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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 23791/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35783/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARCELLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma

V. [OSCURATO:PERSONA] 34,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante -intimata- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE di SAVONA n. 507/2018 depositata il03/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto di fornitura di acqua per usi domestici, ha citato in giudizio innanzi al giudice di pace la società [OSCURATO:PERSONA] , gestore del servizio di depurazione, e il Comune , assumendo di avere pagato le fatture relative al periodo compreso tra il 2012 e il 2015 defalca ndo l'importo relativo al canone di depurazione acque reflue, che non risultava attivo, e chiedeva l'accertamento negativo del debito per il corrispettivo del servizio di depurazione nonché i danni per l'illecitarimozione del contatore.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda sul ril i evo che il Comune non è ancora dotato di un impianto di depurazione delle acque.

Il Comune ha proposto appello,che il Tribunale ha respinto sul rilevo che è pacifico e non contestato che il C omune è servito solo in parte da un impianto di depurazione acque e in particolare che non fruisce di detto servizio la zona in cui si trova l'abitazione dell'utente, affermando che solo nel momento in cui le procedure di allacciamento alla rete di Borghetto saranno iniziate, il Comune di Albenga potrà applicare la tariffa relativa all'impianto di depurazione purché tutto si concluda nei tempi stabiliti; medio tempore è tenuta a restituire le quote tariffarie percepite in assenza di cause di giustificazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune affidandosi a due motivi.

Si è costituito con controricorso l'utente; è rimasta intimata la società di gestione.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 8 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Secondo il C omune il giudice di merito avrebbe violato le norme in rubrica perché ha ritenuto che non si applichi la quota tariffaria in presenza di un servizio di depurazione parziale.

Deduce che, se è pacifico che il territorio del Comune è almeno in parte servito da impianti di depurazione allora trova giustificazione l’inserimento di qu el servizio,ancorché parziale, nella tariffa del servizio idrico integrato.

Osserva ancora di aver contestato la circostanza che manchi il servizio di depurazione e ciò in quanto la zona è servita dall'impianto di grigliatura che è un sistema di trattamento primario di smaltimento delle acque reflue urbane. 2.-Il motivo è infondato.

Il ricorrente non coglie adeguatamente la ragione decisoria della sentenza d'appello che ha ritenuto pacific a la circostanza che la zona dove si trova l'abitazione dell'utente non fruisce del servizio in parola; pertanto servizio parziale non significa, nell’ accertamento e valutazione del giudice d'appello, servizio parzialmente offerto a tutti gli utenti, ma servizio offerto soltanto ad alcuni utenti e segnatamente non offerto nella zona overisiede (e meglio risedeva all’epoca cui si riferiscono le fatture) l'utente in questione.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che – sia pure in un ambito territoriale circoscritto- si tratt i di un caso di mancanza e /o temporanea inattività degli impianti di depurazione, con giudizio di fatto di cui in questa sede non si può chiedere la revisione, non potendo certamente questa Corte accertare se effettivamente - come afferma la parte ricorrente - sussista o non sussista in zona un impianto di “grigliatura” e la sua specifica efficienza ai fini del servizio di depurazione.

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, in conformità all’orientamento espresso da questa Corte, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, secondo il quale il pagamento di un servizio di depurazione di cui non si è potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. n. 3314 del 11/02/2020; Cass. n. 9500 del 18/04/2018). 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del decreto legge n. 208 del 2008.

Il Comune deduce che ha errato il T ribunale a ritenere che non si potessero inserire in tariffa gli oneri relativi all'attività di progettazione e realizzazione per la ragione che non è stato rispettato il tempo programmato, perché vi sono delle oggettive cause che hanno imposto la modifica dei programmi in forza di scelte legislative e comunque vi è stato un inizio di concreta attività per il collegamento con il depuratore di Borghetto.

Segnatamente osserva che con delibera della Giunta regionale del 22 gennaio 2013 è stata prevista la destinazione dei reflui al depuratore di Imperia e il potenziamento del depuratore di Borghetto al fine di trattare i reflui provenienti dall’agglomerato di Albenga; che la provincia di Savona con deliberazione del 22 a prile 2014 ha approvato l'allacciamento della rete all'impianto di depurazione di Borghetto e l'opera di collegamento delle reflue di Albenga al depuratore di Borghetto è stata realizzata e completata nel 2018; osserva infine chedal 2017 il servizio di depurazione acque è stato assunto dal nuovo gestore.

Osserva infine che lo stesso originario attore aveva riconosciuto, nella costituzione in appello, la circostanza che risultava affidata dal 2015 la progettazione dell'opera di collegamento con il depuratore di Borghetto 4.-Il motivo è inammissibile.

Le deduzioni di parte ricorrente per un verso tendono a sollecitare una inammissibilerevisione del giudizio di fatto reso dal Tribunale,il quale ha ritenuto che le attività svolte dal C omune nel periodo rilevante non sono idonee a integrare un effettivo avvio delle procedure di affidamento, che avrebbero giustificato a i sensi dell'art.8 sexies cit. la imposizione di una parte della ta riffa , posto che la manifestazione di disponibilità della città di Albenga a partecipare all'allacciamento dell'impianto di Borghetto è una mera dichiarazione di intenti priva di concretezza.

P er altro verso , dette deduzioni costituiscono una indiretta conferma di quanto accertato dal giudice di primo grado, posto che è irrilevante che le procedure per l'allacciamento siano state concretamente affidat e nel 2015 e realizzate nel 2018, poichè si discute qui della sussistenza e funzionamento dell’impianto nel periodo 2012-2015.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35783/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARCELLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma V. [OSCURATO:PERSONA] 34,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante -intimata- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE di SAVONA n. 507/2018 depositata il03/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto di fornitura di acqua per usi domestici, ha citato in giudizio innanzi al giudice di pace la società [OSCURATO:PERSONA] , gestore del servizio di depurazione, e il Comune , assumendo di avere pagato le fatture relative al periodo compreso tra il 2012 e il 2015 defalca ndo l'importo relativo al canone di depurazione acque reflue, che non risultava attivo, e chiedeva l'accertamento negativo del debito per il corrispettivo del servizio di depurazione nonché i danni per l'illecitarimozione del contatore. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda sul ril i evo che il Comune non è ancora dotato di un impianto di depurazione delle acque. Il Comune ha proposto appello,che il Tribunale ha respinto sul rilevo che è pacifico e non contestato che il C omune è servito solo in parte da un impianto di depurazione acque e in particolare che non fruisce di detto servizio la zona in cui si trova l'abitazione dell'utente, affermando che solo nel momento in cui le procedure di allacciamento alla rete di Borghetto saranno iniziate, il Comune di Albenga potrà applicare la tariffa relativa all'impianto di depurazione purché tutto si concluda nei tempi stabiliti; medio tempore è tenuta a restituire le quote tariffarie percepite in assenza di cause di giustificazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune affidandosi a due motivi. Si è costituito con controricorso l'utente; è rimasta intimata la società di gestione. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 8 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Secondo il C omune il giudice di merito avrebbe violato le norme in rubrica perché ha ritenuto che non si applichi la quota tariffaria in presenza di un servizio di depurazione parziale. Deduce che, se è pacifico che il territorio del Comune è almeno in parte servito da impianti di depurazione allora trova giustificazione l’inserimento di qu el servizio,ancorché parziale, nella tariffa del servizio idrico integrato. Osserva ancora di aver contestato la circostanza che manchi il servizio di depurazione e ciò in quanto la zona è servita dall'impianto di grigliatura che è un sistema di trattamento primario di smaltimento delle acque reflue urbane. 2.-Il motivo è infondato. Il ricorrente non coglie adeguatamente la ragione decisoria della sentenza d'appello che ha ritenuto pacific a la circostanza che la zona dove si trova l'abitazione dell'utente non fruisce del servizio in parola; pertanto servizio parziale non significa, nell’ accertamento e valutazione del giudice d'appello, servizio parzialmente offerto a tutti gli utenti, ma servizio offerto soltanto ad alcuni utenti e segnatamente non offerto nella zona overisiede (e meglio risedeva all’epoca cui si riferiscono le fatture) l'utente in questione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che – sia pure in un ambito territoriale circoscritto- si tratt i di un caso di mancanza e /o temporanea inattività degli impianti di depurazione, con giudizio di fatto di cui in questa sede non si può chiedere la revisione, non potendo certamente questa Corte accertare se effettivamente - come afferma la parte ricorrente - sussista o non sussista in zona un impianto di “grigliatura” e la sua specifica efficienza ai fini del servizio di depurazione. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, in conformità all’orientamento espresso da questa Corte, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, secondo il quale il pagamento di un servizio di depurazione di cui non si è potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. n. 3314 del 11/02/2020; Cass. n. 9500 del 18/04/2018). 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del decreto legge n. 208 del 2008. Il Comune deduce che ha errato il T ribunale a ritenere che non si potessero inserire in tariffa gli oneri relativi all'attività di progettazione e realizzazione per la ragione che non è stato rispettato il tempo programmato, perché vi sono delle oggettive cause che hanno imposto la modifica dei programmi in forza di scelte legislative e comunque vi è stato un inizio di concreta attività per il collegamento con il depuratore di Borghetto. Segnatamente osserva che con delibera della Giunta regionale del 22 gennaio 2013 è stata prevista la destinazione dei reflui al depuratore di Imperia e il potenziamento del depuratore di Borghetto al fine di trattare i reflui provenienti dall’agglomerato di Albenga; che la provincia di Savona con deliberazione del 22 a prile 2014 ha approvato l'allacciamento della rete all'impianto di depurazione di Borghetto e l'opera di collegamento delle reflue di Albenga al depuratore di Borghetto è stata realizzata e completata nel 2018; osserva infine chedal 2017 il servizio di depurazione acque è stato assunto dal nuovo gestore. Osserva infine che lo stesso originario attore aveva riconosciuto, nella costituzione in appello, la circostanza che risultava affidata dal 2015 la progettazione dell'opera di collegamento con il depuratore di Borghetto 4.-Il motivo è inammissibile. Le deduzioni di parte ricorrente per un verso tendono a sollecitare una inammissibilerevisione del giudizio di fatto reso dal Tribunale,il quale ha ritenuto che le attività svolte dal C omune nel periodo rilevante non sono idonee a integrare un effettivo avvio delle procedure di affidamento, che avrebbero giustificato a i sensi dell'art.8 sexies cit. la imposizione di una parte della ta riffa , posto che la manifestazione di disponibilità della città di Albenga a partecipare all'allacciamento dell'impianto di Borghetto è una mera dichiarazione di intenti priva di concretezza. P er altro verso , dette deduzioni costituiscono una indiretta conferma di quanto accertato dal giudice di primo grado, posto che è irrilevante che le procedure per l'allacciamento siano state concretamente affidat e nel 2015 e realizzate nel 2018, poichè si discute qui della sussistenza e funzionamento dell’impianto nel periodo 2012-2015. Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr
Sentenza Cassazione n. 23791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris