CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 29767/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRaffaele Piccirillo che ha chiesto Corte di annullare senza rinvio la sentenzaimpugnata per morte dell’imputato;lette la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoalla Corte di dichiarare l’estinzione del reato per morte dell’imputatoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 18 novembre 2025 la Corte di Appello di Trieste, inparziale riforma della sentenza del tribunale di Trieste del 7 febbraio 2023, Hacondannato XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di due anni e un mese di reclusioneper il reato di cui agli artt. 81 e 609-bis, comma 3, cod. pen.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilricorrente, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1) violazionedi legge Processuale, per difetto della condizione di procedibilità, la denunciaquerela non contenendo la formale richiesta che si proceda nei confronti delricorrente; 2) violazione di legge processuale, per essere stata erroneamenteesclusa l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.; 3)violazione di legge in quanto è stata erroneamente negato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, pur trattandosi di soggetto ultrasettantennei cui precedenti penali ostativi sarebbero estinti per indulto; 4) vizio dimotivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Con memoria pervenuta il 15 giugno 2026 il difensore ha trasmesso copiadel certificato dì morte del ricorrente, deceduto il 23 maggio 2026 in Trieste.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e vadunque annullata la sentenza impugnata senza rinvio.1.1. Invero, nelle more del procedimento, in data 23 maggio 2026, èintervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di mortedepositato, rilasciato in data 15 giugno 2026, dal Comune di Trieste.Per l'effetto, il reato contestato al medesimo estinto, ai sensi dell'art. 150cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda lestatuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.1.2. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità,l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato -dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, PoggiLongostrevi, rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612),dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010,assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile lapronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo ildisposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, da ultimo, Sez.4, n. 16819 del 20/04/2022, Rv. 283206 - 01; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016,Rv. 267384 - 01Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez.4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).1.3. Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente allaproposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, conl'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito ilsottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronunciadi proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto piùquando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso dispecie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245;Sez. 6 - , Sentenza n. 12501 del 14/01/2026, Rv. 289762 - 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per mortedell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.