CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 20210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22319/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.6734/2021 depositata il 20/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha depositato in data 27.3.2023 una memoria con la quale, senza neppure accennare alla proposta di definizione anticipata (comunicata tramite PEC il 2 20.3.2023), chiede che questa Corte voglia “riformare” (sic) la sentenza impugnata;che tale memoria non può valere quale richiesta di decisione, ai sensi della norma precitata, poiché ad essa non risulta allegata una nuova procura speciale, così come prescritto dal secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non deve procedersi alla liquidazione delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso