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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 07679/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.

Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza in data 21 dicembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di mera riproposizione di istanza già decisa con ordinanza del 29 gennaio 202e e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza in data 21 dicembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di mera riproposizione di istanza già decisa con ordinanza del 29 gennaio 202e e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.
Decreto Cassazione n. 07679/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris