CassazionedecretoSezione UDecisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 14121/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hé aperta, di fatto, a tutti”. L’ordinanza di rimessione prende le mosse dall’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495 del 1992. In base a questa disposizione del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, “Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne (…). Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7336/2025 Numero sezionale 48/2025 Numero di raccolta generale 14121/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno di parcheggio per disabili. Il comune inoltre stabilisce, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”. Sulla base di tale disposizione, il Giudice di pace di Fermo si chiede se sia possibile il rilascio di concessione da parte del Sindaco, su area privata, in via generale. Si interroga, inoltre, se, una volta accertati i presupposti oggettivi e soggettivi, per il rilascio, trattandosi di area privata, occorra altresì il requisito ulteriore dell’autorizzazione del titolare dell’area (nel caso in esame, autorizzazione con delibera assembleare del condominio proprietario, come in effetti accaduto). Si chiede ancora come si atteggi il rapporto tra tutela – pubblicistica – dell’invalido e tale consenso. 2. – Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 363-bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale. L’art. 363-bis cod. proc. civ. consente al giudice di merito di rimettere gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto solo nell’ipotesi in cui esista un dubbio interpretativo che presenti il carattere della gravità e sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Tale requisito richiama una certa profondità della difficoltà F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7336/2025 Numero sezionale 48/2025 Numero di raccolta generale 14121/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 interpretativa, che deve consistere in qualcosa in più della semplice “serietà” della questione. Proprio al fine di consentire che dall’ordinanza di rinvio emerga la “gravità” del problema interpretativo, il codice richiede, nel secondo comma dell’art. 363-bis, che l’ordinanza che solleva il rinvio rechi specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Tale prescrizione richiama il giudice a quo ad operare un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi. Ad opinare diversamente, del resto, si arriverebbe a consentire la possibilità, per il giudice di merito, di rimettere sempre a questa Corte la risoluzione di ogni questione a lui sottoposta, finendosi, così, con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice. Nel caso di specie, l’ordinanza di rimessione non contiene alcuno sforzo esegetico del testo normativo posto alla base della questione interpretativa. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, si è limitato ad esporre le posizioni delle parti, senza però spiegare i motivi per i quali le due posizioni interpretative sarebbero su un piano di equivalenza e senza illustrare le ragioni di particolare difficoltà, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, nell’individuazione, da parte sua, della soluzione in diritto capace di regolare la fattispecie concreta. Il giudice del rinvio, infatti, ha circoscritto il suo esame al rilievo che, oltre alle condizioni soggettive dell’invalido, per la concessione del posto auto riservato, occorre il concorso dei seguenti requisiti: a) che l’interessato non abbia disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7336/2025 Numero sezionale 48/2025 Numero di raccolta generale 14121/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 fruibile; b) che si tratti di zone ad alta densità di traffico. Dopo aver premesso che l’indisponibilità di uno spazio è un dato di mero fatto, immediatamente apprezzabile, il Giudice di pace ha poi rappresentato che “la concreta fruibilità non appare adeguatamente assicurata dall’appartenenza del disabile al condominio, proprio perché il libero accesso, in concreto, non è ostacolato da alcuna recinzione o dissuasore di parcheggio, per l’indistinta platea di possibili interessati, in una zona a traffico intenso. Tale mancanza di ostacoli materiali, di fatto, provoca la frequente occupazione, non autorizzata, dell'area condominiale da parte di soggetti estranei al condominio”. Nel prosieguo dell’ordinanza, inoltre, con riferimento alla questione centrale se la pubblica amministrazione possa procedere, con atto amministrativo, ad assegnare in esclusiva, su area privata, lo stallo di cui fa menzione il citato art. 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il remittente si è limitato a esporre le posizioni delle parti rispetto alle singole questioni di merito che si pongono nel giudizio ed alle loro conseguenze nel caso concreto. La questione interpretativa sollevata, non accompagnata dalla evidenziazione del carattere della grave difficoltà, finisce con l’esaurirsi in una dimensione di specie, per di più contrassegnata da un inestricabile intreccio con aspetti attinenti ad accertamenti di fatto, non demandabili alla Corte di legittimità. Difetta, inoltre, il carattere della serialità. Il giudice remittente afferma che la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, “sia nella sua declinazione principale, sia nei vari assetti giuridici che possono conseguire dalle risposte ai singoli quesiti enucleati, F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7336/2025 Numero sezionale 48/2025 Numero di raccolta generale 14121/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 tutti incidenti sulla decisione da prendere”. Ma si tratta di affermazione apodittica: benché accenni all’“impatto pratico che la normativa sui parcheggi, nelle aree urbane, riveste” per “l’effettiva tutela del disabile”, il Giudice di pace non menziona la pendenza di ulteriori contenziosi aventi ad oggetto la medesima questione. D’altra parte, lo stesso mancato richiamo di precedenti di merito lascia suppore l’inesistenza di un interesse generale allo svolgimento in anticipo, da parte della Corte di cassazione, del compito di indirizzo della giurisprudenza. La nomofilachia preventiva ad opera della Corte di cassazione si giustifica, difatti, in presenza di una questione di diritto, non solo di grave difficoltà, ma anche ripetibile nell’esperienza dei giudici di merito. 3. – Non essendo riscontrabili i requisiti di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Fermo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Fermo con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 27 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E