essere iniziati ed 18RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ultimati i lavori ed i termini in cui devono essere iniziate ed ultimate le relative espropriazioni, ai sensi dell’art.13 della legge 25 giugno 1865, n.2359».

Al comma 5 dell’art.1 della legge regionale Sicilia n. 35 del 1978 si stabilisce che «Per le opere degli enti locali finanziate dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, i termini predetti sono fissati nel decreto di finanziamento».

Peraltro, l’art. 4 della legge regionale siciliana n. 35 del 1978 (Opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici), statuisce che «nell’ambito della regione si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell’art.1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Al comma 2 dell’art.4 richiamato si dispone che «la deliberazione del Consiglio comunale adottata nell’ipotesi prevista dal 4º comma dell’art.1 della predetta legge è trasmessa dall’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente entro il termine di 10 giorni dalla data del visto della commissione provinciale di controllo».

Al comma 3 dell’art.4 sempre citato, si legge che «la delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se entro il termine di giorni 30 dal ricevimento l’assessore regionale per il territorio dell’ambiente non adotta alcuna determinazione» Inoltre,l’art. 1 , della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ( A ccelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), stabilisce che «l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse”.

Al comma 4 dell’art.1 della legge n. 1 del 1978 si preved e che «nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga 19RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni del piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali».

Vi è poi il comma 5 dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978, che rappresenta la norma della cui applicazione si discute.

Tale comma 5, nel testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 18 dicembre 1998,sancisce che «nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni».

5. La Corte di cassazione, ha demandato al giudice d’appello l’accertamento in ordine al contenuto effettivo della delibera di variante del consiglio comunale di Milazzo del 6 maggio 1989, n.157.

Infatti, ripetendo le parole della Corte«allorché si tratti di area destinata alla realizzazione di servizi pubblici è sufficiente […] che la delibera di approvazione di un progetto che importi variante dello strumento urbanistico sia trasmessa all’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, e che questi non adotti alcuna determinazione nei successivi 30 giorni», mentre «allorquando si 20RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tratti di area destinata dallo strumento urbanistico ad altri scopi, invece, necessita l’approvazione espressa del predetto assessorato».

Il giudice di merito, per la Cortedi cassazione, «a fronte di una puntuale obiezione degli appellati, non spiega le ragioni per cui la prima approvazione consiliare del progetto, in data 6/5/89, non viene approvata dall’organo regionale (che anzi restituisce la delibera il 24/3/90), e quale sia la dichiarazione di pubblica utilità che legittima la procedura seguente, ivi compreso il nuovo decreto di occupazione del 18/9/90, se è vero che il progetto viene riapprovato il 13/9/90, con approvazione regionale che sopraggiunse solo il 15/6/91, quando, presumibilmente, i lavori erano già stati compiuti».

La Corte d’appello ha omesso di esaminare, non solo la delibera del Consiglio comunale di Milazzo n.157 del 6 maggio 1989, con cui si procedeva alla variante al PRG, ma anche la nota di restituzione di atti e mancata approvazione regionale da parte dell’assessorato regionale siciliano del 24 marzo 1990, il cui contenuto era riportato pressoché integralmente nella successiva delibera del Comune di Milazzo n.185 del 13 settembre 1990, con cui si procedeva ad una nuova variante.

Entrambi i documenti, il cui contenuto è riportato sia pure per stralcio dai ricorrenti, si trovano negli atti di causa e dovranno essere oggetto di apposito e scrupoloso esame da parte del giudice del rinvio.

6. Tra l’altro, la Corte territoriale è incorsa in errore anche nell’individuazione del ruolo delleparti nel giudizio di ri assunzione, che deve essere il medesimo ricoperto dalle stesse all’inizio del processo.

Pertanto, poiché in primo grado la domanda degli attori nei confronti del Comune era stata accolta, mentre il Comune aveva 21RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio proposto appello principale per l’accoglimento della sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, l’onere di dimostrare i fatti costitutivi di tale eccezione erano proprio in capo al Comune, convenuto-appellante principale, e non in capo agli attori-appellati (anche se appellanti in via incidentale).

La stessa Corte di appello afferma che l’onere della prova è degli «appellanti», ma i Giordano erano appellati.

Del resto, costituisce principio ormai consolidato quello per cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae").

Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado.

Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame(Cass., Sez.U., 8 febbraio 2013, n. 3033; anche Cass., sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40606; Cass., sez. 3, 9 giugno 2016, n. 11797).

Inoltre, l’onere della prova incombeva - a prescindere dalla posizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2092/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Messina il 16 gennaio 2018, e tutti aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Serradifalco, n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], recapito professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa su foglio separato ed unito al presente atto a mente dell’art. 83, 3º comma, secondaparte, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio all’indirizzo di PEC avv.francesco.celonaec.giuffre.it. - ricorrent i - 2RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contro Comune di Milazzo, in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro tempore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di giunta comunale n. 9 del 25 gennaio 2019 e determinazione dirigenziale n. 200 del 30 gennaio 2019, giusta procura rilasciata in calce al controricorso su foglio separato, ma da considerarsi materialmente congiunto ai sensi dell’art. 83 c.p.c., dall’[OSCURATO:PERSONA], indirizzo di posta elettronica certificata: diegocusmanoec.giuffre.it, presso il cui studio professionale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14, è elettivamente domiciliato -controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1 192 /2017 , depositata in data 2 dicembre2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducevano di essere proprietari di un fondo sito nel Comune di Milazzo, riportato in catasto al foglio 7, particella 82, di ha 5.73.40. Con decreto di finanziamento dell’opera pubblica dell’8 giugno 1988, venivano fissati i termini per l’occupazione. 3RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] data 6 maggio 1989 il C onsiglio comunale di Milazzo approvava il progetto di opera pubblica, con variante allo strumento urbanistico generale. Veniva, quindi, emesso il decreto di occupazione n. 7 del 30 gennaio 1990. [OSCURATO:PERSONA] non approvava il provvedimento n. 157 del 6 maggio 1989 e restituiva gli atti in data 24 marzo 1990. Per tale ragioneil Consiglio comunale provvedeva nuovamente a deliberare la variante al piano urbanistico generale con provvedimento n.185 del 13 settembre 1990. Veniva, dunque, emesso un nuovo decreto di occupazione, n.136 del 18 settembre 1990, seguitodall’immissione in possesso in data 11 ottobre 1990, e dall’approvazione della R egione con provvedimento n.987 del 15 giugno 1991. 2. Pertanto, gli attori citavano dinanzi al tribunale di Messina il Comune di Milazzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro cagionati dalla abusiva occupazione dell’appezzamento di terreno, destinato alla realizzazione di un asse viario di raccordo tra l’autostrada Messina-Palermo e la città di Milazzo. Per gli attori, il procedimento espropriativo era nullo sin dall’inizio, in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, non potendo essere definito tale il decreto di finanziamento dell’opera dell’8 giugno 1988, che si limitava a fissare i termini di esecuzione dei lavori. 3. Si costituiva il Comune eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo affidato la costruzione dell’opera ad una associazione temporanea di imprese, guidata dalla [OSCURATO:SOCIETA], cui erano stati trasferiti i poteri e gli obblighi inerenti alla procedura ablatoria. Pertanto, il giudice ordinava la chiamata in causa, ai sensi dell’art.107 c.p.c., della [OSCURATO:SOCIETA], quale capogruppo del 4RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio raggruppamento di imprese costituito con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. Il processo veniva interrotto a causa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], e gli attori provvedevano alla riassunzione del giudizio nei soli confronti del Comune di Milazzo. Il tribunale di Messina, con sentenza dell’11 febbraio 2002, qualificata la fattispecie come occupazione usurpativa, condannava il Comune, ma con esso in solido anche il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], al risarcimento dei danni, liquidati in lire 2.206.960.000,00, oltre interessi e rivalutazione. 5. Avverso tale decisione proponeva appello in via principale il Comune di Milazzo, mentre svolgevano appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], Lucrezia-[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more. Proponeva appello incidentale anche il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n.272 del 2006, dichiarava nulla l’impugnata sentenza nella parte in cui pronunciava condanna nei confronti del fallimento, che non era stato evocato in giudizio in sede di prime cure, e, in riforma della sentenza, rigettava la domanda proposta nei confronti del Comune di Milazzo. In particolare, evidenziava che il raggruppamento temporaneo di imprese era subentrato al Comune anche nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa, gestendola con autonomia ed in nome proprio, in virtù di apposita disposizione legislativa. Peraltro, non si era al cospetto di una occupazione usurpativa, in quanto sussisteva la dichiarazione di pubblica utilità, trovando applicazione «l’art. 1 della legge regionale siciliana n. 35 del 10 agosto 1978, che- dopo avere confermato che anche in Sicilia, per le opere pubbliche di competenza della regione e degli enti 5RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sottordinati, l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di p.u. e che nell’atto cui è riconnessa tale dichiarazione vanno fissati i termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori - nell’ultimo comma stabilisce tuttavia che “per le opere degli enti locali finanziate dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, i termini predetti sono fissati nel decreto di finanziamento”». Nel decreto di finanziamento emesso in data 8 giugno 1988 si sarebbe precisato che esso «equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera a tutti gli effetti della legge» e che «ai sensi dell’art. 13 della legge 25/6/65 n. 2359 le espropriazioni dovranno avere inizio entro anni due dalla data del presente decreto dovranno compiersi entro anni cinquedalla stessa data. I lavori dovranno avere inizio entro anni due […] e dovranno compiersi entro anni cinque». Pertanto, per la Corteterritoriale si sarebbe trattato di illegittimo esercizio del potere, ma non di radicale mancanza e della conseguente impossibilità di traslazione del medesimo al raggruppamento di imprese concessionario dei lavori. Quanto alla diversa dimensione della superficie occupata rispetto a quella indicata nel provvedimento autorizzativo dell’occupazione, il giudice d’appello evidenziava che, quanto alla superficie non prevista, l’occupazione si atteggiava fin dall’inizio come abusiva perché sine titulo, «e attesa l’irreversibile trasformazione del suolo, giustifica una pretesa di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva (non usurpativa). Ma di detti danni, per quanto sopra chiarito, non è il Comune a dover rispondere». 7. La Corte di cassazione, adita dai Giordano, con sentenza n. 10286 del 12 maggio 2014, rigettava i primi due motivi di ricorso, statuendo il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, 6RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in quantoil concessionario della costruzione di opera pubblica, nella specie il raggruppamento temporaneo di imprese, con la capogruppo [OSCURATO:SOCIETA], in virtù di apposita norma di legge (art. 42 della legge regionale Sicilia 29 aprile 1985, n.21), aveva assunto nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitaria e risarcitoria derivanti dall’esecuzione dell’opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l’ente concedente. L’unico interlocutore, dunque, per i danni subiti dal privato a causa della procedura di espropriazione, era il concessionario. Questa Corte, però, accoglieva il terzo motivo ove si deduceva «violazione dell’art.360 numeri 3 e 5, c.p.c., per violazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in riferimento alla nullità della procedura ablativa», con la censura della sentenza impugnata per «non aver tenuto conto che il Comune agì in carenza di potere, per la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità». Ed infatti, gli attori sostenevano che non vi fosse stata l’approvazione dell’assessorato regionale, con riferimento alla delibera di approvazione del progetto dell’opera pubblica, adottata il 6 maggio 1989, con la relativa variante allo strumento urbanistico. Alla mancata approvazione da parte dell’Assessore regionale era seguita la restituzione degli atti in data 24 marzo 1990. Per tale ragione, in base agli assunti di parte attrice, il Comune aveva agito in carenza di potere sicché non poteva procedere all’occupazione per la trasformazione dei terreni. La Corte d’appello aveva rilevato che in data 18 settembre 1990 era stato emesso un nuovo decreto di occupazione, in quanto il 13 settembre 1990, il Consiglio comunale di Milazzo aveva adottato nuovamente la variante, con successiva approvazione della Regione del 15 giugno 1991. Il giudice di appello, però, si era preoccupato 7RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio esclusivamente di verificare l’avvenuta fissazione dei termini per i lavori e la procedura, «spiegando che secondo la legislazione regionale ciò avviene con il decreto di finanziamento». Con riferimento, però, alla circostanza «che l’occupazione sia stata autorizzata quando la delibera di approvazione del progetto era stata bocciata, precisa che il rilievo resta travolto dalla considerazione che è il decreto di finanziamento che implica la dichiarazione di pubblica utilità, e che nella specie, ai fini di risolvere la questione della legittimazione passiva, l’irregolarità attiene ad un momento logicamente e cronologicamente successivo al decreto del 1988 del finanziamento dell’opera, sicché si potrà parlare di illegittimo esercizio del potere, ma non di carenza assoluta». La Corte di cassazione, però, ha giudicato tale motivazione «insufficiente e contraddittoria. Ed infatti, ha affermato che, la sentenza della Corte di appello non spiega in alcun modocome «l’appo nibilità dei termini, prescritti in linea generale dall’art. 13 legge 25/6/65 n. 2359, a mezzo del decreto di finanziamento, come previsto dall’art.1, comma 5, legge regionale Sicilia 10/8/78 n. 35, possa avere rilevanza sulla diversa questione della efficacia stessa, come dichiarazione di pubblica utilità (e, soprattutto, come dichiarazione di indifferibilità ed urgenza idonea a consentire l’occupazione delle aree in necessarie alla costruzione dell’opera), dell’approvazione del progetto dell’opera. Non spiega, in particolare, se in relazione alla disciplina urbanistica dei terreni occupati, fosse necessaria l’approvazione regionale della delibera consiliare». La Corte di cassazione ha aggiunto che l’ art. 1 della legge regionale della Sicilia n.35 del 1978, attribuiva all’approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti, l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle 8RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio opere stesse, conformemente del resto all’art.1, legge 3/1/78, n. 1 . L’art.4 della legge regionale, poi, recepiva le disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell’art.1 della legge statale «nel senso che le variazioni sostanziali, ovvero le localizzazioni delle opere pubbliche in aree non destinate dallo strumento urbanistico a pubblici servizi, devono essere sottoposte ad approvazione regionale». Questa Corte ha, dunque, distinto le due diverse ipotesi: a) «allorché si tratti di area destinata alla realizzazione di servizi pubblici è sufficiente […] che la delibera di approvazione di un progetto che importi variante dello strumento urbanistico sia trasmessa all’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, e che questi non adotti alcuna determinazione nei successivi 30 giorni»; b) «allorquando si tratti di area destinata dallo strumento urbanistico ad altri scopi, invece, necessita l’approvazione espressa del predetto assessorato». Il giudice d’appello non avrebbe dunque spiegato le ragioni «per cui la prima approvazione consiliare del progetto, in data 6/5/89, non viene approvata dall’organo regionale (che anzi restituisce la delibera il 24/3/90), e quale sia la dichiarazione di pubblica utilità che legittima la procedura seguente, ivi compreso il nuovo decreto di occupazione del 18/9/90, se è vero che il progetto viene riapprovato il 13/9/90, con approvazione regionale che sopraggiunse solo il 15/6/91, quando, presumibilmente, i lavori erano già stati compiuti». Pertanto, per la Cortedi cassazione era «dunque necessaria una nuova motivazione che dia chiara e logica narrativa dello svolgimento dei fatti, tenendo conto che in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità l’agire della pubblica amministrazione è svolto in carenza di potere, e che la stessa delega al compimento delle operazioni espropriative viene a mancare del necessario supporto. Con la 9RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio conseguenza che dell’illecita trasformazione della proprietà dovrebbe rispondere anche l’ente che in assenza del fondamentale presupposto per lo svolgimento della procedura, ha autorizzato l’occupazione e la trasformazione della proprietà privata». Pertanto, «in difetto di idonea dichiarazione di pubblica utilità, proprio in riferimento all’art. 1 legge regione Sicilia 35/78, non è attribuito alcun potere ablatorio alla P.A. ed è inidonea ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato […] con conseguente disapplicazione dell’ordinanza con la quale sia stata disposta l’occupazione di urgenza dell’area sulla quale l’opera avrebbe dovuto insistere». 8. A seguito della riassunzione, la Corted’appello di Messina, con sentenza n. 1192 depositata il 2 dicembre 2017 ha «rigettato l’appello», anche se, in realtà, accogliendo l’appello principale del Comune, ha rigettato la domanda degli attori, reputando non usurpativa l’occupazione. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito l’iter processuale, osservava che le era stato affidato il compito «di accertare la natura della variante al PRG di cui alla delibera n. 157 del 6/5/89, non approvata dall’assessorato regionale, che, anzi, ha provveduto alla restituzione con la nota n.41003/89 del 24/3/90». Con chiarezza il giudice d’appello, in sede di rinvio, rilevava che avrebbe dovuto verificare il contenuto dei due provvedimenti sopra citati, e quindi della delibera del consiglio comunale di Milazzo n.157 del 6 maggio 1989, di variante al PRG e la nota di restituzione di atti della regione Sicilia del 24/3/1990. Ciò in quanto:a) se la delibera del Consiglio comunale di Milazzo fosse qualificabile in termini di variante sostanziale, tale, cioè, «da prevedere la localizzazione dell’opera pubblica in questione in aree non destinate dallo strumento urbanistico a pubblici servizi e, quindi, 10RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio da richiedere l’approvazione espressa da parte dei competenti organi regionali»; in tale ipotesi, infatti, il difetto di approvazione regionale equivarrebbe ad una «mancanza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità», con la conseguenza che l’ente comunale avrebbe avuto «la legittimazione passiva in merito alla pretesa risarcitoria avanzata dai signori Giordano-Munafò»; b); se invece la delibera, contenente la detta variante, «avesse interessato l’area già destinata alla realizzazione di servizi pubblici, non occorrendo […] l’approvazione regionale […] la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe integrata dall’originario decreto assembleare n. 715 dell’8 giugno 1988». È però, per la Corte d’appello «le emergenze documentali acquisite non consentono alla Corte di compiere l’accertamento demandatole, non risultando prodotte né la delibera n. 157/89 né tantomeno la nota assessoriale di restituzione». Non era possibile, quindi, effettuare, nonostante la «pur corposa, documentazione in atti», la verifica se la modifica del tracciato dell’asse viario, oggetto di tale delibera, «abbia interessato o meno aree destinate a servizi dal vigente strumento urbanistico». Poiché, però, il giudizio di rinvio costituiva una prosecuzione del giudizio di cassazione, ed era caratterizzato da una istruttoria sostanzialmente chiusa, tranne che nell’ipotesi in cui l’attività istruttoria fosse resa necessaria dalla stessa pronuncia della Corte di cassazione, «sarebbe stataconsentita agli appellanti in riassunzione la relativa produzione». Del resto, trattandosi di controversia di natura risarcitoria, doveva operare il principio dell’onere della prova di cui all’art.2697 c.c. ed all’art. 115 c.p.c. Doveva reputarsi assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale gli attori avevano lamentato la differenza tra le aree previste nel decreto di occupazione e quelle effettivamente occupate. 11RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le ultime due subentrate a [OSCURATO:PERSONA], dopo il decesso in data 16 gennaio 2018), tutti anche quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti hanno depositato memoria scritta. 10. Ha resistito con controdeduzioni il Comune di Milazzo. 11.E’ rimasto intimato il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. - omesso esame della documentazione in atti - violazione dell’ art. 384, 2º comma, c.p.c.». In sostanza, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, per svolgere le sue valutazioni, in ordine alla natura della variante al PRG di cui alla delibera del Consiglio comunale di Milazzo n. 157 del 6 maggio 1989, avrebbe dovuto esaminare, sia tale delibera, sia la nota dell’Assessore della regione Sicilia del 24 marzo 1990, con cui si restituivano gli atti a seguito della mancata approvazione regionale. La delibera del Consiglio comunale n.157 del 1989 era in atti ed era «allegata al n. 8) (pagg. 26/29) del fascicolo di produzione nel giudizio di primo grado rubricato al n. 3039/1991 del tribunale di Messina, integralmente allegato al fascicolo di produzione nel giudizio riassunzione n. 122/2015 R.G. della Corte di appello di Messina, come da attestazione di avvenuto deposito del 12/3/15» (cfr. pagina 31 del ricorso per cassazione). Tra l’altro, la Corted’appello, «non solo ha omesso di esaminare la documentazione versata in atti ma ha anche specificato che la 12RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio documentazione presuntamente non prodotta, sarebbe stata decisiva». Pertanto, il giudice d’appello avrebbe omesso di riconoscere e dichiarare che la variante al PRG, approvata con la delibera del Consiglio comunale n. 157 del 6 maggio 1989, era divenuta giuridicamente inesistente a seguito della bocciatura con nota dell’assessorato regionale della Sicilia del 24 marzo 1990. Inoltre, il contenuto della nota dell’assessorato regionale della Sicilia n. 41003/89 del 24 marzo 1990, era riportato nella delibera del Comune di Milazzo n. 185 del 13 settembre 1990, con cui il Comune aveva deliberato la nuova variante al PRG. In particolare,si riportava nella delibera del Consiglio comunale n.185 del 13 settembre 1990 quanto di seguito: «visto che in data 14/5/1990 è pervenuta al Comune la nota prot. 41003/89 del 24/3/90 con la quale l’Assessore regionale territorio ed ambiente ha restituito la variante al PRG adottata con delibera n. 157 del 6 maggio 1989 significando che la stessa non era meritevole di approvazione per i motivi esposti dal C.R.U. con voto n. 5 dell’11/10/89; visto che con circolare n. 2/90 prot. 27733 del 1/6/90, il predetto assessorato regionale ha ripreso in considerazione l’intera problematica relativa alla variante allo strumento urbanistico adottate ai sensi dell’art. 1 , comma 5, della legge n. 1 / 1978 pervenendo, su conforme parere dell’ A vvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, alla conclusione che ove le varianti stesse riguardino tracciati viari non è più applicabile la procedura prevista dal citato articolo 1, comma 5, della legge n. 1 del 1978, bensì debba provvedersi mediante il procedimento normale del variante; ciò in quanto l’esame della variante da parte dell’assessorato non può non tenere conto, oltre che della compatibilità tecnica ed urbanistica dell’opera in sé, dei problemi di 13RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio assetto del vigente strumento urbanistico relativamente alle zone omogenee interessate alla viabilità secondaria ed agli aspetti urbanistici generali». Pertanto sarebbe stata sufficiente la semplice lettura dell’ordinanza n.185 del 1990 del Consiglio comunale di Milazzo, poi approvata dall’assessorato dell’ambiente del territorio con decreto del 15 giugno 1991, per verificare che:a) la delibera del C onsiglio comunale n. 157 del 6 maggio 1989, dichiarata non approvata, era stata sostituita, dalla delibera n. 185 del 13 settembre 1990;b) in ogni caso, la delibera n.157 del 1989 non era stata mai approvata dall’assessorato dell’ambiente e territorio. 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione dell’art.360, commi terzo e quinto, per violazione di norme di diritto e ciò con riferimento al disposto dell’art. 394, 2º comma, c.p.c.». Invero, la Corted’appello non ha tenuto conto di quanto previsto dall’art.394, comma secondo , c.p.c., il quale dispone che nel giudizio di rinvio «le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata». La Corte territoriale, invece, ha considerato «i deducenti quali appellanti principali, giungendo a ritenerli gravati da un inammissibile onere della prova del contrario rispetto alla solo asserita e non approvata legittimità della procedura ablativa postaa fondamento del proprio atto di appello dal Comune di Milazzo, presunta dichiarazione di legittimità reiterata anche nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio». In realtà, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, «[era] stato il Comune di Milazzo, con atto notificato il 7/2/03 […] a proporre appello avverso la sentenza n. 507/2002 del 14RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tribunale di Messina, sostenendo la legittimità della procedura espropriativa». L’errore è consistito nell’affermare che l’onere della prova era a carico degli attori in prime cure, i quali avrebbero dovuto depositare ulteriori documenti a supporto della legittimità della procedura ablativa, mentre, al contrario, essi rivestivano «la posizione processuale di appellati». Sarebbe dunque errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che «sarebbe stato consentito agli appellanti in riassunzione la produzione della indicata documentazione». 3. I due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di stretta connessione, sono entrambi fondati. 3.1. Anzitutto, non merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune controricorrente, secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto presentare revocazione ex art. 395, primo comma, n.4, c.p.c., avverso la sentenza della Corte d’appello, come si desumerebbe dalla stessa articolazione della censura da parte degli stessi in ragione di «[…] un errore di fatto, consistente nella inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo […]». Infatti, il giudizio di revocazione ex art.395, primo comma, n. 4, c.p.c., può essere promosso ma esclusivamente nell’ipotesi in cui non vi sia stata contestazione tra le parti sui fatti sui quali si porge ricorso. Per questa Corte, infatti, l 'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo 15RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., sez. 6 - 1, 26 gennaio 2022, n. 2236). Tra l’altro, nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto perciò solo controverso, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con il quale il giudice di merito ha definito il processo (Cass., sez. 3, 15 marzo 2023, n. 7435). I due documenti di cui si discute rappresentano proprio il cuore della controversia e sono stati al centro della dialettica delle parti per tutti i gradi di giudizio. 3.2. Non è fondata neppure la seconda eccezione sollevata dal Comune controricorrente, non essendo stato omesso l’esame di punti decisivi della controversia, come richiede la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il vizio di motivazione potrebbe essere dedotto solo nel caso in cui «sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art.132 c.p.c. n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”». Il motivo di ricorso, invece, non concernerebbeun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, per cui sarebbe stato omesso esame, ma si tratterebbe di una inammissibile censura della motivazione della sentenza impugnata. In realtà, il primo motivo di ricorso per cassazione è stato correttamente articolato, quale omesso esame di fatto decisivo, nel 16RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio senso che la Corted’appello ha erroneamente affermato di non aver esaminato due documenti, rappresentativi di eventi certi e precisi, che non sarebbero stati presenti in atti, non consentendole di ottemperare a quanto disposto dalla Cortedi cassazione. Si fa riferimento, in particolare, alla delibera del Consiglio comunale di Milazzo n. 157 del 6 maggio 19 8 9, con cui è stata operata la variante allo strumento urbanistico generale, ed alla nota di restituzione dell’assessorato regionale della Sicilia, in data 24 marzo 1990, attestante la mancata approvazione regionale del provvedimento del consiglio comunale di Milazzo. 3.3. Neppure è fondata l’ulteriore eccezione sollevata dal Comune controricorrente, con riferimento al secondo motivo di ricorso per cassazione, in quanto, da avviso del Comune, erroneamente vi sarebbe stata la censura dei ricorrenti in rapporto all’art. 394 c.p.c., mentre la violazione avrebbe dovuto concernere l’art. 2697 c.c., in relazione all’errore nel riparto dell’onere della prova. In realtà, a prescindere dalla mancata menzione dell’art. 2697 c.c., i ricorrenti hanno specificamente dedotto che la Corted’appello ha equivocato nelle indicazioni delle parti del giudizio, reputando gli attori quali appellanti principali, mentre l’appello principale era stato redatto dal Comune, che era stato soccombente nel giudizio di prime cure, che aveva accertato la natura usurpativa del procedimento espropriativo. 3.1. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10286 del 12 maggio 2014, ha espressamente disposto che il giudice del rinvio accertasse se la procedura espropriativa avesse natura acquisitiva o usurpativa. Per ottemperare a tale disposizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare il contenuto sia della delibera del Consiglio comunale 17RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di Milazzo del 6 maggio 1989, n.157, che aveva operato una variante al PRG, sia la successiva nota dell’assessorato regionale siciliano del 24 marzo 1990, con cui si era provveduto alla restituzione degli atti ed alla formale dichiarazione della «mancata approvazione regionale». 3.2. Infatti, prima di tale delibera del Consiglio comunale, era stato emesso il decreto di finanziamento dell’opera pubblica in data 8 giugno 1988, con fissazione dei termini di esecuzione dei lavori nonché di quelli di durata dell’espropriazione. Per la tesi del Comune tale decreto di finanziamento, che recava anche la fissazione dei termini, costituiva anche dichiarazione di pubblica utilità e, soprattutto, di indifferibilità ed urgenza dell’opera. Per la tesi degli attori, invece, una volta che l’assessorato regionale della Sicilia aveva restituito gli atti con la formula della «mancata approvazione regionale», non vi era alcuna valida dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente occupazione usurpativa dei terreni, e conseguentemente legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda dei privati danneggiati. 4. Del resto, l’art.1 ( D ichiarazione di pubblica utilità) della legge regionale Sicilia 10/8/78, n. 35 ( N uove norme in materia di lavori pubblici e per l’accertamento e la semplificazione delle relative procedure) stabilisce che «per tutte le opere pubbliche di competenza della regione, dei comuni, delle province, dei consorzi di enti locali, delle comunità montane, degli istituti autonomi case popolari, l’approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti». Al comma 4 dell’art.1 della legge regionale n. 35 del 1978 si chiarisce che «nell’atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità sono fissati i termini entro i quali debbono essere iniziati ed 18RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ultimati i lavori ed i termini in cui devono essere iniziate ed ultimate le relative espropriazioni, ai sensi dell’art.13 della legge 25 giugno 1865, n.2359». Al comma 5 dell’art.1 della legge regionale Sicilia n. 35 del 1978 si stabilisce che «Per le opere degli enti locali finanziate dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, i termini predetti sono fissati nel decreto di finanziamento». Peraltro, l’art. 4 della legge regionale siciliana n. 35 del 1978 (Opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici), statuisce che «nell’ambito della regione si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell’art.1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ». Al comma 2 dell’art.4 richiamato si dispone che «la deliberazione del Consiglio comunale adottata nell’ipotesi prevista dal 4º comma dell’art.1 della predetta legge è trasmessa dall’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente entro il termine di 10 giorni dalla data del visto della commissione provinciale di controllo». Al comma 3 dell’art.4 sempre citato, si legge che «la delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se entro il termine di giorni 30 dal ricevimento l’assessore regionale per il territorio dell’ambiente non adotta alcuna determinazione» Inoltre,l’art. 1 , della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ( A ccelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), stabilisce che «l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse”. Al comma 4 dell’art.1 della legge n. 1 del 1978 si preved e che «nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga 19RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni del piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali». Vi è poi il comma 5 dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978, che rappresenta la norma della cui applicazione si discute. Tale comma 5, nel testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 18 dicembre 1998,sancisce che «nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni». 5. La Corte di cassazione, ha demandato al giudice d’appello l’accertamento in ordine al contenuto effettivo della delibera di variante del consiglio comunale di Milazzo del 6 maggio 1989, n.157. Infatti, ripetendo le parole della Corte«allorché si tratti di area destinata alla realizzazione di servizi pubblici è sufficiente […] che la delibera di approvazione di un progetto che importi variante dello strumento urbanistico sia trasmessa all’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, e che questi non adotti alcuna determinazione nei successivi 30 giorni», mentre «allorquando si 20RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tratti di area destinata dallo strumento urbanistico ad altri scopi, invece, necessita l’approvazione espressa del predetto assessorato». Il giudice di merito, per la Cortedi cassazione, «a fronte di una puntuale obiezione degli appellati, non spiega le ragioni per cui la prima approvazione consiliare del progetto, in data 6/5/89, non viene approvata dall’organo regionale (che anzi restituisce la delibera il 24/3/90), e quale sia la dichiarazione di pubblica utilità che legittima la procedura seguente, ivi compreso il nuovo decreto di occupazione del 18/9/90, se è vero che il progetto viene riapprovato il 13/9/90, con approvazione regionale che sopraggiunse solo il 15/6/91, quando, presumibilmente, i lavori erano già stati compiuti». La Corte d’appello ha omesso di esaminare, non solo la delibera del Consiglio comunale di Milazzo n.157 del 6 maggio 1989, con cui si procedeva alla variante al PRG, ma anche la nota di restituzione di atti e mancata approvazione regionale da parte dell’assessorato regionale siciliano del 24 marzo 1990, il cui contenuto era riportato pressoché integralmente nella successiva delibera del Comune di Milazzo n.185 del 13 settembre 1990, con cui si procedeva ad una nuova variante. Entrambi i documenti, il cui contenuto è riportato sia pure per stralcio dai ricorrenti, si trovano negli atti di causa e dovranno essere oggetto di apposito e scrupoloso esame da parte del giudice del rinvio. 6. Tra l’altro, la Corte territoriale è incorsa in errore anche nell’individuazione del ruolo delleparti nel giudizio di ri assunzione, che deve essere il medesimo ricoperto dalle stesse all’inizio del processo. Pertanto, poiché in primo grado la domanda degli attori nei confronti del Comune era stata accolta, mentre il Comune aveva 21RG n. 2092/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio proposto appello principale per l’accoglimento della sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, l’onere di dimostrare i fatti costitutivi di tale eccezione erano proprio in capo al Comune, convenuto-appellante principale, e non in capo agli attori-appellati (anche se appellanti in via incidentale). La stessa Corte di appello afferma che l’onere della prova è degli «appellanti», ma i Giordano erano appellati. Del resto, costituisce principio ormai consolidato quello per cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame(Cass., Sez.U., 8 febbraio 2013, n. 3033; anche Cass., sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40606; Cass., sez. 3, 9 giugno 2016, n. 11797). Inoltre, l’onere della prova incombeva - a prescindere dalla posizion
Sentenza Cassazione n. 08865/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris