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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 30119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione non è ammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato.

La sentenza di appello, infatti, risulta immune da censure sul punto, avendo correttamente valorizzato i precedenti del ricorrente e la sua pericolosità sociale (cfr. p. 1 della motivazione).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione non è ammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato. La sentenza di appello, infatti, risulta immune da censure sul punto, avendo correttamente valorizzato i precedenti del ricorrente e la sua pericolosità sociale (cfr. p. 1 della motivazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris