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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 31952/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, avverso la sentenza in preambolo con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e deduce due motivi di ricorso; rilevato che con il primo motivo sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto conto degli effetti prodotti dall'applicazione della disciplina prevista dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, non avendo provveduto alla necessaria verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato; ricordato che - successivamente alla pronuncia n. 291 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché, in via consequenziale, del subentrato art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che, nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione, per espiazione di pena, del sottoposto, l'organo giudiziario che ha adottato la misura valuti, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, al momento della cessata espiazione della pena ed ai fini dell'eventuale nuova applicazione della misura di prevenzione - è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter; ricordato che, secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter) e che nel caso di detenzione per espiazione pena ultra- biennale, è necessaria la verifica della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio; ritenuto che il tenore letterale della disposizione, che ricollega la durata biennale solo alla detenzione patita in costanza della sospensione della sorveglianza speciale già applicata e non alla detenzione patita prima dell'applicazione della misura di prevenzione personale, impone di ritenete che «nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione» (Sez.1, n. 15396 del 17/01/2023, Mazzaro, Rv. 284482); considerato che, nel caso in esame, pertanto, come già rilevato dai giudici di merito, non si è verificata la perdita di efficacia della misura della sorveglianza speciale applicata al ricorrente, posto che tra il decreto che ha disposto la misura di prevenzione personale, emesso il 4 dicembre 2013, e l'inizio dell'esecuzione, con la notifica del decreto ed il verbale di sottoposizione agli obblighi il 12 agosto 2014, è decorso un periodo inferiore a due anni, a nulla rilevando che il ricorrente abbia patito un periodo detentivo più lungo; rilevato che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, attinente al profilo soggettivo del reato, posto che costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto de quo è sufficiente il dolo generico e, cioè, la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di rincasare entro una determinata ora, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01) e che non è richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa a ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento; ritenuto che, pertanto, la dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, non è incompatibile con l'elemento soggettivo, ma, piuttosto, può tradursi in una ignoranza del precetto penale che rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen. sicché l'agente potrà invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale solo se inevitabile; situazione quest'ultima nemmeno dedotta dal ricorrente che si è limitato a motivare la violazione con la mera dimenticanza della stessa, senz'altro aggiungere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, avverso la sentenza in preambolo con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e deduce due motivi di ricorso; rilevato che con il primo motivo sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto conto degli effetti prodotti dall'applicazione della disciplina prevista dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, non avendo provveduto alla necessaria verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato; ricordato che - successivamente alla pronuncia n. 291 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché, in via consequenziale, del subentrato art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che, nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione, per espiazione di pena, del sottoposto, l'organo giudiziario che ha adottato la misura valuti, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, al momento della cessata espiazione della pena ed ai fini dell'eventuale nuova applicazione della misura di prevenzione - è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter; ricordato che, secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter) e che nel caso di detenzione per espiazione pena ultra- biennale, è necessaria la verifica della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio; ritenuto che il tenore letterale della disposizione, che ricollega la durata biennale solo alla detenzione patita in costanza della sospensione della sorveglianza speciale già applicata e non alla detenzione patita prima dell'applicazione della misura di prevenzione personale, impone di ritenete che «nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione» (Sez.1, n. 15396 del 17/01/2023, Mazzaro, Rv. 284482); considerato che, nel caso in esame, pertanto, come già rilevato dai giudici di merito, non si è verificata la perdita di efficacia della misura della sorveglianza speciale applicata al ricorrente, posto che tra il decreto che ha disposto la misura di prevenzione personale, emesso il 4 dicembre 2013, e l'inizio dell'esecuzione, con la notifica del decreto ed il verbale di sottoposizione agli obblighi il 12 agosto 2014, è decorso un periodo inferiore a due anni, a nulla rilevando che il ricorrente abbia patito un periodo detentivo più lungo; rilevato che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, attinente al profilo soggettivo del reato, posto che costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto de quo è sufficiente il dolo generico e, cioè, la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di rincasare entro una determinata ora, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01) e che non è richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa a ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento; ritenuto che, pertanto, la dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, non è incompatibile con l'elemento soggettivo, ma, piuttosto, può tradursi in una ignoranza del precetto penale che rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen. sicché l'agente potrà invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale solo se inevitabile; situazione quest'ultima nemmeno dedotta dal ricorrente che si è limitato a motivare la violazione con la mera dimenticanza della stessa, senz'altro aggiungere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugn
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